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Articolo 46 Testo unico edilizia
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<blockquote data-quote="Rosa1968" data-source="post: 604611" data-attributes="member: 46330"><p>Puoi rogitare gli ante 67 con la dichiarazione in atto. Nell'85 si è ribadito l'incommerciabilita degli immobili tutelando il terzo. Ti basti pensare al fatto che chi costruisce abusivamente non viola solo la parte amministrativa di oneri ma soprattutto le caratteristiche costruttive. </p><p>La tua domanda iniziale era però diversa ovvero l'atto di divisione di immobile abusivo e' fattibile dopo la successione? Ti dico no perché sono nulli gli atti tra vivi se non hanno il corredo autorizzativo urbanistico. La divisione é tra questi atti.</p><p>Il testamento e' valido senza la parte urbanistica. Se vuoi invece rogitare in immobile abusivo che sia dopo '85 non cambia la disciplina ci vogliono i permessi autorizzativi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Rosa1968, post: 604611, member: 46330"] Puoi rogitare gli ante 67 con la dichiarazione in atto. Nell'85 si è ribadito l'incommerciabilita degli immobili tutelando il terzo. Ti basti pensare al fatto che chi costruisce abusivamente non viola solo la parte amministrativa di oneri ma soprattutto le caratteristiche costruttive. La tua domanda iniziale era però diversa ovvero l'atto di divisione di immobile abusivo e' fattibile dopo la successione? Ti dico no perché sono nulli gli atti tra vivi se non hanno il corredo autorizzativo urbanistico. La divisione é tra questi atti. Il testamento e' valido senza la parte urbanistica. Se vuoi invece rogitare in immobile abusivo che sia dopo '85 non cambia la disciplina ci vogliono i permessi autorizzativi. [/QUOTE]
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