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Testo
<blockquote data-quote="carbisig" data-source="post: 124533" data-attributes="member: 24349"><p>Premetto che la sentenza Cassazione Civile, Sezione II, 9 giugno 2010 n. 13874 riguardava un ampliamento di una finestra esistente su un cortile comune e che al primo e secondo piano dello stesso lato del fabbricato esistevano già delle finestre, caso diverso da questo in questione. </p><p></p><p>Un po' di cautela in questi casi ci vorrebbe e non mi rischierei di fare una semplice comunicazione all'amministratore basandomi su questa sentenza, senza prima sapere cosa prevede il regolamento del condominio. Infatti esiste una sentenza della cassazione successiva a quella 9 giugno 2010 n. 13874, che riporto sotto, su cui è bene riflettere:</p><p>Cassazione Civile, Sezione II, 17 giugno 2010 n. 14626</p><p>L'amministratore del condominio e' legittimato, senza la necessita' di una specifica autorizzazione dell'assemblea, ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, ai sensi dell'articolo 1130 n. 4 del Codice Civile, al fine di compiere gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell'edificio.</p><p>Tale disposizione non si riferisce soltanto alle misure cautelari, ma anche a tutti gli atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni.</p><p>Da tanto consegue che l'amministratore e' legittimato, senza necessita' di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la rimozione di opere sulla facciata dello stabile condominiale, in contrasto con il regolamento, perché tale atto, diretto a preservare il decoro architettonico dell'edificio contro ogni alterazione dell'estetica dello stesso, e' finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, e pertanto ricade, ai sensi dell'art. 1130 cod. civ., n. 4, tra le attribuzioni dell'amministratore.</p><p></p><p>Attenzione perché se nel regolamento condominiale è vietato apportare varianti che possono alterare la stabilita', l'estetica, il decoro e la simmetria dell'edificio allora vale la sentenza Cassazione Civile, Sezione II, 17 giugno 2010 n. 14626 che addirittura legittima l'amministratore, senza l'autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la rimozione di opere sulla facciata dello stabile condominiale, in contrasto con il regolamento.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="carbisig, post: 124533, member: 24349"] Premetto che la sentenza Cassazione Civile, Sezione II, 9 giugno 2010 n. 13874 riguardava un ampliamento di una finestra esistente su un cortile comune e che al primo e secondo piano dello stesso lato del fabbricato esistevano già delle finestre, caso diverso da questo in questione. Un po' di cautela in questi casi ci vorrebbe e non mi rischierei di fare una semplice comunicazione all'amministratore basandomi su questa sentenza, senza prima sapere cosa prevede il regolamento del condominio. Infatti esiste una sentenza della cassazione successiva a quella 9 giugno 2010 n. 13874, che riporto sotto, su cui è bene riflettere: Cassazione Civile, Sezione II, 17 giugno 2010 n. 14626 L'amministratore del condominio e' legittimato, senza la necessita' di una specifica autorizzazione dell'assemblea, ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, ai sensi dell'articolo 1130 n. 4 del Codice Civile, al fine di compiere gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell'edificio. Tale disposizione non si riferisce soltanto alle misure cautelari, ma anche a tutti gli atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni. Da tanto consegue che l'amministratore e' legittimato, senza necessita' di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la rimozione di opere sulla facciata dello stabile condominiale, in contrasto con il regolamento, perché tale atto, diretto a preservare il decoro architettonico dell'edificio contro ogni alterazione dell'estetica dello stesso, e' finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, e pertanto ricade, ai sensi dell'art. 1130 cod. civ., n. 4, tra le attribuzioni dell'amministratore. Attenzione perché se nel regolamento condominiale è vietato apportare varianti che possono alterare la stabilita', l'estetica, il decoro e la simmetria dell'edificio allora vale la sentenza Cassazione Civile, Sezione II, 17 giugno 2010 n. 14626 che addirittura legittima l'amministratore, senza l'autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la rimozione di opere sulla facciata dello stabile condominiale, in contrasto con il regolamento. [/QUOTE]
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