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<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 385318" data-attributes="member: 10285"><p>Non voglio addentrarmi in un lungo riporto di art. del C.C., ma mi occorre precisare che il diritto prevede l'annullabilità e la nullità di un contratto ( in generale ) e nello specifico ... di compravendita:</p><p>- la nullità si ha quando l'atto è contrario a norme imperative che ne impedivano la natura, per cui un atto nullo perde efficacia <strong>ipso iure </strong></p><p>- l'annullabilità di un contratto di compravendita l'abbiamo qualora si riscontrino una serie di motivi che se conosciuti dal compratore avrebbero potuto cambiare la sua decisione, di fatto il contratto non perde la sua efficacia e l'annullabilità deve essere richiesta tra l'altro entro il termine di un anno dalla prescrizione. </p><p>Tra i vari motivi di annullabilità rientrano i vizi e difetti, nel caso specifico, il proprietario che vende l'immobile deve prestare ( tra l'altro ) garanzia che lo stesso sia privo di difetti e/o vizi, è opportuno precisare e chiarire però che non tutti i vizi sono oggetto di garanzia da prestare e motivo di annullabilità , per essere chiamati tali devono essere occulti, presenti prima della vendita, non conosciuti o portati a conoscenza del compratore e di natura tale da rendere inidoneo all'uso per cui è destinato e/o che ne riducano in modo considerevole ed apprezzabile il valore.</p><p>Precisato questo chiariamo che nel tuo caso specifico i vizi che invochi ( beninteso a mio parere ) non sono tali da rendere annullabile l'atto di rogito da te sottoscritto, perchè sono tutte informazioni il cui controllo era nella tua facoltà di reperimento e in maniera molto agevole e comunque questi vizi certamente non rendono inidoneo all'uso l'immobile nè tanto meno lo deprezzano in maniera considerevole ed apprezzabile.</p><p>Io... credo che una azione giudiziaria volta ad annullare il rogito non sortisca l'effetto voluto, però come sempre consiglio di confrontarsi con un avvocato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 385318, member: 10285"] Non voglio addentrarmi in un lungo riporto di art. del C.C., ma mi occorre precisare che il diritto prevede l'annullabilità e la nullità di un contratto ( in generale ) e nello specifico ... di compravendita: - la nullità si ha quando l'atto è contrario a norme imperative che ne impedivano la natura, per cui un atto nullo perde efficacia [B]ipso iure [/B] - l'annullabilità di un contratto di compravendita l'abbiamo qualora si riscontrino una serie di motivi che se conosciuti dal compratore avrebbero potuto cambiare la sua decisione, di fatto il contratto non perde la sua efficacia e l'annullabilità deve essere richiesta tra l'altro entro il termine di un anno dalla prescrizione. Tra i vari motivi di annullabilità rientrano i vizi e difetti, nel caso specifico, il proprietario che vende l'immobile deve prestare ( tra l'altro ) garanzia che lo stesso sia privo di difetti e/o vizi, è opportuno precisare e chiarire però che non tutti i vizi sono oggetto di garanzia da prestare e motivo di annullabilità , per essere chiamati tali devono essere occulti, presenti prima della vendita, non conosciuti o portati a conoscenza del compratore e di natura tale da rendere inidoneo all'uso per cui è destinato e/o che ne riducano in modo considerevole ed apprezzabile il valore. Precisato questo chiariamo che nel tuo caso specifico i vizi che invochi ( beninteso a mio parere ) non sono tali da rendere annullabile l'atto di rogito da te sottoscritto, perchè sono tutte informazioni il cui controllo era nella tua facoltà di reperimento e in maniera molto agevole e comunque questi vizi certamente non rendono inidoneo all'uso l'immobile nè tanto meno lo deprezzano in maniera considerevole ed apprezzabile. Io... credo che una azione giudiziaria volta ad annullare il rogito non sortisca l'effetto voluto, però come sempre consiglio di confrontarsi con un avvocato. [/QUOTE]
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