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Testo
<blockquote data-quote="Formatore Agenti" data-source="post: 683687" data-attributes="member: 74848"><p><strong>Sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti </strong>per l’esercizio della attività di mediazione <strong>tutti</strong> i legali rappresentanti, i preposti se nominati e tutti <strong>coloro che svolgono l'attività di mediazione a qualsiasi titolo per conto dell’impresa</strong> (decreto 26/10/2011 art. 3 c.2).</p><p>Quindi puoi fare la segretaria sempre che non fai mediazione. </p><p>Oltre ovviamente a non poter firmare incarichi e proposte bisognerebbe stare attenti anche quando rispondi a telefono o fai vedere un immobile, poichè se fornisci informazioni su circostanze di cui non hai consapevolezza e che non hai controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometti di comunicare circostanze da te non conosciute ma <strong>conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale</strong>, è legittimamente configurabile una tua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente.<em> Cass. civile n° 16623 del 16/07/2010, ord. 27482 del 28/10/2019,e cass.18140/2015. </em></p><p>Siccome la diligenza professionale è richiesta da colui che esercita professionalmente l'attività (il mediatore iscritto), non puoi sostituirti a lui per queste mansioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Formatore Agenti, post: 683687, member: 74848"] [B]Sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti [/B]per l’esercizio della attività di mediazione [B]tutti[/B] i legali rappresentanti, i preposti se nominati e tutti [B]coloro che svolgono l'attività di mediazione a qualsiasi titolo per conto dell’impresa[/B] (decreto 26/10/2011 art. 3 c.2). Quindi puoi fare la segretaria sempre che non fai mediazione. Oltre ovviamente a non poter firmare incarichi e proposte bisognerebbe stare attenti anche quando rispondi a telefono o fai vedere un immobile, poichè se fornisci informazioni su circostanze di cui non hai consapevolezza e che non hai controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometti di comunicare circostanze da te non conosciute ma [B]conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale[/B], è legittimamente configurabile una tua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente.[I] Cass. civile n° 16623 del 16/07/2010, ord. 27482 del 28/10/2019,e cass.18140/2015. [/I] Siccome la diligenza professionale è richiesta da colui che esercita professionalmente l'attività (il mediatore iscritto), non puoi sostituirti a lui per queste mansioni. [/QUOTE]
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