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Cambiare la "Proposta d'Acquisto": un piccolo passo nel campo del diritto civile, ma un bel salto d
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Testo
<blockquote data-quote="Graf" data-source="post: 93209" data-attributes="member: 9824"><p>In genere, quando si tratta la compravendita di un immobile, attraverso l’attività di intermediazione di un'agenzia immobiliare, prima di fare il compromesso, si firma la cosiddetta "proposta di acquisto". </p><p>Questa proposta serve, all’aspirante compratore, di rendere nota l'intenzione d'acquisto al venditore, tramite l'agente immobiliare, impegnandosi a comprare l'immobile a una certa cifra.</p><p></p><p>Ma attenzione, a questo punto della trattativa, per molti aspiranti compratori, casca l’asino.</p><p>La proposta d’acquisto, di per sè non è un contratto ma una dichiarazione unilaterale; ma diventa contratto, o meglio, un contratto preliminare di vendita, nel momento in cui, sulla stessa medesima proposta, viene apposta la firma di accettazione da parte del proprietario.</p><p>In altre parole, quando la proposta d’acquisto è accettata dal venditore, entrambe le parti saranno obbligate ad adempiere all'impegno sottoscritto.</p><p>Ma. questo meccanismo inesorabile di incontro di volontà diverse e di contestuale formazione dell’obbligo giuridico a contrarre, avviene, spessissimo, ALL’INSAPUTA di quello stesso venditore che ha innescato, con l’ atto introduttivo della manifestazione dell’intenzione di comprare, tutto quel procedimento obbligatorio, previsto dalla legge, e che porterà al rogito finale davanti al notaio.</p><p>Qui si crea una fase di estrema ambiguità, pericolosità ed incertezza per le legittime aspettative del soggetto aspirante compratore che, se non viene informato, con precisione e tempestività, dal mediatore corretto e responsabile e messo sul chi va là , rischia di firmare, con leggerezza e superficialità, un atto che poi, se le cose andranno storte, sarà foriero di guai economici, e d’interminabili, costosissimi contenziosi giudiziari, per di più, incerti nell’esito finale.</p><p>Affermava l’ottimo Seroli, in un post di appena ieri: “intanto cominciamo a smettere di fare proposte che magicamente divengono compromessi, all'insaputa (spessissimo) dei clienti; questo già sarebbe un bel salto di qualità”</p><p>Certo, sarebbe un piccolo passo nel campo del diritto civile, ma un bel salto di civiltà nel mondo della Mediazione Immobiliare.</p><p>Tutto il settore dell’intermediazione immobiliare ne trarrebbe grande giovamento, in termini di credibilità e di stima, e i cittadini sarebbero incoraggiati a servirsi delle agenzie immobiliari. </p><p> Ma come si fa a creare una “proposta d’acquisto” che, una volta accettata dalla controparte, non diventi automaticamente un atto di obbligatorio di natura contrattuale?</p><p>E’ sufficiente l’escamotage del cosiddetto “precontratto”?</p><p>Occorrerebbe approvare, per tagliare la testa al toro, una legge apposita da parte del Parlamento?</p><p>A che punto sono gli studi dottrinali sulla scottante materia?</p><p>E non sarebbe il caso di incentivarli?</p><p>C’è qualche sentenza ad hoc, a livello di Cassazione, che faccia giurisprudenza?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Graf, post: 93209, member: 9824"] In genere, quando si tratta la compravendita di un immobile, attraverso l’attività di intermediazione di un'agenzia immobiliare, prima di fare il compromesso, si firma la cosiddetta "proposta di acquisto". Questa proposta serve, all’aspirante compratore, di rendere nota l'intenzione d'acquisto al venditore, tramite l'agente immobiliare, impegnandosi a comprare l'immobile a una certa cifra. Ma attenzione, a questo punto della trattativa, per molti aspiranti compratori, casca l’asino. La proposta d’acquisto, di per sè non è un contratto ma una dichiarazione unilaterale; ma diventa contratto, o meglio, un contratto preliminare di vendita, nel momento in cui, sulla stessa medesima proposta, viene apposta la firma di accettazione da parte del proprietario. In altre parole, quando la proposta d’acquisto è accettata dal venditore, entrambe le parti saranno obbligate ad adempiere all'impegno sottoscritto. Ma. questo meccanismo inesorabile di incontro di volontà diverse e di contestuale formazione dell’obbligo giuridico a contrarre, avviene, spessissimo, ALL’INSAPUTA di quello stesso venditore che ha innescato, con l’ atto introduttivo della manifestazione dell’intenzione di comprare, tutto quel procedimento obbligatorio, previsto dalla legge, e che porterà al rogito finale davanti al notaio. Qui si crea una fase di estrema ambiguità, pericolosità ed incertezza per le legittime aspettative del soggetto aspirante compratore che, se non viene informato, con precisione e tempestività, dal mediatore corretto e responsabile e messo sul chi va là , rischia di firmare, con leggerezza e superficialità, un atto che poi, se le cose andranno storte, sarà foriero di guai economici, e d’interminabili, costosissimi contenziosi giudiziari, per di più, incerti nell’esito finale. Affermava l’ottimo Seroli, in un post di appena ieri: “intanto cominciamo a smettere di fare proposte che magicamente divengono compromessi, all'insaputa (spessissimo) dei clienti; questo già sarebbe un bel salto di qualità” Certo, sarebbe un piccolo passo nel campo del diritto civile, ma un bel salto di civiltà nel mondo della Mediazione Immobiliare. Tutto il settore dell’intermediazione immobiliare ne trarrebbe grande giovamento, in termini di credibilità e di stima, e i cittadini sarebbero incoraggiati a servirsi delle agenzie immobiliari. Ma come si fa a creare una “proposta d’acquisto” che, una volta accettata dalla controparte, non diventi automaticamente un atto di obbligatorio di natura contrattuale? E’ sufficiente l’escamotage del cosiddetto “precontratto”? Occorrerebbe approvare, per tagliare la testa al toro, una legge apposita da parte del Parlamento? A che punto sono gli studi dottrinali sulla scottante materia? E non sarebbe il caso di incentivarli? C’è qualche sentenza ad hoc, a livello di Cassazione, che faccia giurisprudenza? [/QUOTE]
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