Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Asta bandita rifissabile
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Utente Cancellato 65257" data-source="post: 504477"><p>Qualora sia in corso un <strong>pignoramento immobiliare</strong>, e il creditore sia lo Stato, l’Agente della riscossione (Equitalia, appunto) procede <strong>direttamente </strong>alla vendita dell’immobile pignorato. Lo può fare solo attraverso una procedura che si chiama “<strong>pubblico incanto</strong> e, peraltro, senza alcuna necessità che intervenga l’<strong>autorizzazione di un giudice</strong>. L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione, come una sorta di procedimento interno. Insomma, tutto molto diverso da come accade, invece, nelle normali esecuzioni forzate di immobili dove la procedura si svolge innanzi a un Tribunale e a un giudice (detto “<strong>giudice dell’esecuzione</strong>“).</p><p></p><p></p><p></p><p>Sottolineiamo nuovamente questo aspetto: nel pignoramento di Equitalia non c’è alcun intervento di un<strong> giudice terzo e imparziale</strong>, il quale non presiede l’incanto nell’aula delle pubbliche udienze.</p><p></p><p></p><p></p><p>La seconda particolarità da sottolineare è che, nell’esecuzione esattoriale non viene nominato alcun<strong> consulente tecnico del giudice</strong> per determinare il valore dell’immobile (quello che volgarmente viene detto “perito estimatore”): pertanto il <strong>prezzo base</strong> al quale verrà “battuto” l’immobile viene determinato, in caso di <strong>fabbricati</strong>, in base al <strong>valore automatico</strong> determinato attraverso i <strong>dati catastali</strong>. L’obbligo di perizia resta solo in caso di vendita di terreni edificabili.</p><p></p><p></p><p></p><p><strong>La procedura: primo e secondo incanto</strong></p><p></p><p>Ebbene, la procedura si svolge in questo modo L’Agente della riscossione deve effettuare il <strong>primo incanto</strong> (ossia l’asta) entro 200 giorni dal pignoramento e gli incanti successivi entro un <strong>intervallo</strong> minimo di 20 giorni.</p><p></p><p></p><p></p><p>Se con il primo incanto non si riesce a vendere l’immobile pignorato per mancanza di offerte valide, si procede al <strong>secondo incanto</strong> nel giorno fissato dall’avviso di vendita e con un <strong>prezzo base</strong> inferiore di 1/3 rispetto a quello precedente.</p><p></p><p></p><p></p><p>Come detto, tra un incanto e l’altro devono decorrere almeno 20 giorni.</p><p></p><p></p><p></p><p>Qualora si debba procedere a un <strong>terzo</strong> <strong>incanto</strong>, il <strong>prezzo base</strong> sarà inferiore di 1/3 rispetto a quello del precedente incanto.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>In caso di mancata vendita anche al terzo incanto, Equitalia, se procede per <strong>entrate tributarie dello Stato</strong>, nei 10 giorni successivi, può chiedere al giudice dell’esecuzione l’<strong>assegnazione diretta dell’immobile allo Stato</strong> per il prezzo base del terzo incanto. In pratica, con questa richiesta – che è, tuttavia, a discrezione dell’esattore creditore (nel senso che Equitalia può scegliere se presentarla o meno) – la casa del contribuente <strong>passa automaticamente in proprietà dello Stato</strong>. Risultato: il debitore dovrà fare le valigie e andare via al più presto.</p><p></p><p></p><p></p><p>In ogni caso, se il valore del terzo incanto è superiore rispetto al debito maturato dal contribuente, a quest’ultimo sarà dovuto il pagamento della differenza.</p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Un’assegnazione a valore deprezzato</strong></p><p></p><p>Sappiamo tutti che i valori catastali degli immobili non rispecchiano mai il loro effettivo valore di mercato (tanto che, di recente, il Governo sta provvedendo alla riforma del Catasto: procedimento per il quale, tuttavia, occorreranno diversi anni). Il che significa che il prezzo di base dell’asta (operata in <strong>automatico</strong> da Equitalia secondo i dati catastali) parte già ridotto rispetto a quello effettivo del bene. Se poi si sommano i due successivi ribassi di 1/3, lo Stato ha così la possibilità di acquisire un immobile a “<strong>buon mercato</strong>“.</p><p></p><p></p><p></p><p>A questo punto, il giudice dell’esecuzione non può che <strong>prenderne atto</strong> e dispone l’assegnazione della casa allo Stato, fissando un termine per il versamento del prezzo, non inferiore a <strong>sei mesi</strong>.</p><p></p><p></p><p></p><p>In caso di <strong>mancato versamento </strong>del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue salvo che Equitalia, entro i 30 giorni dopo la scadenza di tale termine, non dichiara di voler procedere a un <strong>quarto incanto</strong> per un prezzo base inferiore di 1/3 rispetto a quello dell’ultimo incanto.</p><p></p><p></p><p></p><p>Ma se neanche a tale incanto vengono formulate nuove offerte, il processo esecutivo si <strong>estingue definitivamente</strong>.</p><p></p><p></p><p></p><p>In buona sostanza, salvo che Equitalia chieda l’assegnazione della casa pignorata (in favore dello Stato) dopo il terzo incanto, si può procedere al massimo ad un<strong> quarto incanto</strong>; ma se neanche in tale caso si presentano offerenti, il pignoramento si chiude e il debitore e liberato</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 65257, post: 504477"] Qualora sia in corso un [B]pignoramento immobiliare[/B], e il creditore sia lo Stato, l’Agente della riscossione (Equitalia, appunto) procede [B]direttamente [/B]alla vendita dell’immobile pignorato. Lo può fare solo attraverso una procedura che si chiama “[B]pubblico incanto[/B] e, peraltro, senza alcuna necessità che intervenga l’[B]autorizzazione di un giudice[/B]. L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione, come una sorta di procedimento interno. Insomma, tutto molto diverso da come accade, invece, nelle normali esecuzioni forzate di immobili dove la procedura si svolge innanzi a un Tribunale e a un giudice (detto “[B]giudice dell’esecuzione[/B]“). Sottolineiamo nuovamente questo aspetto: nel pignoramento di Equitalia non c’è alcun intervento di un[B] giudice terzo e imparziale[/B], il quale non presiede l’incanto nell’aula delle pubbliche udienze. La seconda particolarità da sottolineare è che, nell’esecuzione esattoriale non viene nominato alcun[B] consulente tecnico del giudice[/B] per determinare il valore dell’immobile (quello che volgarmente viene detto “perito estimatore”): pertanto il [B]prezzo base[/B] al quale verrà “battuto” l’immobile viene determinato, in caso di [B]fabbricati[/B], in base al [B]valore automatico[/B] determinato attraverso i [B]dati catastali[/B]. L’obbligo di perizia resta solo in caso di vendita di terreni edificabili. [B]La procedura: primo e secondo incanto[/B] Ebbene, la procedura si svolge in questo modo L’Agente della riscossione deve effettuare il [B]primo incanto[/B] (ossia l’asta) entro 200 giorni dal pignoramento e gli incanti successivi entro un [B]intervallo[/B] minimo di 20 giorni. Se con il primo incanto non si riesce a vendere l’immobile pignorato per mancanza di offerte valide, si procede al [B]secondo incanto[/B] nel giorno fissato dall’avviso di vendita e con un [B]prezzo base[/B] inferiore di 1/3 rispetto a quello precedente. Come detto, tra un incanto e l’altro devono decorrere almeno 20 giorni. Qualora si debba procedere a un [B]terzo[/B] [B]incanto[/B], il [B]prezzo base[/B] sarà inferiore di 1/3 rispetto a quello del precedente incanto. In caso di mancata vendita anche al terzo incanto, Equitalia, se procede per [B]entrate tributarie dello Stato[/B], nei 10 giorni successivi, può chiedere al giudice dell’esecuzione l’[B]assegnazione diretta dell’immobile allo Stato[/B] per il prezzo base del terzo incanto. In pratica, con questa richiesta – che è, tuttavia, a discrezione dell’esattore creditore (nel senso che Equitalia può scegliere se presentarla o meno) – la casa del contribuente [B]passa automaticamente in proprietà dello Stato[/B]. Risultato: il debitore dovrà fare le valigie e andare via al più presto. In ogni caso, se il valore del terzo incanto è superiore rispetto al debito maturato dal contribuente, a quest’ultimo sarà dovuto il pagamento della differenza. [B]Un’assegnazione a valore deprezzato[/B] Sappiamo tutti che i valori catastali degli immobili non rispecchiano mai il loro effettivo valore di mercato (tanto che, di recente, il Governo sta provvedendo alla riforma del Catasto: procedimento per il quale, tuttavia, occorreranno diversi anni). Il che significa che il prezzo di base dell’asta (operata in [B]automatico[/B] da Equitalia secondo i dati catastali) parte già ridotto rispetto a quello effettivo del bene. Se poi si sommano i due successivi ribassi di 1/3, lo Stato ha così la possibilità di acquisire un immobile a “[B]buon mercato[/B]“. A questo punto, il giudice dell’esecuzione non può che [B]prenderne atto[/B] e dispone l’assegnazione della casa allo Stato, fissando un termine per il versamento del prezzo, non inferiore a [B]sei mesi[/B]. In caso di [B]mancato versamento [/B]del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue salvo che Equitalia, entro i 30 giorni dopo la scadenza di tale termine, non dichiara di voler procedere a un [B]quarto incanto[/B] per un prezzo base inferiore di 1/3 rispetto a quello dell’ultimo incanto. Ma se neanche a tale incanto vengono formulate nuove offerte, il processo esecutivo si [B]estingue definitivamente[/B]. In buona sostanza, salvo che Equitalia chieda l’assegnazione della casa pignorata (in favore dello Stato) dopo il terzo incanto, si può procedere al massimo ad un[B] quarto incanto[/B]; ma se neanche in tale caso si presentano offerenti, il pignoramento si chiude e il debitore e liberato [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Asta bandita rifissabile
Alto