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Appartamento del portiere perchè va in atto
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<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 558604" data-attributes="member: 56079"><p>Perchè un bene non possa essere trattenuto nella proprietà di un condomino esso deve costituire bene comune non censibile ad altre unità immobiliari benché identificabile con un proprio subalterno e possedere una specifica destinazione condominiale originaria. E' accaduto, ad esempio in una compravendita che mi ha visto intervenire come acquirente e, successivamente, come venditore, che l'alloggio del portiere, sin dal primo atto, non abbia costituito altro che un'unità immobiliare a sè stante, con propria rendita catastale, pagamento delle imposte da parte dei singoli proprietari, ecc. ecc.,ceduto nel primo atto pro quota in base alle tabelle millesimali e senza destinazione condominiale. In questo caso, la non citazione nell'atto corrisponde ad una non vendita.</p><p></p><p>Ho un caso analogo a Bologna dove stiamo facendo il contrario. I condomini acquistano un bene C2 pro quota in funzione dei millessimi con un rogito. Ma solo la successiva destinazione e trasformazione in "bene comune non censibile" trasferirà l'unità immobiliare nel novero delle proprietà definibili come condominiali.</p><p></p><p>Un altro esempio è costituito da un garage collettivo, unità immobiliare censibile, appartenente a tutti i proprietari del condominio con identificazione di posti auto assegnati. Non solo sarebbe possibile mantenere la quota della proprietà (situazione naturalmente nefasta per il venditore che probabilmente ne avrebbe più oneri che onori) ma così accadrebbe se non venisse specificatamente indicato in rogito.</p><p></p><p>Allego questo link che potrebbe chiarire quanto non si possa presupporre nulla senza aver effettuato le dovute verifiche sugli atti originari di provenienza e nel regolamento condominiale contrattuale:</p><p><a href="https://www.personaedanno.it/articolo/condominio-la-portineria-e-lalloggio-del-portiere-riccardo-mazzon" target="_blank">CONDOMINIO: LA PORTINERIA E L'ALLOGGIO DEL PORTIERE - Riccardo MAZZON</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 558604, member: 56079"] Perchè un bene non possa essere trattenuto nella proprietà di un condomino esso deve costituire bene comune non censibile ad altre unità immobiliari benché identificabile con un proprio subalterno e possedere una specifica destinazione condominiale originaria. E' accaduto, ad esempio in una compravendita che mi ha visto intervenire come acquirente e, successivamente, come venditore, che l'alloggio del portiere, sin dal primo atto, non abbia costituito altro che un'unità immobiliare a sè stante, con propria rendita catastale, pagamento delle imposte da parte dei singoli proprietari, ecc. ecc.,ceduto nel primo atto pro quota in base alle tabelle millesimali e senza destinazione condominiale. In questo caso, la non citazione nell'atto corrisponde ad una non vendita. Ho un caso analogo a Bologna dove stiamo facendo il contrario. I condomini acquistano un bene C2 pro quota in funzione dei millessimi con un rogito. Ma solo la successiva destinazione e trasformazione in "bene comune non censibile" trasferirà l'unità immobiliare nel novero delle proprietà definibili come condominiali. Un altro esempio è costituito da un garage collettivo, unità immobiliare censibile, appartenente a tutti i proprietari del condominio con identificazione di posti auto assegnati. Non solo sarebbe possibile mantenere la quota della proprietà (situazione naturalmente nefasta per il venditore che probabilmente ne avrebbe più oneri che onori) ma così accadrebbe se non venisse specificatamente indicato in rogito. Allego questo link che potrebbe chiarire quanto non si possa presupporre nulla senza aver effettuato le dovute verifiche sugli atti originari di provenienza e nel regolamento condominiale contrattuale: [URL='https://www.personaedanno.it/articolo/condominio-la-portineria-e-lalloggio-del-portiere-riccardo-mazzon']CONDOMINIO: LA PORTINERIA E L'ALLOGGIO DEL PORTIERE - Riccardo MAZZON[/URL] [/QUOTE]
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