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Testo
<blockquote data-quote="STEFANO ARCH" data-source="post: 636165" data-attributes="member: 79116"><p>Ma il <strong><u>D.M. 14 giugno 1989, n. 236, all'Art.</u> 3.4.</strong></p><p><strong><u>dice un'altra cosa.</u></strong></p><p><strong><u>Precisamente, al punto e), recita:</u></strong></p><p><strong><em>e)</em></strong><em> nelle unità immobiliari <u>sedi di attività aperte al pubblico</u>, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, <u><strong>nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili</strong></u>; <strong><u>in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico</u></strong>.</em></p><p><em>Nelle unità immobiliari <strong><u>sedi di attività aperte al pubblico</u></strong>, <strong><u>di superficie netta inferiore a 250 mq</u></strong>, <strong><u>il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, </u></strong><u>caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta</u>;</em></p><p></p><p>Quindi, se inferiore ai 250mq (e nel mio caso sono mq60), risulta che "<em><strong><u>il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione...".</u></strong></em></p><p>E' solo nel periodo che precede che è scritto<strong><em> "<em><strong><u>in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico". </u></strong></em></em></strong></p><p><u>Cioè in sedi di attività aperte al pubblico non inferiori ai mq250</u>.</p><p></p><p>Infatti, nel 2005, al bar che sto esaminando fu rilasciata regolare Autorizzazione Sanitaria e Licenza, pur avendo servizi igienici non accessibili a disabili, senza necessità di deroghe (in quanto in Centro Storico).</p><p>Questa mattina mi sono confrontatocon il SUAP e, effettivamente, non hanno potuto che confermare la mia interpretazione.</p><p>Tuttavia, mi consigliano di stare in guardia, per il fatto che esiste una giurisprudenza che dà un'interpretazione diversa.</p><p>Pertanto il rischio è quello di una causa civile, promossa contro il Bar, da parte dell'eventuale utente disabile che riscontrasse di non poter accedere al servizio igienico.</p><p></p><p>Anche il tema del "<u>fino a 80 posti a sedere devono avere 2 bagni, distinti per sesso"</u>, <u>non capisco in quale Norma sia prescritto</u>.</p><p>Questo perchè, sempre stamattina, all'Ufficio Igiene Pubblica dell'AUSL, avendo il Bar una capienza massima di non più di 30 posti a sedere, mi hanno prescritto di destinare</p><p>- n.1 bagno per gli avventori (indistintamente uomini o donne)</p><p>- n.1 bagno per il personale.</p><p></p><p>La materia risulta, come sempre in Italia, normata in modo estremamente confuso.</p><p></p><p>Ora, proverò a chiedere una consulenza al CRIBA della Regione E.R.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="STEFANO ARCH, post: 636165, member: 79116"] Ma il [B][U]D.M. 14 giugno 1989, n. 236, all'Art.[/U] 3.4. [U]dice un'altra cosa. Precisamente, al punto e), recita:[/U] [I]e)[/I][/B][I] nelle unità immobiliari [U]sedi di attività aperte al pubblico[/U], il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, [U][B]nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili[/B][/U]; [B][U]in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico[/U][/B]. Nelle unità immobiliari [B][U]sedi di attività aperte al pubblico[/U][/B], [B][U]di superficie netta inferiore a 250 mq[/U][/B], [B][U]il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, [/U][/B][U]caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta[/U];[/I] Quindi, se inferiore ai 250mq (e nel mio caso sono mq60), risulta che "[I][B][U]il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione...".[/U][/B][/I] E' solo nel periodo che precede che[B][I] [/I][/B]è scritto[B][I] "[I][B][U]in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico". [/U][/B][/I][/I][/B] [U]Cioè in sedi di attività aperte al pubblico non inferiori ai mq250[/U]. Infatti, nel 2005, al bar che sto esaminando fu rilasciata regolare Autorizzazione Sanitaria e Licenza, pur avendo servizi igienici non accessibili a disabili, senza necessità di deroghe (in quanto in Centro Storico). Questa mattina mi sono confrontatocon il SUAP e, effettivamente, non hanno potuto che confermare la mia interpretazione. Tuttavia, mi consigliano di stare in guardia, per il fatto che esiste una giurisprudenza che dà un'interpretazione diversa. Pertanto il rischio è quello di una causa civile, promossa contro il Bar, da parte dell'eventuale utente disabile che riscontrasse di non poter accedere al servizio igienico. Anche il tema del "[U]fino a 80 posti a sedere devono avere 2 bagni, distinti per sesso"[/U], [U]non capisco in quale Norma sia prescritto[/U]. Questo perchè, sempre stamattina, all'Ufficio Igiene Pubblica dell'AUSL, avendo il Bar una capienza massima di non più di 30 posti a sedere, mi hanno prescritto di destinare - n.1 bagno per gli avventori (indistintamente uomini o donne) - n.1 bagno per il personale. La materia risulta, come sempre in Italia, normata in modo estremamente confuso. Ora, proverò a chiedere una consulenza al CRIBA della Regione E.R. [/QUOTE]
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