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<blockquote data-quote="alienista" data-source="post: 385283" data-attributes="member: 40467"><p>Fabrizio, ecco gli articoli che trattano di annullabilità: "<u>L'art.1972 cod.civ. prevede l'annullabilità della transazione su titolo nullo (che tuttavia non sia illecito). Ai sensi dell'art. 1973 cod.civ. è annullabile la transazione che sia stata perfezionata, in tutto o in parte, sulla scorta di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi (art. 1973 cod.civ. ). In buona sostanza viene in considerazione un errore relativo alla ritenuta veridicità di un documento che della transazione deve ritenersi necessario (anche se non esclusivo) presupposto</u>." Nel caso specifico, ciò che annulla la Privata Convenzione che attribuisce i posti auto sono sentenza passate in giudizio, per cui "<strong>A mente dell'art. 1974 cod.civ. la transazione che abbia luogo in relazione ad una lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia è parimenti annullabile</strong>." e più: "L'art. 1975 cod.civ. prevede inoltre al I comma la possibilità di impugnare la transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro (c.d. transazione generale), in conseguenza del fatto che, successivamente, una di esse venga a conoscenza di documenti (ignoti al tempo della transazione) che siano stati occultati dall'altra parte. <strong>Il II comma dello stesso articolo, relativamente alla transazione che è stata stipulata in relazione ad un affare determinato (c.d. transazione speciale) prevede invece l'annullabilità quando, nel tempo successivo alla stipulazione, emergano documenti che danno conto dell'insussistenza del diritto di una delle parti</strong>."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alienista, post: 385283, member: 40467"] Fabrizio, ecco gli articoli che trattano di annullabilità: "[U]L'art.1972 cod.civ. prevede l'annullabilità della transazione su titolo nullo (che tuttavia non sia illecito). Ai sensi dell'art. 1973 cod.civ. è annullabile la transazione che sia stata perfezionata, in tutto o in parte, sulla scorta di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi (art. 1973 cod.civ. ). In buona sostanza viene in considerazione un errore relativo alla ritenuta veridicità di un documento che della transazione deve ritenersi necessario (anche se non esclusivo) presupposto[/U]." Nel caso specifico, ciò che annulla la Privata Convenzione che attribuisce i posti auto sono sentenza passate in giudizio, per cui "[B]A mente dell'art. 1974 cod.civ. la transazione che abbia luogo in relazione ad una lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia è parimenti annullabile[/B]." e più: "L'art. 1975 cod.civ. prevede inoltre al I comma la possibilità di impugnare la transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro (c.d. transazione generale), in conseguenza del fatto che, successivamente, una di esse venga a conoscenza di documenti (ignoti al tempo della transazione) che siano stati occultati dall'altra parte. [B]Il II comma dello stesso articolo, relativamente alla transazione che è stata stipulata in relazione ad un affare determinato (c.d. transazione speciale) prevede invece l'annullabilità quando, nel tempo successivo alla stipulazione, emergano documenti che danno conto dell'insussistenza del diritto di una delle parti[/B]." [/QUOTE]
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