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<blockquote data-quote="alienista" data-source="post: 385280" data-attributes="member: 40467"><p>Ecco quanto sulle imposte: "</p><p>Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il diritto alla restituzione dell’imposta pagata a seguito di un atto, poi dichiarato nullo, non sorge nel momento del pagamento dell’imposta, ma in quello della formazione del giudicato di nullità (Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 7812 dell’8 giugno 2000); il giudicato di nullità rileva come fatto giuridico condizionante il diritto alla restituzione. La nullità o l'annullabilità di qualsiasi atto soggetto a registrazione rileva, anche per l'eventuale restituzione del prelievo fiscale nella misura eccedente l'imposta fissa, solo se una sentenza</p><p>definitiva ne abbia dichiarato la nullità o annullabilità per causa non imputabile alle parti e l'atto non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma; in caso di conversione dell'atto nullo la restituzione riguarda la differenza tra il pagato ed il dovuto per l'atto in cui è stato ritenuto convertito dalla sentenza definitiva. In base al comma 2, dell'art. 38, del DPR 26.04.1986, n. 131, l'imposta assolta a norma del primo comma deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto è dichiarato nullo o annullabile, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato; peraltro, non è più previsto che la</p><p>sentenza sia emessa in contraddittorio anche con l'A.F (in tal senso circolare n. 37/320391 del 10 giugno 1986 della Direzione Generale Tasse)." Il nostro specialista di parte dice che "annullabilità per causa non imputabile alle parti" accade quando di "errore per vizi di volontà". Il venditore non sapeva della nullità della privata convenzione perciò ha dichiarato tale convenzione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alienista, post: 385280, member: 40467"] Ecco quanto sulle imposte: " Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il diritto alla restituzione dell’imposta pagata a seguito di un atto, poi dichiarato nullo, non sorge nel momento del pagamento dell’imposta, ma in quello della formazione del giudicato di nullità (Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 7812 dell’8 giugno 2000); il giudicato di nullità rileva come fatto giuridico condizionante il diritto alla restituzione. La nullità o l'annullabilità di qualsiasi atto soggetto a registrazione rileva, anche per l'eventuale restituzione del prelievo fiscale nella misura eccedente l'imposta fissa, solo se una sentenza definitiva ne abbia dichiarato la nullità o annullabilità per causa non imputabile alle parti e l'atto non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma; in caso di conversione dell'atto nullo la restituzione riguarda la differenza tra il pagato ed il dovuto per l'atto in cui è stato ritenuto convertito dalla sentenza definitiva. In base al comma 2, dell'art. 38, del DPR 26.04.1986, n. 131, l'imposta assolta a norma del primo comma deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto è dichiarato nullo o annullabile, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato; peraltro, non è più previsto che la sentenza sia emessa in contraddittorio anche con l'A.F (in tal senso circolare n. 37/320391 del 10 giugno 1986 della Direzione Generale Tasse)." Il nostro specialista di parte dice che "annullabilità per causa non imputabile alle parti" accade quando di "errore per vizi di volontà". Il venditore non sapeva della nullità della privata convenzione perciò ha dichiarato tale convenzione. [/QUOTE]
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