Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Atto preliminare con cessione a terzi
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Luna_" data-source="post: 462993" data-attributes="member: 47550"><p>art 1409 c.c. rapporti tra contraente ceduto e cessionario: il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondatesi altri rapporti con il cedente (es. compensazione), salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione</p><p></p><p>Nonostante il silenzio della legge, in prevalenza si ritiene che il cessionario possa opporre al ceduto tutte le eccezioni derivanti dal contratto che avrebbe potuto opporre il cedente.</p><p></p><p>Alla cessione partecipano cedente cessionario e contraente ceduto(il venditore). Non viene effettuato un nuovo contratto. A meno che le nuove parti vogliano stabilire un nuovo regolamento negoziale. In rogito notarile in premessa si fa riferimento al preliminare originario e alla successiva scrittura con la quale avviene la cessione. Pertanto compare il cessionario quale parte della compravendita.</p><p></p><p>Se cosi non fosse andrebbe a decadere il contratto preliminare con la prima parte per la stipula di un nuovo con la seconda. Da cui non si ricaverebbe più alcuna cessione(daltronde cosa cedi se fai un nuovo contratto?)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luna_, post: 462993, member: 47550"] art 1409 c.c. rapporti tra contraente ceduto e cessionario: il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondatesi altri rapporti con il cedente (es. compensazione), salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione Nonostante il silenzio della legge, in prevalenza si ritiene che il cessionario possa opporre al ceduto tutte le eccezioni derivanti dal contratto che avrebbe potuto opporre il cedente. Alla cessione partecipano cedente cessionario e contraente ceduto(il venditore). Non viene effettuato un nuovo contratto. A meno che le nuove parti vogliano stabilire un nuovo regolamento negoziale. In rogito notarile in premessa si fa riferimento al preliminare originario e alla successiva scrittura con la quale avviene la cessione. Pertanto compare il cessionario quale parte della compravendita. Se cosi non fosse andrebbe a decadere il contratto preliminare con la prima parte per la stipula di un nuovo con la seconda. Da cui non si ricaverebbe più alcuna cessione(daltronde cosa cedi se fai un nuovo contratto?) [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Atto preliminare con cessione a terzi
Alto