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Testo
<blockquote data-quote="SALVES" data-source="post: 337433" data-attributes="member: 29304"><p>Gli immobili provenienti da esecuzioni immobiliari, in base all'art. 40 comma 6 legge 47/85, possono accedere, entro 120 gg. dal Decreto di Trasferimento, a sanatoria tardiva, sfruttando i Condoni precedentemente promulgati, purché le ragioni del credito siano antecedenti all'entrata in vigore del Condono a cui ci si riferisce.</p><p>Ovviamente, questa clausola costituisce semplicemente una sorta di finestra di accesso tardivo, non è una licenza onnicomprensiva per la sanatoria di qualunque abuso.</p><p>In altre parole, è condonabie ciò che, in base alla normativa di riferimento, era all'epoca condonabile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SALVES, post: 337433, member: 29304"] Gli immobili provenienti da esecuzioni immobiliari, in base all'art. 40 comma 6 legge 47/85, possono accedere, entro 120 gg. dal Decreto di Trasferimento, a sanatoria tardiva, sfruttando i Condoni precedentemente promulgati, purché le ragioni del credito siano antecedenti all'entrata in vigore del Condono a cui ci si riferisce. Ovviamente, questa clausola costituisce semplicemente una sorta di finestra di accesso tardivo, non è una licenza onnicomprensiva per la sanatoria di qualunque abuso. In altre parole, è condonabie ciò che, in base alla normativa di riferimento, era all'epoca condonabile. [/QUOTE]
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