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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Aumento del 15% con rinuncia alla facoltà di disdetta immobile commerciale locato
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 351840" data-attributes="member: 31598"><p>Ciao Basty! <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/nature/blossom.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":fiore:" title="Fiore :fiore:" data-shortname=":fiore:" /> Sospettavo che non sarebbe finita qua…. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" /> La legittimità della pattuizione “incriminata” (che scaturisce non già per effetto di legge, ma da una clausola convenzionalmente pattuita tra le parti) emerge dallo stesso art. 32 che, se ci fai caso, accenna al canone con una formula plurale, cioè “<em>nelle misure contrattualmente stabilite</em>”, lasciando, quindi, intendere che tali misure possono essere differenti (sin dalla stipula del negozio): tali clausole non appaiono certo un mezzo per eludere il parametro posto da tale norma. Ad una attenta lettura, non si rinviene affatto nell’art. 32 una limitazione alla libertà delle parti di negoziare la misura del canone in altro modo, ad esempio, appunto, in maniera variabile in aumento nei vari anni, anche in considerazione del fatto che il locatore potrebbe benissimo richiedere sin da subito il canone (che è libero) nella misura massima, invece che frazionarlo, mentre il conduttore, in un’ottica di economicità aziendale, può preferire una graduazione progressiva del canone: ciò che conta è che detti aumenti siano, però, finalizzati a mantenere l’equilibrio tra le rispettive prestazioni delle parti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 351840, member: 31598"] Ciao Basty! :fiore: Sospettavo che non sarebbe finita qua…. :mrgreen: La legittimità della pattuizione “incriminata” (che scaturisce non già per effetto di legge, ma da una clausola convenzionalmente pattuita tra le parti) emerge dallo stesso art. 32 che, se ci fai caso, accenna al canone con una formula plurale, cioè “[I]nelle misure contrattualmente stabilite[/I]”, lasciando, quindi, intendere che tali misure possono essere differenti (sin dalla stipula del negozio): tali clausole non appaiono certo un mezzo per eludere il parametro posto da tale norma. Ad una attenta lettura, non si rinviene affatto nell’art. 32 una limitazione alla libertà delle parti di negoziare la misura del canone in altro modo, ad esempio, appunto, in maniera variabile in aumento nei vari anni, anche in considerazione del fatto che il locatore potrebbe benissimo richiedere sin da subito il canone (che è libero) nella misura massima, invece che frazionarlo, mentre il conduttore, in un’ottica di economicità aziendale, può preferire una graduazione progressiva del canone: ciò che conta è che detti aumenti siano, però, finalizzati a mantenere l’equilibrio tra le rispettive prestazioni delle parti. [/QUOTE]
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Aumento del 15% con rinuncia alla facoltà di disdetta immobile commerciale locato
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