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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Aumento del 15% con rinuncia alla facoltà di disdetta immobile commerciale locato
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 351674" data-attributes="member: 31598"><p>Se interpreto bene il tuo pensiero, tu ti stai chiedendo se sia legittimo un patto, coevo alla stipula del contratto, di maggiorazione preordinata e automatica del canone in corrispondenza del secondo sessennio (equiparabile quasi ad una nuova locazione <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/confused.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":confuso:" title="Confuso :confuso:" data-shortname=":confuso:" />). Non risultano precedenti giurisprudenziali (se riesci a indirizzarmi verso qualche riferimento dottrinale, ti prego di postarlo).</p><p></p><p>Sono invece note (e in gran copia) pronunce di legittimità concernenti patti di maggiorazione del canone successivi alla stipula del contratto (e, cioè, in corso di rapporto ovvero in corrispondenza della sua prima scadenza). La suprema Corte ha più volte ritenuto la legittimità della clausola di maggiorazione, in riferimento agli articoli 32 e 79 della legge di riforma, sul presupposto che il conduttore è assolutamente libero di accettare, o meno, la richiesta di aumento del canone formulata dal locatore e la sua adesione si configura come una legittima rinuncia di diritto (già acquisito) di non subire aumenti del canone diversi da quelli stabiliti nell’art. 32 sopracitato. Tale conclusione si fonda sul principio (consolidato) che la sanzione di nullità dell’art. 79 riguarda soltanto i patti introdotti in sede di stipula di contratto, essendo diretta ad impedire una elusione di tipo preventivo dei diritti del conduttore, senza peraltro escludere la possibilità che questi possa successivamente disporre dei propri diritti in altro modo. In caso di contenzioso, però, tale tacita rinuncia è rimessa alla prudente valutazione del giudice.</p><p></p><p>Rimane, comunque, liberamente rinegoziabile il canone al termine ultimo della locazione, vale a dire alla fine del secondo sessennio, ove le parti si accordino, in tal senso, con un nuovo contratto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 351674, member: 31598"] Se interpreto bene il tuo pensiero, tu ti stai chiedendo se sia legittimo un patto, coevo alla stipula del contratto, di maggiorazione preordinata e automatica del canone in corrispondenza del secondo sessennio (equiparabile quasi ad una nuova locazione :insicuro:). Non risultano precedenti giurisprudenziali (se riesci a indirizzarmi verso qualche riferimento dottrinale, ti prego di postarlo). Sono invece note (e in gran copia) pronunce di legittimità concernenti patti di maggiorazione del canone successivi alla stipula del contratto (e, cioè, in corso di rapporto ovvero in corrispondenza della sua prima scadenza). La suprema Corte ha più volte ritenuto la legittimità della clausola di maggiorazione, in riferimento agli articoli 32 e 79 della legge di riforma, sul presupposto che il conduttore è assolutamente libero di accettare, o meno, la richiesta di aumento del canone formulata dal locatore e la sua adesione si configura come una legittima rinuncia di diritto (già acquisito) di non subire aumenti del canone diversi da quelli stabiliti nell’art. 32 sopracitato. Tale conclusione si fonda sul principio (consolidato) che la sanzione di nullità dell’art. 79 riguarda soltanto i patti introdotti in sede di stipula di contratto, essendo diretta ad impedire una elusione di tipo preventivo dei diritti del conduttore, senza peraltro escludere la possibilità che questi possa successivamente disporre dei propri diritti in altro modo. In caso di contenzioso, però, tale tacita rinuncia è rimessa alla prudente valutazione del giudice. Rimane, comunque, liberamente rinegoziabile il canone al termine ultimo della locazione, vale a dire alla fine del secondo sessennio, ove le parti si accordino, in tal senso, con un nuovo contratto. [/QUOTE]
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