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Bagno per disabili nelle attività commerciali, quando è necessario?
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<blockquote data-quote="cafelab" data-source="post: 634868" data-attributes="member: 18536"><p>Quella della necessità di dotare una attività commerciale del bagno per diversamente abili è una domanda ricorrente, quindi ho pensato di preparare un nuovo post <a href="https://www.immobilio.it/threads/per-quali-tipi-di-attivita-e-obbligatorio-avere-un-bagno-per-disabili.9275/" target="_blank">oltre a quello esistente</a> dove riassumere la normativa per renderla più comprensibile ai non addetti ai lavori</p><p></p><p>Premessa:</p><p>Per trattare il tema del bagno per disabili è necessario dare 3 definizioni che descrivono livelli di fruizione dello spazio per persone con ridotte capatità motorie o sensoriali: <strong>accessibilità, visitabilità e adattabilità</strong></p><p></p><p>Un'ulteriore premessa è che una persona con ridotta capacità deambulatoria non è necessariamente chi è sulla sedia a rotelle, possono essere anche l'atleta con il crociato operato, il ragazzino che si è rotto un piede giocando a calcetto all'oratorio, l'anziano con la cataratta, la donna all'ottavo mese di gravidanza ecc </p><p>sono quelle che si definiscono<strong><em> "disabilità temporanee" </em></strong>e sono in un certo senso più difficili da affrontare proprio perchè temporanee</p><p></p><p>Per <strong>accessibilità</strong> si intende la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue unità, entrarvi agevolmente e fruirne gli spazi in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.</p><p></p><p>La <strong>visitabilità </strong>è un'accessibilità limitata ad una parte dell'edificio (almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare)</p><p></p><p>L'<strong>adattabilità </strong>rappresenta la possibilità di rendere accessibile un ambiente con una successiva ristrutturazione a costi limitati</p><p></p><p><strong>Somministrazione di alimenti e bevande</strong></p><p>L’obbligo di bagno per disabili coinvolge gli esercizi che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande, ma solo quelli che hanno uno spazio a disposizione del pubblico di almeno 250 mq e nei quali ci si può fermare a mangiare o a bere qualcosa. </p><p></p><p>Per intenderci, il vincolo non esiste per una piccola pizzeria d’asporto in cui non c’è servizio ai tavoli (quindi ritiri la tua «margherita» e la mangi altrove), per una gelateria in cui prendi il cono e la coppetta e vai a consumare da un’altra parte o per un negozio di alimentari. </p><p></p><p>Se la metratura è inferiore ai 250 mq, l’unica regola da osservare è quella di garantire l’accesso ad un disabile tramite una rampa o uno scivolo.</p><p></p><p>Quindi, gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (pizzerie, bar, ristoranti, trattorie, ecc.) fino a 80 posti a sedere devono avere 2 bagni, distinti per sesso, uno dei quali può essere adibito a bagno per disabili.</p><p></p><p><strong>I luoghi di lavoro </strong></p><p>realizzati o avviati dopo l'entrata in vigore del DM 236 del 14/06/1989, si differenziano a seconda del fatto che l'azienda ricada fra quelle obbligate o meno al collocamento obbligatorio e sia aperta o meno al pubblico.</p><p></p><p><strong>Locali aperti al pubblico</strong></p><ul> <li data-xf-list-type="ul">Collocamento <u>non</u> obbligatorio > visitabili e adattabili</li> <li data-xf-list-type="ul">Collocamento obbligatorio > accessibili</li> </ul><p><strong>Luoghi di lavoro non aperti al pubblico</strong></p><ul> <li data-xf-list-type="ul">Collocamento <u>non</u> obbligatorio > adattabili</li> <li data-xf-list-type="ul">Collocamento obbligatorio > accessibili</li> </ul><p><strong>Palestre</strong></p><p>devono essere visitabili</p><p><strong></strong></p><p><strong>Impianti sportivi dove si svolgono eventi sportivi, manifestazioni ecc</strong></p><p>devono essere accessibili</p><p></p><p><strong>Sale riunioni e sale spettacoli</strong></p><p>devono essere visitabili</p><p></p><p><strong>Edifici di culto</strong> di qualsiasi confessione e rito</p><p>devono essere visitabili</p><p></p><p></p><p>il DL 626 del 1994 all'articolo 30 co 4 e 5 riporta:</p><p><em>"I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.</em></p><p><em>L'obbligo vige per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap"</em></p><p></p><p><strong>Il collocamento obbligatorio </strong></p><p>la legge n. 68/1999 del 18/12/99 stabilisce che tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori diversamente abili, in misura diversificata a seconda della dimensione dell’azienda:</p><p></p><p>– fino a 14 dipendenti = nessun obbligo;</p><p>– da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore disabile;</p><p>– da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori disabili;</p><p>– oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="cafelab, post: 634868, member: 18536"] Quella della necessità di dotare una attività commerciale del bagno per diversamente abili è una domanda ricorrente, quindi ho pensato di preparare un nuovo post [URL='https://www.immobilio.it/threads/per-quali-tipi-di-attivita-e-obbligatorio-avere-un-bagno-per-disabili.9275/']oltre a quello esistente[/URL] dove riassumere la normativa per renderla più comprensibile ai non addetti ai lavori Premessa: Per trattare il tema del bagno per disabili è necessario dare 3 definizioni che descrivono livelli di fruizione dello spazio per persone con ridotte capatità motorie o sensoriali: [B]accessibilità, visitabilità e adattabilità[/B] Un'ulteriore premessa è che una persona con ridotta capacità deambulatoria non è necessariamente chi è sulla sedia a rotelle, possono essere anche l'atleta con il crociato operato, il ragazzino che si è rotto un piede giocando a calcetto all'oratorio, l'anziano con la cataratta, la donna all'ottavo mese di gravidanza ecc sono quelle che si definiscono[B][I] "disabilità temporanee" [/I][/B]e sono in un certo senso più difficili da affrontare proprio perchè temporanee[B][I][/I][/B] Per [B]accessibilità[/B] si intende la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue unità, entrarvi agevolmente e fruirne gli spazi in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. La [B]visitabilità [/B]è un'accessibilità limitata ad una parte dell'edificio (almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare) L'[B]adattabilità [/B]rappresenta la possibilità di rendere accessibile un ambiente con una successiva ristrutturazione a costi limitati [B]Somministrazione di alimenti e bevande[/B] L’obbligo di bagno per disabili coinvolge gli esercizi che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande, ma solo quelli che hanno uno spazio a disposizione del pubblico di almeno 250 mq e nei quali ci si può fermare a mangiare o a bere qualcosa. Per intenderci, il vincolo non esiste per una piccola pizzeria d’asporto in cui non c’è servizio ai tavoli (quindi ritiri la tua «margherita» e la mangi altrove), per una gelateria in cui prendi il cono e la coppetta e vai a consumare da un’altra parte o per un negozio di alimentari. Se la metratura è inferiore ai 250 mq, l’unica regola da osservare è quella di garantire l’accesso ad un disabile tramite una rampa o uno scivolo. Quindi, gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (pizzerie, bar, ristoranti, trattorie, ecc.) fino a 80 posti a sedere devono avere 2 bagni, distinti per sesso, uno dei quali può essere adibito a bagno per disabili. [B]I luoghi di lavoro [/B] realizzati o avviati dopo l'entrata in vigore del DM 236 del 14/06/1989, si differenziano a seconda del fatto che l'azienda ricada fra quelle obbligate o meno al collocamento obbligatorio e sia aperta o meno al pubblico. [B]Locali aperti al pubblico[/B] [LIST] [*]Collocamento [U]non[/U] obbligatorio > visitabili e adattabili [*]Collocamento obbligatorio > accessibili [/LIST] [B]Luoghi di lavoro non aperti al pubblico[/B] [LIST] [*]Collocamento [U]non[/U] obbligatorio > adattabili [*]Collocamento obbligatorio > accessibili [/LIST] [B]Palestre[/B] devono essere visitabili [B] Impianti sportivi dove si svolgono eventi sportivi, manifestazioni ecc[/B] devono essere accessibili [B]Sale riunioni e sale spettacoli[/B] devono essere visitabili [B]Edifici di culto[/B] di qualsiasi confessione e rito[B][/B] devono essere visitabili il DL 626 del 1994 all'articolo 30 co 4 e 5 riporta: [I]"I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap. L'obbligo vige per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap"[/I] [B]Il collocamento obbligatorio [/B] la legge n. 68/1999 del 18/12/99 stabilisce che tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori diversamente abili, in misura diversificata a seconda della dimensione dell’azienda: – fino a 14 dipendenti = nessun obbligo; – da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore disabile; – da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori disabili; – oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati. [/QUOTE]
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