cafelab

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Quella della necessità di dotare una attività commerciale del bagno per diversamente abili è una domanda ricorrente, quindi ho pensato di preparare un nuovo post oltre a quello esistente dove riassumere la normativa per renderla più comprensibile ai non addetti ai lavori

Premessa:
Per trattare il tema del bagno per disabili è necessario dare 3 definizioni che descrivono livelli di fruizione dello spazio per persone con ridotte capatità motorie o sensoriali: accessibilità, visitabilità e adattabilità

Un'ulteriore premessa è che una persona con ridotta capacità deambulatoria non è necessariamente chi è sulla sedia a rotelle, possono essere anche l'atleta con il crociato operato, il ragazzino che si è rotto un piede giocando a calcetto all'oratorio, l'anziano con la cataratta, la donna all'ottavo mese di gravidanza ecc
sono quelle che si definiscono "disabilità temporanee" e sono in un certo senso più difficili da affrontare proprio perchè temporanee

Per accessibilità si intende la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue unità, entrarvi agevolmente e fruirne gli spazi in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

La visitabilità è un'accessibilità limitata ad una parte dell'edificio (almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare)

L'adattabilità rappresenta la possibilità di rendere accessibile un ambiente con una successiva ristrutturazione a costi limitati

Somministrazione di alimenti e bevande
L’obbligo di bagno per disabili coinvolge gli esercizi che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande, ma solo quelli che hanno uno spazio a disposizione del pubblico di almeno 250 mq e nei quali ci si può fermare a mangiare o a bere qualcosa.

Per intenderci, il vincolo non esiste per una piccola pizzeria d’asporto in cui non c’è servizio ai tavoli (quindi ritiri la tua «margherita» e la mangi altrove), per una gelateria in cui prendi il cono e la coppetta e vai a consumare da un’altra parte o per un negozio di alimentari.

Se la metratura è inferiore ai 250 mq, l’unica regola da osservare è quella di garantire l’accesso ad un disabile tramite una rampa o uno scivolo.

Quindi, gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (pizzerie, bar, ristoranti, trattorie, ecc.) fino a 80 posti a sedere devono avere 2 bagni, distinti per sesso, uno dei quali può essere adibito a bagno per disabili.

I luoghi di lavoro
realizzati o avviati dopo l'entrata in vigore del DM 236 del 14/06/1989, si differenziano a seconda del fatto che l'azienda ricada fra quelle obbligate o meno al collocamento obbligatorio e sia aperta o meno al pubblico.

Locali aperti al pubblico
  • Collocamento non obbligatorio > visitabili e adattabili
  • Collocamento obbligatorio > accessibili
Luoghi di lavoro non aperti al pubblico
  • Collocamento non obbligatorio > adattabili
  • Collocamento obbligatorio > accessibili
Palestre
devono essere visitabili

Impianti sportivi dove si svolgono eventi sportivi, manifestazioni ecc

devono essere accessibili

Sale riunioni e sale spettacoli
devono essere visitabili

Edifici di culto di qualsiasi confessione e rito
devono essere visitabili


il DL 626 del 1994 all'articolo 30 co 4 e 5 riporta:
"I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
L'obbligo vige per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap"


Il collocamento obbligatorio
la legge n. 68/1999 del 18/12/99 stabilisce che tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori diversamente abili, in misura diversificata a seconda della dimensione dell’azienda:

– fino a 14 dipendenti = nessun obbligo;
– da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore disabile;
– da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori disabili;
– oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati.
 

STEFANO ARCH

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Somministrazione di alimenti e bevande
L’obbligo di bagno per disabili coinvolge gli esercizi che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande, ma solo quelli che hanno uno spazio a disposizione del pubblico di almeno 250 mq e nei quali ci si può fermare a mangiare o a bere qualcosa.

Se la metratura è inferiore ai 250 mq, l’unica regola da osservare è quella di garantire l’accesso ad un disabile tramite una rampa o uno scivolo.

Quindi, gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (pizzerie, bar, ristoranti, trattorie, ecc.) fino a 80 posti a sedere devono avere 2 bagni, distinti per sesso, uno dei quali può essere adibito a bagno per disabili.

Ma il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, all'Art. 3.4.
dice un'altra cosa.
Precisamente, al punto e), recita:

e)
nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.
Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;


Quindi, se inferiore ai 250mq (e nel mio caso sono mq60), risulta che "il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione...".
E' solo nel periodo che precede che è scritto "in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico".
Cioè in sedi di attività aperte al pubblico non inferiori ai mq250.

Infatti, nel 2005, al bar che sto esaminando fu rilasciata regolare Autorizzazione Sanitaria e Licenza, pur avendo servizi igienici non accessibili a disabili, senza necessità di deroghe (in quanto in Centro Storico).
Questa mattina mi sono confrontatocon il SUAP e, effettivamente, non hanno potuto che confermare la mia interpretazione.
Tuttavia, mi consigliano di stare in guardia, per il fatto che esiste una giurisprudenza che dà un'interpretazione diversa.
Pertanto il rischio è quello di una causa civile, promossa contro il Bar, da parte dell'eventuale utente disabile che riscontrasse di non poter accedere al servizio igienico.

Anche il tema del "fino a 80 posti a sedere devono avere 2 bagni, distinti per sesso", non capisco in quale Norma sia prescritto.
Questo perchè, sempre stamattina, all'Ufficio Igiene Pubblica dell'AUSL, avendo il Bar una capienza massima di non più di 30 posti a sedere, mi hanno prescritto di destinare
- n.1 bagno per gli avventori (indistintamente uomini o donne)
- n.1 bagno per il personale.

La materia risulta, come sempre in Italia, normata in modo estremamente confuso.

Ora, proverò a chiedere una consulenza al CRIBA della Regione E.R.
 

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