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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 350810" data-attributes="member: 31598"><p>La clausola contrattuale, disposta in tal senso, è colpita da nullità: tale nullità, nei limiti disposti dalla legge n°392/1978, non coinvolge, però, l’intero contratto di locazione, ma è limitata alla sola clausola contraria alle previsioni legislative, a danno del conduttore.</p><p></p><p>Simile ipotesi, infatti, urta con l’art. 32 della legge n°392/1978, norma inderogabile, che non consente aggiornamenti del canone in misura superiore a quelli risultanti dall’indice ISTAT (i commi 1 e 2 dispongono, infatti, che “<em>le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, per eventuali variazioni del potere d’acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’articolo 27 non possono essere superiori al 75 per cento di quelle accertate dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati</em>”), né, d’altra parte, pare ravvisabile, in base alla clausola contrattuale riportata, una giustificata riduzione del canone per un limitato periodo iniziale, vale a dire i primi 6 anni (di per sé ammissibile), mancando, nel caso di specie, i motivi giustificativi di tale scelta (ad es. spese di ristrutturazione o consimili affrontate inizialmente dal conduttore e che se ne debba in qualche modo compensarne l’impegno economico).</p><p></p><p>Va da sé che nulla vieta alle parti di risolvere consensualmente il contratto di locazione in essere, ai sensi dell’art. 1372 cod. civ., e di stipularne un altro a nuove condizioni, con un nuovo canone di locazione da concordarsi tra le parti.</p><p></p><p>Quanto al secondo quesito, la richiesta di adeguamento monetario del canone di locazione all’indice ISTAT è da considerare prestazione che non può essere richiesta prima della fine del primo anno di esecuzione del contratto ed è rinnovabile per tutte le scadenze annuali successive alla prima, fino alla conclusione del rapporto. In ogni caso, l’aggiornamento del canone è possibile solo se le parti lo hanno espressamente pattuito in sede di stipula di contratto, trattandosi non di un obbligo legislativo, ma di una facoltà data, nell’economia del rapporto, alle parti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 350810, member: 31598"] La clausola contrattuale, disposta in tal senso, è colpita da nullità: tale nullità, nei limiti disposti dalla legge n°392/1978, non coinvolge, però, l’intero contratto di locazione, ma è limitata alla sola clausola contraria alle previsioni legislative, a danno del conduttore. Simile ipotesi, infatti, urta con l’art. 32 della legge n°392/1978, norma inderogabile, che non consente aggiornamenti del canone in misura superiore a quelli risultanti dall’indice ISTAT (i commi 1 e 2 dispongono, infatti, che “[I]le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, per eventuali variazioni del potere d’acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’articolo 27 non possono essere superiori al 75 per cento di quelle accertate dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati[/I]”), né, d’altra parte, pare ravvisabile, in base alla clausola contrattuale riportata, una giustificata riduzione del canone per un limitato periodo iniziale, vale a dire i primi 6 anni (di per sé ammissibile), mancando, nel caso di specie, i motivi giustificativi di tale scelta (ad es. spese di ristrutturazione o consimili affrontate inizialmente dal conduttore e che se ne debba in qualche modo compensarne l’impegno economico). Va da sé che nulla vieta alle parti di risolvere consensualmente il contratto di locazione in essere, ai sensi dell’art. 1372 cod. civ., e di stipularne un altro a nuove condizioni, con un nuovo canone di locazione da concordarsi tra le parti. Quanto al secondo quesito, la richiesta di adeguamento monetario del canone di locazione all’indice ISTAT è da considerare prestazione che non può essere richiesta prima della fine del primo anno di esecuzione del contratto ed è rinnovabile per tutte le scadenze annuali successive alla prima, fino alla conclusione del rapporto. In ogni caso, l’aggiornamento del canone è possibile solo se le parti lo hanno espressamente pattuito in sede di stipula di contratto, trattandosi non di un obbligo legislativo, ma di una facoltà data, nell’economia del rapporto, alle parti. [/QUOTE]
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