DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura ed, in particolare, l’articolo 16;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo alle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 [ed, in particolare, gli articoli 2 e 3];
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l’articolo 33;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ....;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ....;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
ARTICOLO 1 – Disposizioni di attuazione dell’articolo 128-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura ed, in particolare, l’articolo 16;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo alle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 [ed, in particolare, gli articoli 2 e 3];
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l’articolo 33;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ....;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ....;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
EMANA il seguente decreto legislativo
Titolo I
Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
Titolo I
Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
ARTICOLO 1 – Disposizioni di attuazione dell’articolo 128-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, ai sensi dell’articolo 128-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la promozione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell’esercizio delle attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, e dell’articolo 111 del medesimo decreto legislativo, unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli intermediari finanziari.
2. Per l’esercizio dell’attività di incasso di fondi su incarico di prestatori di servizi di pagamento non è necessaria l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.
ARTICOLO 2 – Disposizioni di attuazione dell’articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 3852. Per l’esercizio dell’attività di incasso di fondi su incarico di prestatori di servizi di pagamento non è necessaria l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.
1. Ai mediatori creditizi di cui all’articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest’ultimo.
2. In conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attività' di mediazione creditizia non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. La permanenza dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128 quater, comma 2, è condizionata all’effettivo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia.
ARTICOLO 3- Requisiti di Professionalità2. In conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attività' di mediazione creditizia non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. La permanenza dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128 quater, comma 2, è condizionata all’effettivo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia.
1. Per l’iscrizione delle persone fisiche nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all’articolo 128 ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è richiesto:
a) I consiglieri di amministrazione ed i sindaci devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
c) L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
ARTICOLO 4 – Requisiti di Onorabilitàa) il titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
b) la frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria;
c) il possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertato tramite il superamento della prova valutativa, indetta dall’Organismo, di cui all’articolo 128 septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalità da questo stabilite.
2. Per l’iscrizione delle persone giuridiche negli elenchi di cui agli articoli 128 ter, comma 2, e 128 quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono richiesti i seguenti requisiti:b) la frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria;
c) il possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertato tramite il superamento della prova valutativa, indetta dall’Organismo, di cui all’articolo 128 septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalità da questo stabilite.
a) I consiglieri di amministrazione ed i sindaci devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;
3) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la
gestione di risorse economico-finanziarie.
b) Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate alla lettera a).2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;
3) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la
gestione di risorse economico-finanziarie.
c) L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
1. Non possono essere iscritti agli elenchi, di cui agli articoli 128 ter, comma 2, e 128 quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che:
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi l e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.
ARTICOLO 5 – Requisiti Patrimonialia) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
2. Non possono essere iscritti agli elenchi coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi l e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.
1. L’iscrizione agli elenchi di cui agli articoli 128 ter, comma 2, e 128 quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è consentita previa sottoscrizione di una polizza di assicurazione, stipulata per l’attività svolta, con un massimale almeno pari a 1.120.200,00 euro per ciascun sinistro e almeno pari a 1.680.300,00 euro all’anno globalmente per tutti i sinistri.
2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l’iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall’Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.
3 Ai sensi dell’articolo 128 quater 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del Codice Civile. I massimali, di cui al comma 1, e l’ammontare del capitale minimo, di cui al comma 3, possono essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
4.
Il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può con proprio decreto modificare il limite di importo stabilito dal comma 1 del presente articolo.
ARTICOLO 6 – Incompatibilità 2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l’iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall’Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.
3 Ai sensi dell’articolo 128 quater 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del Codice Civile. I massimali, di cui al comma 1, e l’ammontare del capitale minimo, di cui al comma 3, possono essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
4.
Il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può con proprio decreto modificare il limite di importo stabilito dal comma 1 del presente articolo.
1. E’ vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti finanziari e nell’elenco dei mediatori creditizi.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad individuare le cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.
3. L’attività di mediazione creditizia non può essere svolta da banche e intermediari finanziari. A tal fine:
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad individuare le cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.
3. L’attività di mediazione creditizia non può essere svolta da banche e intermediari finanziari. A tal fine:
a) I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell’elenco di cui all’articolo 128 quater, comma 2;
b) Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.
4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono le attività disciplinate dal presente decreto, partecipazioni che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale o che attribuiscono almeno il 10 per cento dei diritti di voto o che consentono di esercitare un’influenza notevole.b) Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.