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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Bolletta acqua non pagata dall'inquilino
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 405900" data-attributes="member: 31598"><p>Il problema, ad avviso di chi scrive, non è tanto se l’ACEA o altri enti fornitori possano far cessare o meno il servizio acqua, ma le conseguenze che possono derivare al locatore da tale azione.</p><p></p><p>Il contratto di locazione è disciplinato non solo dal codice civile (dall’art. 1571 al 1614) e dalle leggi speciali in materia, ma anche dal codice di procedura civile, nonché dalle norme del codice penale e dalle leggi penali, qualora il comportamento del locatore sia previsto in queste come reato (doloso o colposo).</p><p></p><p>Il taglio dell’acqua all’inquilino può costare caro al locatore (specie in presenza di minori all’interno dei locali locati). Sul tema, la giurisprudenza ha precisato che “<em>l’estinzione dei contratti di somministrazione delle forniture di energia e di acqua, relative all’appartamento affittato, realizza un concreto e specifico mutamento di destinazione di beni portati dalle utenze (gas metano, energia elettrica, acqua) integrando il reato di cui all’articolo 392 del codice penale, tradottosi nel modificarne o impedirne l’originaria utilizzazione</em>”.</p><p></p><p>Il locatore, infatti, contrattualmente ha assunto un obbligo che è quello di garantire il pacifico godimento del bene durante la locazione (art. 1575 cod. civ.), con la conseguenza che l’eventuale sospensione del servizio acqua, lo renderebbe, a sua volta, inadempiente, ponendolo sullo stesso piano della sua controparte. Non è tutto. La sospensione del servizio acqua (considerato un bene di primaria importanza) comporta violazione del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione.</p><p></p><p>Pertanto, il locatore, se non vuole rischiare di essere giudicato sul piano penale per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (nessuno può farsi giustizia da sé) e richiesta di danni (economici, biologici ecc.) cagionati da tale azione illegittima, ove l’inquilino non gli rimborsi la spesa di acqua e questa superi l’ammontare di due mensilità di canone (art. 5, legge n°392/1978), può solo intimargli – legalmente - lo sfratto per morosità ovvero agire per l’emissione di un decreto ingiuntivo al fine di tutelare il suo credito.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 405900, member: 31598"] Il problema, ad avviso di chi scrive, non è tanto se l’ACEA o altri enti fornitori possano far cessare o meno il servizio acqua, ma le conseguenze che possono derivare al locatore da tale azione. Il contratto di locazione è disciplinato non solo dal codice civile (dall’art. 1571 al 1614) e dalle leggi speciali in materia, ma anche dal codice di procedura civile, nonché dalle norme del codice penale e dalle leggi penali, qualora il comportamento del locatore sia previsto in queste come reato (doloso o colposo). Il taglio dell’acqua all’inquilino può costare caro al locatore (specie in presenza di minori all’interno dei locali locati). Sul tema, la giurisprudenza ha precisato che “[I]l’estinzione dei contratti di somministrazione delle forniture di energia e di acqua, relative all’appartamento affittato, realizza un concreto e specifico mutamento di destinazione di beni portati dalle utenze (gas metano, energia elettrica, acqua) integrando il reato di cui all’articolo 392 del codice penale, tradottosi nel modificarne o impedirne l’originaria utilizzazione[/I]”. Il locatore, infatti, contrattualmente ha assunto un obbligo che è quello di garantire il pacifico godimento del bene durante la locazione (art. 1575 cod. civ.), con la conseguenza che l’eventuale sospensione del servizio acqua, lo renderebbe, a sua volta, inadempiente, ponendolo sullo stesso piano della sua controparte. Non è tutto. La sospensione del servizio acqua (considerato un bene di primaria importanza) comporta violazione del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione. Pertanto, il locatore, se non vuole rischiare di essere giudicato sul piano penale per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (nessuno può farsi giustizia da sé) e richiesta di danni (economici, biologici ecc.) cagionati da tale azione illegittima, ove l’inquilino non gli rimborsi la spesa di acqua e questa superi l’ammontare di due mensilità di canone (art. 5, legge n°392/1978), può solo intimargli – legalmente - lo sfratto per morosità ovvero agire per l’emissione di un decreto ingiuntivo al fine di tutelare il suo credito. [/QUOTE]
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