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Asta: concessione in sanatoria e rogito
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<blockquote data-quote="kolia cassin" data-source="post: 200296" data-attributes="member: 42475"><p>Nel caso delle acquisizioni giudiziarie immobiliari effettuate tramite decreto di trasferimento (normalmente aste esecutive contro privati, ma non solo) l'immobile è regolarmente alienato anche se non catastalmente conforme così come richiesto dalla normativa introdotta nel luglio 2010 non trattandosi di compravendite, ma di alienazioni forzose;e non potrebbe essere che così: diversamente gli immobili non potrebbero essere mai venduti non avendo il proprietario esecutato nessun interesse alla regolarizzazione del cespite.</p><p>Per quello che riguarda i 120 giorni per richiedere la regolarizzazione urbanistico/catastale fai attenzione, si fa sempre molta confusione (la fanno anche i tecnici che non hanno mai trattato immobili con questa particolare provenienza). Prima di tutto bisogna fare la distinzione fra condono e sanatoria. I condoni sono quelli fatti nel 1985, 1994, 2003 e rappresentavano un evento eccezionale, dove si poteva regolarizzare "di più" e a costi più contenuti rispeto alla sanatoria. La sanatoria invece è uno strumento "ordinario" in cui il proprietario regolarizza quanto comunque conforme agli strumeni urbanistici.</p><p>In teoria - per gli immobili provenienti da situazioni giudiziarie (di debito, ma non solo) - si riaprono i termini del condono, in poche parole si ha la possibilità di rientrare nelle regole e nei costi previsti per questa tipologia di iter amministrativo a patto che:</p><p>1. si formalizzi la pratica (di riapertura dei termini del condono edilizio) entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di trasferimento</p><p>2. le ragioni del credito siano anteriori alle scadenze previste per il condono che si intende sfruttare.</p><p>Questo secondo punto è quello cruciale.</p><p>Se il tuo immobile ha un pignoramento o un'ipoteca di un creditore dell'esecuzione immobiliare antecedente al 1985 o al 1994 o al 2003 allora potrai rientrare nelle regole specifiche per quel condono, se no si dovrà per forza rientrare nei costi (di norma più alti) e nell'iter autorizzativo (meno permissivo) della sanatoria.</p><p>Se sei in presenza di un pignoramento o di un'ipoteca (che era ancora attiva, seppur incagliata nell'esecuzione immobiliare) ante 2003 è molto importante che trovi un tecnico che abbia voglia e tempo di leggersi tutte le disposizioni e se l'immobile si dovesse trovare in un comune senza esperienza in tal senso si dovrà prendere l'onere di illustrare al tecnico comunale che seguirà la pratica tutta la normativa. </p><p>Cassin Kolia</p><p>casedaenti.it</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="kolia cassin, post: 200296, member: 42475"] Nel caso delle acquisizioni giudiziarie immobiliari effettuate tramite decreto di trasferimento (normalmente aste esecutive contro privati, ma non solo) l'immobile è regolarmente alienato anche se non catastalmente conforme così come richiesto dalla normativa introdotta nel luglio 2010 non trattandosi di compravendite, ma di alienazioni forzose;e non potrebbe essere che così: diversamente gli immobili non potrebbero essere mai venduti non avendo il proprietario esecutato nessun interesse alla regolarizzazione del cespite. Per quello che riguarda i 120 giorni per richiedere la regolarizzazione urbanistico/catastale fai attenzione, si fa sempre molta confusione (la fanno anche i tecnici che non hanno mai trattato immobili con questa particolare provenienza). Prima di tutto bisogna fare la distinzione fra condono e sanatoria. I condoni sono quelli fatti nel 1985, 1994, 2003 e rappresentavano un evento eccezionale, dove si poteva regolarizzare "di più" e a costi più contenuti rispeto alla sanatoria. La sanatoria invece è uno strumento "ordinario" in cui il proprietario regolarizza quanto comunque conforme agli strumeni urbanistici. In teoria - per gli immobili provenienti da situazioni giudiziarie (di debito, ma non solo) - si riaprono i termini del condono, in poche parole si ha la possibilità di rientrare nelle regole e nei costi previsti per questa tipologia di iter amministrativo a patto che: 1. si formalizzi la pratica (di riapertura dei termini del condono edilizio) entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di trasferimento 2. le ragioni del credito siano anteriori alle scadenze previste per il condono che si intende sfruttare. Questo secondo punto è quello cruciale. Se il tuo immobile ha un pignoramento o un'ipoteca di un creditore dell'esecuzione immobiliare antecedente al 1985 o al 1994 o al 2003 allora potrai rientrare nelle regole specifiche per quel condono, se no si dovrà per forza rientrare nei costi (di norma più alti) e nell'iter autorizzativo (meno permissivo) della sanatoria. Se sei in presenza di un pignoramento o di un'ipoteca (che era ancora attiva, seppur incagliata nell'esecuzione immobiliare) ante 2003 è molto importante che trovi un tecnico che abbia voglia e tempo di leggersi tutte le disposizioni e se l'immobile si dovesse trovare in un comune senza esperienza in tal senso si dovrà prendere l'onere di illustrare al tecnico comunale che seguirà la pratica tutta la normativa. Cassin Kolia casedaenti.it [/QUOTE]
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