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Bagno non abitabile in mansarda. Come risolvo?
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<blockquote data-quote="Jan80" data-source="post: 586424" data-attributes="member: 74396"><p>Ma invece è vero Pyer, mi sa che sei tu che supponi che ogni abuso sia penalmente rilevante.</p><p>La difformità è il fatto oggettivo, mentre l'abuso edilizio è l'atto illecito che lo ha prodotto; questo lo puoi capire anche dal Testo Unico dell'Edilizia (TUE), per esempio quando parla di difformità parziali:</p><p></p><p></p><p></p><p>O dalla sanatoria "principe", l'Accertamento di conformità:</p><p></p><p></p><p></p><p>Attenzioneche non vale sempre il contrario: se si è in presenza di una difformità non è detto che si sia commesso un abuso, poiché tale variazione potrebbe essere ricompresa nella categoria di attività di edilizia libera, potrebbero non essere stati necessari adempimenti di tipo locale (comunicazioni) o potrebbe rientrare nella tolleranza (art. 34, c. 2-ter del DPR 380/2001).</p><p></p><p>Capito questo, il termine "abuso edilizio" non deve terrorizzare a priori (sebbene sia un termine demonizzato daimass-edia) perché, come ho già scritto, vi sono differenti tipologie di abuso che vengono trattate in maniera differente: quindi l' abuso edilizio non è sempre penalmente rilevante!! Anzi nella maggior parte dei casi non lo è! E' più facile cadere nel penale per quanto riguarda le strutture o la paesaggistica.</p><p></p><p></p><p>Questo a mio avviso è uni ei nodi fondamentali, sia di questa discussione sia di tante altre; la tempistica!!!</p><p>Se in generale vale quanto esposto da [USER=55799]@PyerSilvio[/USER] , quando di mezzo c'è il perito della banca per l'erogazione del mutuo ci si deve chiarire assolutamente prima, sia tra promissari acquirenti/venditori, sia con i tecnici incaricati dalle parti coinvolte, altrimenti si rischia di pagare troppe volte lo stesso lavoro e far perdere solo tempo!</p><p></p><p>Per [USER=75509]@Paola1990[/USER] il consiglio è sempre lo stesso: tieni a mente quello che stai acquistando (4 ripostigli al finito) e fai l'offerta per questi, chiarendo anche sul come si vogliano muovere i venditori.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Jan80, post: 586424, member: 74396"] Ma invece è vero Pyer, mi sa che sei tu che supponi che ogni abuso sia penalmente rilevante. La difformità è il fatto oggettivo, mentre l'abuso edilizio è l'atto illecito che lo ha prodotto; questo lo puoi capire anche dal Testo Unico dell'Edilizia (TUE), per esempio quando parla di difformità parziali: O dalla sanatoria "principe", l'Accertamento di conformità: Attenzioneche non vale sempre il contrario: se si è in presenza di una difformità non è detto che si sia commesso un abuso, poiché tale variazione potrebbe essere ricompresa nella categoria di attività di edilizia libera, potrebbero non essere stati necessari adempimenti di tipo locale (comunicazioni) o potrebbe rientrare nella tolleranza (art. 34, c. 2-ter del DPR 380/2001). Capito questo, il termine "abuso edilizio" non deve terrorizzare a priori (sebbene sia un termine demonizzato daimass-edia) perché, come ho già scritto, vi sono differenti tipologie di abuso che vengono trattate in maniera differente: quindi l' abuso edilizio non è sempre penalmente rilevante!! Anzi nella maggior parte dei casi non lo è! E' più facile cadere nel penale per quanto riguarda le strutture o la paesaggistica. Questo a mio avviso è uni ei nodi fondamentali, sia di questa discussione sia di tante altre; la tempistica!!! Se in generale vale quanto esposto da [USER=55799]@PyerSilvio[/USER] , quando di mezzo c'è il perito della banca per l'erogazione del mutuo ci si deve chiarire assolutamente prima, sia tra promissari acquirenti/venditori, sia con i tecnici incaricati dalle parti coinvolte, altrimenti si rischia di pagare troppe volte lo stesso lavoro e far perdere solo tempo! Per [USER=75509]@Paola1990[/USER] il consiglio è sempre lo stesso: tieni a mente quello che stai acquistando (4 ripostigli al finito) e fai l'offerta per questi, chiarendo anche sul come si vogliano muovere i venditori. [/QUOTE]
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