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Appartamento locato da uno solo dei proprietari
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 249844" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Dal punto di vista civilistico, <strong>un singolo comproprietario può validamente sottoscrivere un contratto di locazione di un immobile in comunione</strong> (intesa come insieme dei comproprietari), anche senza la procura degli altri condividenti (art. 1105, comma 1, cod. civ.). E, infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sugli immobili oggetto di comunione concorrono – in difetto di prova contraria – pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari (Cass., 27 gennaio 2012, n°549), sulla base della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso anche degli altri (il comproprietario/locatore, ove, però, non in possesso del consenso degli altri partecipanti alla comunione si espone al rischio di azioni risarcitorie da parte di questi ultimi e da parte del conduttore). Pertanto, nel caso di specie, il contratto di locazione - </span></span><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">al quale sono vincolati, volenti o nolenti, anche le figlie, unitamente al conduttore (terzo in buona fede) - </span></span><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">può essere intestato anche a uno solo dei tre comproprietari. Infatti, nel rapporto di locazione, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Per quanto concerne gli aspetti fiscali, <strong>nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari, esplica effetti anche nei confronti dei comproprietari non presenti in atto che sono quindi tenuti a dichiarare, a fini fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a loro imputabile</strong> (art. 26, comma 1 del DPR 917/1986 (Tuir). Pertanto, nella fattispecie in discorso, i canoni (reddito effettivo) dovranno essere dichiarati da tutti i soggetti proprietari, essendo ininfluente che il contratto sia stipulato da uno solo di essi e indipendentemente dal fatto che solo uno di essi abbia effettivamente percepito l’intero importo della locazione (Cass., 6 settembre 2006, n°19217). E’ da osservare, poi, che ciascun comproprietario, nel caso di mancata percezione, diviene titolare di un diritto di credito, corrispondente all’ammontare della propria quota, nei confronti del comproprietario che abbia trattenuto l’intero importo della locazione. In definitiva, nel caso sovraesposto, sarebbe opportuno verificare (ed eventualmente rivedere) le posizioni fiscali dei singoli soggetti comproprietari.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 249844, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Dal punto di vista civilistico, [B]un singolo comproprietario può validamente sottoscrivere un contratto di locazione di un immobile in comunione[/B] (intesa come insieme dei comproprietari), anche senza la procura degli altri condividenti (art. 1105, comma 1, cod. civ.). E, infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sugli immobili oggetto di comunione concorrono – in difetto di prova contraria – pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari (Cass., 27 gennaio 2012, n°549), sulla base della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso anche degli altri (il comproprietario/locatore, ove, però, non in possesso del consenso degli altri partecipanti alla comunione si espone al rischio di azioni risarcitorie da parte di questi ultimi e da parte del conduttore). Pertanto, nel caso di specie, il contratto di locazione - [/SIZE][/FONT][SIZE=3][FONT=Verdana]al quale sono vincolati, volenti o nolenti, anche le figlie, unitamente al conduttore (terzo in buona fede) - [/FONT][/SIZE][FONT=Verdana][SIZE=3]può essere intestato anche a uno solo dei tre comproprietari. Infatti, nel rapporto di locazione, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Per quanto concerne gli aspetti fiscali, [B]nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari, esplica effetti anche nei confronti dei comproprietari non presenti in atto che sono quindi tenuti a dichiarare, a fini fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a loro imputabile[/B] (art. 26, comma 1 del DPR 917/1986 (Tuir). Pertanto, nella fattispecie in discorso, i canoni (reddito effettivo) dovranno essere dichiarati da tutti i soggetti proprietari, essendo ininfluente che il contratto sia stipulato da uno solo di essi e indipendentemente dal fatto che solo uno di essi abbia effettivamente percepito l’intero importo della locazione (Cass., 6 settembre 2006, n°19217). E’ da osservare, poi, che ciascun comproprietario, nel caso di mancata percezione, diviene titolare di un diritto di credito, corrispondente all’ammontare della propria quota, nei confronti del comproprietario che abbia trattenuto l’intero importo della locazione. In definitiva, nel caso sovraesposto, sarebbe opportuno verificare (ed eventualmente rivedere) le posizioni fiscali dei singoli soggetti comproprietari.[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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