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Testo
<blockquote data-quote="Utente Cancellato 65257" data-source="post: 504469"><p>Va estinta l’esecuzione forzata e la messa <strong>all’asta dell’immobile</strong> quando, a seguito di più aste andate deserte e del conseguente abbassamento del prezzo di vendita, il bene venga svenduto a un prezzo irrisorio. Normalmente quando una casa viene pignorata e messa all’asta quasi mai si vende al primo tentativo. In questi casi il codice di procedura civile stabilisce che si debbano effettuare ulteriori aste finchè non vi sia qualche interessato che intenda acquistare al prezzo stabilito dal giudice. Ad ogni incanto il magistrato potrà disporre una riduzione del prezzo di vendita di un quarto. Ma secondo alcuni giudici, se dopo l’esito infruttuoso di diverse aste,<strong>l’immobile non si vende</strong>, è assolutamente ingiusto e inaccettabile un ulteriore ribasso del prezzo tale da comportare la svendita della proprietà del debitore a un prezzo vile; il che, peraltro, andrebbe a svantaggio non solo del debitore, ma anche del creditore. In questi casi, quando i prezzi raggiunti a seguito di aste deserte diventino irrisori, l’esecuzione forzata deve essere dichiarata improcedibile e, quindi, estinta definitivamente.</p><p>Proseguire un’azione che ha già dimostrato di essere infruttuosa equivale a frustare l’interesse economico sia del debitore che del creditore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 65257, post: 504469"] Va estinta l’esecuzione forzata e la messa [B]all’asta dell’immobile[/B] quando, a seguito di più aste andate deserte e del conseguente abbassamento del prezzo di vendita, il bene venga svenduto a un prezzo irrisorio. Normalmente quando una casa viene pignorata e messa all’asta quasi mai si vende al primo tentativo. In questi casi il codice di procedura civile stabilisce che si debbano effettuare ulteriori aste finchè non vi sia qualche interessato che intenda acquistare al prezzo stabilito dal giudice. Ad ogni incanto il magistrato potrà disporre una riduzione del prezzo di vendita di un quarto. Ma secondo alcuni giudici, se dopo l’esito infruttuoso di diverse aste,[B]l’immobile non si vende[/B], è assolutamente ingiusto e inaccettabile un ulteriore ribasso del prezzo tale da comportare la svendita della proprietà del debitore a un prezzo vile; il che, peraltro, andrebbe a svantaggio non solo del debitore, ma anche del creditore. In questi casi, quando i prezzi raggiunti a seguito di aste deserte diventino irrisori, l’esecuzione forzata deve essere dichiarata improcedibile e, quindi, estinta definitivamente. Proseguire un’azione che ha già dimostrato di essere infruttuosa equivale a frustare l’interesse economico sia del debitore che del creditore. [/QUOTE]
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