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<blockquote data-quote="SGTorino" data-source="post: 286174"><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'arial'">Effettivamente lo studio 31/2005 del Consiglio Nazionale del Notariato aveva già da tempo analizzato il problema trovandosi, peraltro, in sintonia con la recente linea interpretativa della Direzione regionale delle Entrate della Toscana. Secondo me è stata la pubblicità data a questa nota a sensibilizzare il comparto degli addetti ai lavori. Tempo fa, parlando con un notaio, questi mi aveva detto che non richiedeva somma in garanzia in quanto era più propenso a seguire un'altra tesi interpretativa (anche se, pare, non confortata da sentenze in tal senso). Riassumo in breve quello che mi aveva dett<span style="color: #000000">o e che ho riscritto anche nel mio blog: la fattispecie da cui sorge l'obbligazione di carattere tributario è costituita da più elementi, di cui fa parte anche la stipula e la conseguente registrazione dell'atto agevolato. Trattandosi di fattispecie complessa, l'evento che dà luogo alla decadenza dal beneficio fiscale (e cioè il decorso dell'anno senza il riacquisto) costituisce uno degli elementi necessari per il sorgere del debito nei confronti dello Stato. Pertanto, se l'obbligo al versamento dell'imposta ed il conseguente privilegio a favore dello Stato sorgono solo al termine di una fattispecie complessa che si perfeziona con l'ultimo evento che dà luogo alla decadenza dall'agevolazione (il mancato riacquisto nei termini), il privilegio non sarà opponibile al terzo acquirente che ha acquistato l'immobile anteriormente alla nascita del diritto reale di garanzia (art. 2772 c. 4 c.c.).</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SGTorino, post: 286174"] [SIZE=3][FONT=arial]Effettivamente lo studio 31/2005 del Consiglio Nazionale del Notariato aveva già da tempo analizzato il problema trovandosi, peraltro, in sintonia con la recente linea interpretativa della Direzione regionale delle Entrate della Toscana. Secondo me è stata la pubblicità data a questa nota a sensibilizzare il comparto degli addetti ai lavori. Tempo fa, parlando con un notaio, questi mi aveva detto che non richiedeva somma in garanzia in quanto era più propenso a seguire un'altra tesi interpretativa (anche se, pare, non confortata da sentenze in tal senso). Riassumo in breve quello che mi aveva dett[COLOR=#000000]o e che ho riscritto anche nel mio blog: la fattispecie da cui sorge l'obbligazione di carattere tributario è costituita da più elementi, di cui fa parte anche la stipula e la conseguente registrazione dell'atto agevolato. Trattandosi di fattispecie complessa, l'evento che dà luogo alla decadenza dal beneficio fiscale (e cioè il decorso dell'anno senza il riacquisto) costituisce uno degli elementi necessari per il sorgere del debito nei confronti dello Stato. Pertanto, se l'obbligo al versamento dell'imposta ed il conseguente privilegio a favore dello Stato sorgono solo al termine di una fattispecie complessa che si perfeziona con l'ultimo evento che dà luogo alla decadenza dall'agevolazione (il mancato riacquisto nei termini), il privilegio non sarà opponibile al terzo acquirente che ha acquistato l'immobile anteriormente alla nascita del diritto reale di garanzia (art. 2772 c. 4 c.c.).[/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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