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Mediatori Creditizi
Bozza del Decreto Legislativo di attuazione legge 88 7 luglio 2009 per i mediatori creditizi
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<blockquote data-quote="il Custode" data-source="post: 47369" data-attributes="member: 2"><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: DarkGreen">Titolo II</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: DarkGreen">Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: DarkGreen"></span></span></span></p><p></p><p><strong>ARTICOLO 7</strong>– Composizione dell’Organismo</p><p style="margin-left: 20px"> 1. L’Organismo previsto dall’articolo 128-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è composto, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da X membri nominati ai sensi del comma 2.</p> <p style="margin-left: 20px">2. I componenti dell’Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e sono scelti, all’interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l’autonomia di giudizio.</p> <p style="margin-left: 20px">3. L’Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l’altro, dei seguenti principi e criteri:</p><p style="margin-left: 20px"> a) previsione dei criteri, delle modalità e delle risorse necessarie per l’efficace svolgimento dei compiti;</p> <p style="margin-left: 20px">b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;</p> <p style="margin-left: 20px">c) adozione di un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni sulle attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;</p> <p style="margin-left: 20px">d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell’ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell’ articolo 128 octies . del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;</p> <p style="margin-left: 20px">e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;</p> <p style="margin-left: 20px">f) adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni dalla stessa richieste.</p> <p style="margin-left: 20px"></p></p> <p style="margin-left: 20px">4. Lo statuto e i regolamenti interni dell’Organismo sono trasmessi al Ministro dell’Economia edelle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d’Italia, e pubblicazione.</p> <p style="margin-left: 20px"></p><p><strong>ARTICOLO 8</strong>- Contenuto dell’autonomia finanziaria dell’Organismo</p><p style="margin-left: 20px"> 1. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria l’Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.</p> <p style="margin-left: 20px">2. La misura, le modalità e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all’Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività.</p> <p style="margin-left: 20px">3. Il provvedimento con cui l’Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura è disciplinata con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> <p style="margin-left: 20px"></p><p><strong>ARTICOLO 9</strong> – Funzioni dell’Organismo</p><p style="margin-left: 20px"> 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 128-septies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l’Organismo svolge le seguenti funzioni:</p><p style="margin-left: 20px"> a) disciplina la struttura propria e delle sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza</p> <p style="margin-left: 20px">b) istituisce l’elenco degli agenti in attività finanziaria e l’elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;</p> <p style="margin-left: 20px">c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione</p> <p style="margin-left: 20px">d) ai fini della tenuta degli elenchi di cui alla lettera b), può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati;</p> <p style="margin-left: 20px">e) fermo restando quanto previsto dall’articolo 128-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigila sul rispetto delle regole di condotta, delle regole attinenti le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dagli iscritti, nonché di ogni altra documentazione da questi detenuta in funzione di altre disposizioni di legge;</p> <p style="margin-left: 20px">f) verifica l’assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;</p> <p style="margin-left: 20px">g) può richiedere l’esibizione di documenti e il compimento di atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale. Ai fini della permanenza dell’iscrizione nell’elenco, verifica l’effettivo svolgimento delle attività di cui agli articoli 128-ter e 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p style="margin-left: 20px">h) secondo quanto previsto dall’articolo 12, indice e organizza la prova valutativa volta ad accertare l’adeguatezza della professionalità dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti di professionalità ai fini dell’iscrizione negli elenchi di mediatori o agenti in attività finanziaria e cura l’aggiornamento professionale degli iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria;</p> <p style="margin-left: 20px">i) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi.</p> <p style="margin-left: 20px"></p> </p><p><strong>ARTICOLO 10</strong>– Gestione degli elenchi</p><p style="margin-left: 20px"> 1. Gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall’Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.</p> <p style="margin-left: 20px">2. Nell’attività di gestione degli elenchi l’Organismo:</p><p style="margin-left: 20px"> a. procede, previa verifica dei requisiti indicati dagli articoli 128-ter 2, e 128-quater 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all’iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta.</p> <p style="margin-left: 20px">b. verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione;</p> <p style="margin-left: 20px">c. rigetta l’istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui all’articolo 128-novies. In entrambi i casi ne dà comunicazione all’interessato;</p> <p style="margin-left: 20px">d. rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi;</p> <p style="margin-left: 20px">e. aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, dalla Banca d’Italia e dallo stesso Organismo, nonché sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti;</p> <p style="margin-left: 20px"></p></p> <p style="margin-left: 20px">3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, con riferimento al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l’efficienza e la trasparenza nell’attività di gestione degli elenchi, l’Organismo predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l’altro, i termini dei procedimenti di propria competenza. [se si intende applicare all’Organismo la legge 241/90, sarebbe preferibile un coordinamento esplicito]</p> <p style="margin-left: 20px">4. L’Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.</p> <p style="margin-left: 20px"></p><p><strong>ARTICOLO 11</strong> – Iscrizione negli elenchi </p><p style="margin-left: 20px">1. La domanda di iscrizione nell’elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.</p> <p style="margin-left: 20px">2. L’Organismo, accertato il possesso dei requisiti indicati dagli articoli 128-ter 2, e 128-quater 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dispone l’iscrizione nell’elenco, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.</p> <p style="margin-left: 20px">3. Nell’elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati: </p> <p style="margin-left: 20px">a) per le persone fisiche:</p><p style="margin-left: 20px"> 1) cognome e nome;</p> <p style="margin-left: 20px">2) luogo e data di nascita;</p> <p style="margin-left: 20px">3) codice fiscale;</p> <p style="margin-left: 20px">4) data di iscrizione nell’elenco;</p> <p style="margin-left: 20px">5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;</p> <p style="margin-left: 20px">6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell’articolo 128- nonies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. in essere nei confronti dell’iscritto, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività;</p> <p style="margin-left: 20px"></p></p> <p style="margin-left: 20px">b) per le persone giuridiche: </p><p style="margin-left: 20px">1. denominazione sociale; </p> <p style="margin-left: 20px">2. data di costituzione; </p> <p style="margin-left: 20px">3. sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; </p> <p style="margin-left: 20px">4. data di iscrizione nell’elenco;</p> <p style="margin-left: 20px">5. eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell’articolo 128- nonies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività sociale</p> <p style="margin-left: 20px"></p></p> <p style="margin-left: 20px">4. Nell’elenco dei mediatori creditizi sono indicati: </p><p style="margin-left: 20px">1. denominazione sociale;</p> <p style="margin-left: 20px">2. data di costituzione;</p> <p style="margin-left: 20px">3. sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;</p> <p style="margin-left: 20px">4. data di iscrizione nell’elenco;</p> <p style="margin-left: 20px">5. eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell’articolo 128-nonies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività sociale</p> <p style="margin-left: 20px"></p></p> <p style="margin-left: 20px">5. Alla data dell’iscrizione negli elenchi sono comunicati all’Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all’articolo 128-ter 2, lettera d), e all’articolo 128-quater 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p> <p style="margin-left: 20px">6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all’Organismo ogni variazione degli elementi di cui al comma 3, lettera a), n. 4), e lettera b), n. 1) e 3), e al comma 4.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il Custode, post: 47369, member: 2"] [CENTER][FONT=Arial Black][SIZE=3][COLOR=DarkGreen]Titolo II Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi [/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER] [B]ARTICOLO 7[/B]– Composizione dell’Organismo [INDENT] 1. L’Organismo previsto dall’articolo 128-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è composto, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da X membri nominati ai sensi del comma 2. 2. I componenti dell’Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e sono scelti, all’interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l’autonomia di giudizio. 3. L’Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l’altro, dei seguenti principi e criteri: [INDENT] a) previsione dei criteri, delle modalità e delle risorse necessarie per l’efficace svolgimento dei compiti; b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure; c) adozione di un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni sulle attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell’ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell’ articolo 128 octies . del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie; e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute; f) adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni dalla stessa richieste. [/INDENT] 4. Lo statuto e i regolamenti interni dell’Organismo sono trasmessi al Ministro dell’Economia edelle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d’Italia, e pubblicazione. [/INDENT] [B]ARTICOLO 8[/B]- Contenuto dell’autonomia finanziaria dell’Organismo [INDENT] 1. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria l’Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. 2. La misura, le modalità e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all’Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività. 3. Il provvedimento con cui l’Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura è disciplinata con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. [/INDENT] [B]ARTICOLO 9[/B] – Funzioni dell’Organismo [INDENT] 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 128-septies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l’Organismo svolge le seguenti funzioni: [INDENT] a) disciplina la struttura propria e delle sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza b) istituisce l’elenco degli agenti in attività finanziaria e l’elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione; c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione d) ai fini della tenuta degli elenchi di cui alla lettera b), può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati; e) fermo restando quanto previsto dall’articolo 128-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigila sul rispetto delle regole di condotta, delle regole attinenti le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dagli iscritti, nonché di ogni altra documentazione da questi detenuta in funzione di altre disposizioni di legge; f) verifica l’assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi; g) può richiedere l’esibizione di documenti e il compimento di atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale. Ai fini della permanenza dell’iscrizione nell’elenco, verifica l’effettivo svolgimento delle attività di cui agli articoli 128-ter e 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; h) secondo quanto previsto dall’articolo 12, indice e organizza la prova valutativa volta ad accertare l’adeguatezza della professionalità dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti di professionalità ai fini dell’iscrizione negli elenchi di mediatori o agenti in attività finanziaria e cura l’aggiornamento professionale degli iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria; i) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi. [/INDENT][/INDENT] [B]ARTICOLO 10[/B]– Gestione degli elenchi [INDENT] 1. Gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall’Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. 2. Nell’attività di gestione degli elenchi l’Organismo: [INDENT] a. procede, previa verifica dei requisiti indicati dagli articoli 128-ter 2, e 128-quater 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all’iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta. b. verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione; c. rigetta l’istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui all’articolo 128-novies. In entrambi i casi ne dà comunicazione all’interessato; d. rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi; e. aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, dalla Banca d’Italia e dallo stesso Organismo, nonché sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti; [/INDENT] 3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, con riferimento al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l’efficienza e la trasparenza nell’attività di gestione degli elenchi, l’Organismo predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l’altro, i termini dei procedimenti di propria competenza. [se si intende applicare all’Organismo la legge 241/90, sarebbe preferibile un coordinamento esplicito] 4. L’Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione. [/INDENT] [B]ARTICOLO 11[/B] – Iscrizione negli elenchi [INDENT]1. La domanda di iscrizione nell’elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione. 2. L’Organismo, accertato il possesso dei requisiti indicati dagli articoli 128-ter 2, e 128-quater 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dispone l’iscrizione nell’elenco, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta. 3. Nell’elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati: a) per le persone fisiche: [INDENT] 1) cognome e nome; 2) luogo e data di nascita; 3) codice fiscale; 4) data di iscrizione nell’elenco; 5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto; 6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell’articolo 128- nonies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. in essere nei confronti dell’iscritto, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività; [/INDENT] b) per le persone giuridiche: [INDENT]1. denominazione sociale; 2. data di costituzione; 3. sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; 4. data di iscrizione nell’elenco; 5. eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell’articolo 128- nonies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività sociale [/INDENT] 4. Nell’elenco dei mediatori creditizi sono indicati: [INDENT]1. denominazione sociale; 2. data di costituzione; 3. sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; 4. data di iscrizione nell’elenco; 5. eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell’articolo 128-nonies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività sociale [/INDENT] 5. Alla data dell’iscrizione negli elenchi sono comunicati all’Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all’articolo 128-ter 2, lettera d), e all’articolo 128-quater 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all’Organismo ogni variazione degli elementi di cui al comma 3, lettera a), n. 4), e lettera b), n. 1) e 3), e al comma 4.[/INDENT] [/QUOTE]
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