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<blockquote data-quote="alex0027" data-source="post: 717630" data-attributes="member: 83408"><p>l’Agenzia delle Entrate ha precisato in più occasioni che, nel rispetto di determinate condizioni, è possibile ottenere il superbonus anche per gli interventi di efficientamento energetico realizzati nei singoli appartamenti. E una delle condizioni, va ribadito, è che contestualmente venga realizzato almeno uno degli interventi trainanti.</p><p>Questo vincolo non è di poco conto. Perché comunque i lavori edili realizzati nei singoli appartamenti all’interno di un condominio possono già accedere di regola ai vari regimi di ecobonus in vigore, più tradizionali. Se, però, sono realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti, vengono compresi nel nuovo regime fiscale e automaticamente vengono agevolati con la detrazione fiscale al 110%, rimborsata in cinque anni anziché in dieci.</p><p></p><p>Ulteriore precisazione dell’Agenzia: per poter usufruire del superbonus da parte del singolo appartamento, è necessario che i lavori eseguiti nell’appartamento devono comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, perché l’appartamento per esempio è già classificato A3, il conseguimento della classe energetica più alta. Questa specificazione perché il lavoro trainante sulle parti comuni del condominio può non essere obbligatoriamente quello che già fa scattare il miglioramento della classe energetica. Per cui la richiesta è rivolta al singolo appartamento.</p><p></p><p>Ma per essere ancora più chiari, l’Agenzia delle Entrate ha elencato alcune specifiche tipologie di lavori che possono ottenere il superbonus se ovviamente abbinati contemporaneamente ai lavori trainanti. Eccoli: la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente e, se necessario, l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione (per esempio i collettori e i tubi), emissione (per esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a pavimento purché compatibili con il generatore di calore) nonché i sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua. Nelle singole unità immobiliari possono inoltre essere installati, beneficiando del superbonus 110%, impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica.</p><p></p><p>e devi comunque avere la delibera del condomio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alex0027, post: 717630, member: 83408"] l’Agenzia delle Entrate ha precisato in più occasioni che, nel rispetto di determinate condizioni, è possibile ottenere il superbonus anche per gli interventi di efficientamento energetico realizzati nei singoli appartamenti. E una delle condizioni, va ribadito, è che contestualmente venga realizzato almeno uno degli interventi trainanti. Questo vincolo non è di poco conto. Perché comunque i lavori edili realizzati nei singoli appartamenti all’interno di un condominio possono già accedere di regola ai vari regimi di ecobonus in vigore, più tradizionali. Se, però, sono realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti, vengono compresi nel nuovo regime fiscale e automaticamente vengono agevolati con la detrazione fiscale al 110%, rimborsata in cinque anni anziché in dieci. Ulteriore precisazione dell’Agenzia: per poter usufruire del superbonus da parte del singolo appartamento, è necessario che i lavori eseguiti nell’appartamento devono comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, perché l’appartamento per esempio è già classificato A3, il conseguimento della classe energetica più alta. Questa specificazione perché il lavoro trainante sulle parti comuni del condominio può non essere obbligatoriamente quello che già fa scattare il miglioramento della classe energetica. Per cui la richiesta è rivolta al singolo appartamento. Ma per essere ancora più chiari, l’Agenzia delle Entrate ha elencato alcune specifiche tipologie di lavori che possono ottenere il superbonus se ovviamente abbinati contemporaneamente ai lavori trainanti. Eccoli: la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente e, se necessario, l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione (per esempio i collettori e i tubi), emissione (per esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a pavimento purché compatibili con il generatore di calore) nonché i sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua. Nelle singole unità immobiliari possono inoltre essere installati, beneficiando del superbonus 110%, impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica. e devi comunque avere la delibera del condomio. [/QUOTE]
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