Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Associazione in partecipazione, Agente Immobiliare Associante o Associato?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 288417" data-attributes="member: 49727"><p style="text-align: left">Dott. Rag. <a href="http://www.immobilio.it/#" target="_blank"><u><u><span style="color: #0066cc">Claudio Mazzei</span></u></u></a></p> <p style="text-align: left"><a href="http://www.professionisti.it/professionisti/vetrina/238726/maffia-e-associati" target="_blank"><u><u><span style="color: #0066cc">Maffia e Associati →</span></u></u></a></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: 18px"><strong>Argomento: <a href="http://www.professionisti.it/enciclopedia/argomento/60/contratti-flessibili-di-lavoro" target="_blank"><u><u><span style="color: #0066cc">Contratti flessibili di lavoro</span></u></u></a></strong></span></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left">Aggiornato al 19/01/2012</p> <p style="text-align: left">CHE COS'È</p> <p style="text-align: left">Il contratto di <strong>associazione in partecipazione</strong> è regolamentato dagli articoli 2549 e seguenti del codice civile. Esso consiste nella possibilità che un soggetto (denominato <strong>associato</strong>) partecipi agli utili dell’impresa, o di uno o più affari, di un altro soggetto (denominato <strong>associante</strong>) con diritto ad un compenso determinato in percentuale all’utile prodotto.</p> <p style="text-align: left">L’associato matura il diritto al compenso a fronte di un determinato apporto, che può essere la prestazione della propria opera oppure capitale (somme di denaro, apporto di un bene – mobile o immobile – sia in proprietà che in godimento).</p> <p style="text-align: left"><strong><span style="color: #0000ff">Nell’associazione in partecipazione la gestione dell’impresa rimane in capo all’associante, il quale rimane l’unico titolare dell’impresa o dell’affare e si fa carico di tutti i rischi di impresa. L’associato non ha alcun potere decisionale.</span></strong></p> <p style="text-align: left"><strong><span style="color: #0000ff">L’associato partecipa alle perdite dell’impresa o dell’affare nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite non possono superare il valore dell’apporto.</span></strong></p> <p style="text-align: left"><strong><span style="color: #0000ff">L’associato ha diritto al rendiconto dell’affare o a quello annuale, nel caso la gestione si protragga per più di un anno, e potrà verificare direttamente, o a mezzo persona di comune fiducia, la contabilità dell’associante</span>.</strong></p> <p style="text-align: left">Fiscalmente parlando occorre individuare bene il tipo di contratto di associazione in partecipazione, in quanto diversi sono i riflessi fiscali se viene attuato un apporto di capitale, o capitale ed opera (misto), oppure un apporto di solo opera.</p> <p style="text-align: left">Nel primo caso (<strong>apporto di capitale o capitale ed opera</strong>) il compenso percepito rientra nei redditi da capitale; nel secondo caso (<strong>apporto di opera</strong>) il compenso rientra nei redditi di lavoro autonomo.</p> <p style="text-align: left">Anche in capo all’associante è diversa la modalità di deduzione del compenso corrisposto. Infatti in caso di contratto con apporto di opera il compenso è un costo deducibile; nel caso di contratto con apporto di capitale o misto il compenso erogato è un costo indeducibile.</p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"><strong>Dott. Rag. Claudio Mazzei</strong></p> <p style="text-align: left">Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia</p> <p style="text-align: left">Maffia & Associati</p> <p style="text-align: left">COME SI FA</p> <p style="text-align: left">Deve essere redatto un <strong>contratto scritto tra le parti</strong> (associante ed associato) che è opportuno registrare presso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate al fine di dare la data certa.</p> <p style="text-align: left">In tale contratto devono essere indicati i seguenti elementi:</p> <p style="text-align: left"></p> <ol> <li data-xf-list-type="ol">tipo di apporto dell’associato. Nel caso l’apporto consista nell’opera svolta dall’associato è opportuno specificare il lavoro svolto e indicare che l’associato presta la propria opera a sua discrezione, nelle ore e nei giorni di lavoro che saranno necessari per lo svolgimento dell’attività e che tale apporto lavorativo viene prestato senza il vincolo della subordinazione, non essendo soggetto ad alcuna direttiva e/o controllo da parte dell’associante e/o rapporto gerarchico;</li> <li data-xf-list-type="ol">percentuale di partecipazione;</li> <li data-xf-list-type="ol">durata del contratto;</li> <li data-xf-list-type="ol">modalità di corresponsione del corrispettivo spettante all’associato. E’ possibile prevedere anche il pagamento di eventuali acconti che saranno conguagliati in sede di rendiconto;</li> <li data-xf-list-type="ol">possibilità di attribuire partecipazioni per la stessa impresa o affare ad altre persone senza che sia richiesto il consenso dell’associato;</li> <li data-xf-list-type="ol">fare menzione che fiscalmente il rapporto di associazione in partecipazione con apporto dell’opera è regolamentato dall’articolo 53 del TUIR e che è soggetto a contribuzione INPS ai sensi dell’articolo 43 del decreto legge. n. 269 del 30/09/2003. Nel caso di apporto di capitale o misto si applica la normativa prevista dall’articolo 44 del TUIR.</li> </ol><p>CHI</p><p style="text-align: left">I soggetti che possono sottoscrivere un contratto di associazione in partecipazione agli utili possono essere:</p> <p style="text-align: left"></p> <ul> <li data-xf-list-type="ul">per l’associante = chiunque svolga un’attività d’impresa, sia in forma individuale che societaria;</li> <li data-xf-list-type="ul">per l’associato = sia persona fisica non imprenditore, sia persona fisica imprenditore, sia società.</li> </ul><p></p><p style="text-align: left">Possono farsi assistere, per la redazione dell’atto e gli adempimenti successivi, da un commercialista, un consulente del lavoro, un avvocato, un notaio.</p> <p style="text-align: left">FAQ</p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: 18px"><strong>Come viene determinata la percentuale di utile spettante all’associato nel caso di partecipazione ad uno specifico affare?</strong></span></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left">Si ritiene che l’associante abbia l’obbligo di predisporre un prospetto contabile appositamente per il suddetto affare, corredato di tutti i giustificativi, dal quale si determini l’utile civilistico e su tale importo verrà calcolata la quota di utile di competenza dell’associato.</p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: 18px"><strong>Come viene tassato il compenso spettante all’associato in partecipazione che apporta capitale o capitale e lavoro?</strong></span></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left">In tale caso si applica gli articoli 44 e 47 del TUIR e l’articolo 1 del decreto ministeriale 2 aprile 2008: il compenso derivante dal contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale è considerato reddito da capitale. Pertanto il compenso viene equiparato a distribuzione di utili e viene tassato in maniera diversa a seconda che la partecipazione sia qualificata o non qualificata. Per determinare tale situazione, i contratti di associazione in partecipazione sono assimilati alla partecipazione in società. Sono partecipazioni qualificate quelle in cui l’apporto supera il 5% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentari, o il 25% nel caso si tratti di altre partecipazioni. Nel caso l’associante sia un impresa con contabilità semplificata la partecipazione si considera qualificata se il valore dell’apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili (come individuato nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 47 del TUIR).</p> <p style="text-align: left">Nel caso di contratti di associazione in partecipazione assimilati alle partecipazioni qualificate il reddito è tassato nei limiti del 49,72% ad aliquota progressiva IRPEF. Nel caso di associazione in partecipazione assimilati alle partecipazioni non qualificate il reddito è tassato ad imposta sostitutiva del 12,50% mediante applicazione della ritenuta d’imposta a titolo definitivo con versamento da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo alla corresponsione del compenso.</p> <p style="text-align: left">In questo caso non vi è assoggettamento a contribuzione INPS.</p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: 18px"><strong>Come viene tassato il compenso spettante all’associato in partecipazione che apporta la propria opera?</strong></span></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left">Ai fini delle imposte dirette il compenso derivante dal contratto di associazione in partecipazione per l’apporto di opera è determinato come reddito di lavoro autonomo, viene assoggettato a ritenuta di acconto nella misura del 20% e va dichiarato per cassa nel modello Unico relativo all’anno in cui è stato incassato nel quadro RL, oppure nel <a href="http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/2178/" target="_blank"><u><u><span style="color: #0066cc">modello 730</span></u></u></a> quadro D.</p> <p style="text-align: left">Ai fini contributivi il compenso corrisposto all’associato è soggetto a contribuzione nella misura prevista per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS che ad oggi ammonta al 26% se non iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, e al 17% se iscritto o pensionato. Il contributo previdenziale dovuto è ripartito nella misura del 45% in capo all’associato ed il restante 55% in capo all’associante. Tanto la ritenuta d’acconto che il contributo previdenziale devono essere versati entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento di qualsiasi somma a titolo di corrispettivo del contratto di associazione.</p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: 18px"><strong>E’ possibile costituire un contratto di associazione in partecipazione agli utili con apporto di opera da parte di un soggetto (associato) esercente attività d’impresa in forma individuale o di società di persona?</strong></span></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left">Sì, tale situazione è sicuramente possibile. In tale caso il corrispettivo di competenza dell’associato fa parte dei ricavi d’impresa e, pertanto, sarà da assoggettare a <a href="http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/1445/" target="_blank"><u><u><span style="color: #0066cc">IVA</span></u></u></a> e parteciperà alla formazione del reddito d’impresa.</p><p></p><p> </p><p><a href="http://www.professionisti.it/focus/landing-page.html" target="_blank"><img src="http://www.immobilio.it/public/nwimages/diventa_autore.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 288417, member: 49727"] [LEFT]Dott. Rag. [URL='http://www.immobilio.it/#'][U][U][COLOR=#0066cc]Claudio Mazzei[/COLOR][/U][/U][/URL][/LEFT] [LEFT][URL='http://www.professionisti.it/professionisti/vetrina/238726/maffia-e-associati'][U][U][COLOR=#0066cc]Maffia e Associati →[/COLOR][/U][/U][/URL][/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT][SIZE=5][B]Argomento: [URL='http://www.professionisti.it/enciclopedia/argomento/60/contratti-flessibili-di-lavoro'][U][U][COLOR=#0066cc]Contratti flessibili di lavoro[/COLOR][/U][/U][/URL][/B][/SIZE][/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT]Aggiornato al 19/01/2012[/LEFT] [LEFT]CHE COS'È[/LEFT] [LEFT]Il contratto di [B]associazione in partecipazione[/B] è regolamentato dagli articoli 2549 e seguenti del codice civile. Esso consiste nella possibilità che un soggetto (denominato [B]associato[/B]) partecipi agli utili dell’impresa, o di uno o più affari, di un altro soggetto (denominato [B]associante[/B]) con diritto ad un compenso determinato in percentuale all’utile prodotto.[/LEFT] [LEFT]L’associato matura il diritto al compenso a fronte di un determinato apporto, che può essere la prestazione della propria opera oppure capitale (somme di denaro, apporto di un bene – mobile o immobile – sia in proprietà che in godimento).[/LEFT] [LEFT][B][COLOR=#0000ff]Nell’associazione in partecipazione la gestione dell’impresa rimane in capo all’associante, il quale rimane l’unico titolare dell’impresa o dell’affare e si fa carico di tutti i rischi di impresa. L’associato non ha alcun potere decisionale.[/COLOR][/B][/LEFT] [LEFT][B][COLOR=#0000ff]L’associato partecipa alle perdite dell’impresa o dell’affare nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite non possono superare il valore dell’apporto.[/COLOR][/B][/LEFT] [LEFT][B][COLOR=#0000ff]L’associato ha diritto al rendiconto dell’affare o a quello annuale, nel caso la gestione si protragga per più di un anno, e potrà verificare direttamente, o a mezzo persona di comune fiducia, la contabilità dell’associante[/COLOR].[/B][/LEFT] [LEFT]Fiscalmente parlando occorre individuare bene il tipo di contratto di associazione in partecipazione, in quanto diversi sono i riflessi fiscali se viene attuato un apporto di capitale, o capitale ed opera (misto), oppure un apporto di solo opera.[/LEFT] [LEFT]Nel primo caso ([B]apporto di capitale o capitale ed opera[/B]) il compenso percepito rientra nei redditi da capitale; nel secondo caso ([B]apporto di opera[/B]) il compenso rientra nei redditi di lavoro autonomo.[/LEFT] [LEFT]Anche in capo all’associante è diversa la modalità di deduzione del compenso corrisposto. Infatti in caso di contratto con apporto di opera il compenso è un costo deducibile; nel caso di contratto con apporto di capitale o misto il compenso erogato è un costo indeducibile.[/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT][B]Dott. Rag. Claudio Mazzei[/B][/LEFT] [LEFT]Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia[/LEFT] [LEFT]Maffia & Associati[/LEFT] [LEFT]COME SI FA[/LEFT] [LEFT]Deve essere redatto un [B]contratto scritto tra le parti[/B] (associante ed associato) che è opportuno registrare presso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate al fine di dare la data certa.[/LEFT] [LEFT]In tale contratto devono essere indicati i seguenti elementi:[/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LIST=1] [*]tipo di apporto dell’associato. Nel caso l’apporto consista nell’opera svolta dall’associato è opportuno specificare il lavoro svolto e indicare che l’associato presta la propria opera a sua discrezione, nelle ore e nei giorni di lavoro che saranno necessari per lo svolgimento dell’attività e che tale apporto lavorativo viene prestato senza il vincolo della subordinazione, non essendo soggetto ad alcuna direttiva e/o controllo da parte dell’associante e/o rapporto gerarchico; [*]percentuale di partecipazione; [*]durata del contratto; [*]modalità di corresponsione del corrispettivo spettante all’associato. E’ possibile prevedere anche il pagamento di eventuali acconti che saranno conguagliati in sede di rendiconto; [*]possibilità di attribuire partecipazioni per la stessa impresa o affare ad altre persone senza che sia richiesto il consenso dell’associato; [*]fare menzione che fiscalmente il rapporto di associazione in partecipazione con apporto dell’opera è regolamentato dall’articolo 53 del TUIR e che è soggetto a contribuzione INPS ai sensi dell’articolo 43 del decreto legge. n. 269 del 30/09/2003. Nel caso di apporto di capitale o misto si applica la normativa prevista dall’articolo 44 del TUIR. [/LIST] CHI [LEFT]I soggetti che possono sottoscrivere un contratto di associazione in partecipazione agli utili possono essere:[/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LIST] [*]per l’associante = chiunque svolga un’attività d’impresa, sia in forma individuale che societaria; [*]per l’associato = sia persona fisica non imprenditore, sia persona fisica imprenditore, sia società. [/LIST] [LEFT]Possono farsi assistere, per la redazione dell’atto e gli adempimenti successivi, da un commercialista, un consulente del lavoro, un avvocato, un notaio.[/LEFT] [LEFT]FAQ[/LEFT] [LEFT][SIZE=5][B]Come viene determinata la percentuale di utile spettante all’associato nel caso di partecipazione ad uno specifico affare?[/B][/SIZE][/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT]Si ritiene che l’associante abbia l’obbligo di predisporre un prospetto contabile appositamente per il suddetto affare, corredato di tutti i giustificativi, dal quale si determini l’utile civilistico e su tale importo verrà calcolata la quota di utile di competenza dell’associato.[/LEFT] [LEFT][SIZE=5][B]Come viene tassato il compenso spettante all’associato in partecipazione che apporta capitale o capitale e lavoro?[/B][/SIZE][/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT]In tale caso si applica gli articoli 44 e 47 del TUIR e l’articolo 1 del decreto ministeriale 2 aprile 2008: il compenso derivante dal contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale è considerato reddito da capitale. Pertanto il compenso viene equiparato a distribuzione di utili e viene tassato in maniera diversa a seconda che la partecipazione sia qualificata o non qualificata. Per determinare tale situazione, i contratti di associazione in partecipazione sono assimilati alla partecipazione in società. Sono partecipazioni qualificate quelle in cui l’apporto supera il 5% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentari, o il 25% nel caso si tratti di altre partecipazioni. Nel caso l’associante sia un impresa con contabilità semplificata la partecipazione si considera qualificata se il valore dell’apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili (come individuato nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 47 del TUIR).[/LEFT] [LEFT]Nel caso di contratti di associazione in partecipazione assimilati alle partecipazioni qualificate il reddito è tassato nei limiti del 49,72% ad aliquota progressiva IRPEF. Nel caso di associazione in partecipazione assimilati alle partecipazioni non qualificate il reddito è tassato ad imposta sostitutiva del 12,50% mediante applicazione della ritenuta d’imposta a titolo definitivo con versamento da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo alla corresponsione del compenso.[/LEFT] [LEFT]In questo caso non vi è assoggettamento a contribuzione INPS.[/LEFT] [LEFT][SIZE=5][B]Come viene tassato il compenso spettante all’associato in partecipazione che apporta la propria opera?[/B][/SIZE][/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT]Ai fini delle imposte dirette il compenso derivante dal contratto di associazione in partecipazione per l’apporto di opera è determinato come reddito di lavoro autonomo, viene assoggettato a ritenuta di acconto nella misura del 20% e va dichiarato per cassa nel modello Unico relativo all’anno in cui è stato incassato nel quadro RL, oppure nel [URL='http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/2178/'][U][U][COLOR=#0066cc]modello 730[/COLOR][/U][/U][/URL] quadro D.[/LEFT] [LEFT]Ai fini contributivi il compenso corrisposto all’associato è soggetto a contribuzione nella misura prevista per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS che ad oggi ammonta al 26% se non iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, e al 17% se iscritto o pensionato. Il contributo previdenziale dovuto è ripartito nella misura del 45% in capo all’associato ed il restante 55% in capo all’associante. Tanto la ritenuta d’acconto che il contributo previdenziale devono essere versati entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento di qualsiasi somma a titolo di corrispettivo del contratto di associazione.[/LEFT] [LEFT][SIZE=5][B]E’ possibile costituire un contratto di associazione in partecipazione agli utili con apporto di opera da parte di un soggetto (associato) esercente attività d’impresa in forma individuale o di società di persona?[/B][/SIZE][/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT]Sì, tale situazione è sicuramente possibile. In tale caso il corrispettivo di competenza dell’associato fa parte dei ricavi d’impresa e, pertanto, sarà da assoggettare a [URL='http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/1445/'][U][U][COLOR=#0066cc]IVA[/COLOR][/U][/U][/URL] e parteciperà alla formazione del reddito d’impresa.[/LEFT] [URL='http://www.professionisti.it/focus/landing-page.html'][IMG]http://www.immobilio.it/public/nwimages/diventa_autore.png[/IMG][/URL] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Associazione in partecipazione, Agente Immobiliare Associante o Associato?
Alto