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Testo
<blockquote data-quote="Tovrm" data-source="post: 245714" data-attributes="member: 45017"><p>La materia delle aste è disciplinata nel codice di procedura civile, artt. 474-632.</p><p>In particolare, con riferimento a quanto accaduto, rilevano, a mio modo di vedere, i seguenti:</p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><strong>Articolo 624 - Sospensione per opposizione all'esecuzione.</strong></span></p><p></p><p>Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.</p><p>Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.</p><p>Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonchè disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo.</p><p>La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis.</p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><strong>Articolo 615 - Forma dell'opposizione.</strong></span></p><p></p><p>Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27. Il giudice, <strong>concorrendo gravi motivi</strong>, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.</p><p>Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.</p><p> </p><p>Saluti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tovrm, post: 245714, member: 45017"] La materia delle aste è disciplinata nel codice di procedura civile, artt. 474-632. In particolare, con riferimento a quanto accaduto, rilevano, a mio modo di vedere, i seguenti: [SIZE=3][B]Articolo 624 - Sospensione per opposizione all'esecuzione.[/B][/SIZE] Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonchè disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis. [SIZE=3][B]Articolo 615 - Forma dell'opposizione.[/B][/SIZE] Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27. Il giudice, [B]concorrendo gravi motivi[/B], sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Saluti [/QUOTE]
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