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L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Cambio di residenza entro i 5 anni dall'acquisto prima casa
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Testo
<blockquote data-quote="od1n0" data-source="post: 359106" data-attributes="member: 52418"><p>L'ho citata perche' cosi' anche chi non sa dove trovare il testo puo' fare le sue considerazioni e valutare se il rischio e' alto o basso rispetto all'interpretazione del testo di legge.</p><p></p><p>Se uno ha deciso di cambiare residenza non servono cause di forza maggiore come da te indicato precedentemente poi se vuole essere sicuro al 100% di non avere nessuna contestazione dove non necessariamente sarebbe soccombente e' chiaro che deve aspettare i tempi di prescrizione dell'accertamento ma questo vale per qualsiasi norma fiscale e non sono i due anni che hai indicato nel post 6 ma giustamente i tre che indichi ora ; Dire poi che rischi di venir pizzicato significa dire che avrai sicuramente l'accertamento e sarai soccombente cosa che allo stato attuale non e' vera e per quanto mi riguarda poco probabile e condivido l'interpretazione di questo notaio:</p><p></p><p>Cito testualemente da pagina 5 a 6.</p><p></p><p><a href="http://www.notaioricciardi.it/UFFICIO/PRIMA_CASA/DECADENZA%20DALLE%20AGEVOLAZIONI%20PRIMA%20CASA%20(Bassetti).doc" target="_blank">http://www.notaioricciardi.it/UFFICIO/PRIMA_CASA/DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (Bassetti).doc</a></p><p></p><p>"ancora in tema di rapporto tra residenza e perdita dei benefici, lo spostamento della residenza dal comune in cui è situato l’immobile agevolato ad un altro comune successivamente alla registrazione dell’atto, non è espressamente annoverato tra le cause di revoca dalle agevolazioni. Difatti, colui che acquista, beneficiando del regime agevolato, una porzione di fabbricato abitativo nel comune in cui risiede e a posteriori si trasferisce in un’altra città, agisce nel pieno rispetto della norma in quanto ha comprato nel comune in cui risiedeva, non aveva altri immobili nel territorio comunale interessato e non aveva utilizzato le agevolazioni in oggetto. Occorre, però prestare attenzione al fatto che questa ricostruzione non impedisce al contribuente di trasferirsi in un altro comune, ma gli impone l’onere di non acquisire nel proprio patrimonio un altro beneusufruendo delle agevolazioni, almeno fino a quando non venda l’immobile<a href="http://www.immobilio.it/#sdfootnote1sym" target="_blank">1</a>. L’argomentazione appena esposta, con la quale siamo pienamente d’accordo non trova al momento alcun sostegno nella prassi e in giurisprudenza. Coerentemente con quanto sopra, non pare che sussista limite temporale minimo di residenza nel comune (e tanto meno nell’immobile), quando al trasferimento della residenza si sia proceduto dopo l’acquisto agevolato.E ancora in tema di rapporto tra residenza e perdita dei benefici, lo spostamento della residenza dal comune in cui è situato l’immobile agevolato ad un altro comune successivamente alla registrazione dell’atto, non è espressamente annoverato tra le cause di revoca dalle agevolazioni. Difatti, colui che acquista, beneficiando del regime agevolato, una porzione di fabbricato abitativo nel comune in cui risiede e a posteriori si trasferisce in un’altra città, agisce nel pieno rispetto della norma in quanto ha comprato nel comune in cui risiedeva, non aveva altri immobili nel territorio comunale interessato e non aveva utilizzato le agevolazioni in oggetto. Occorre, però prestare attenzione al fatto che questa ricostruzione non impedisce al contribuente di trasferirsi in un altro comune, ma gli impone l’onere di non acquisire nel proprio patrimonio un altro bene" che non collima con la tua ratio che chiaramente e' rispettabile ma non necesseriamente condivisibile non essendoci risultanze oggettive in tal senso.</p><p></p><p>Quindi giusto far rilevare il remoto rischio ma anche darne la giusta dimensione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="od1n0, post: 359106, member: 52418"] L'ho citata perche' cosi' anche chi non sa dove trovare il testo puo' fare le sue considerazioni e valutare se il rischio e' alto o basso rispetto all'interpretazione del testo di legge. Se uno ha deciso di cambiare residenza non servono cause di forza maggiore come da te indicato precedentemente poi se vuole essere sicuro al 100% di non avere nessuna contestazione dove non necessariamente sarebbe soccombente e' chiaro che deve aspettare i tempi di prescrizione dell'accertamento ma questo vale per qualsiasi norma fiscale e non sono i due anni che hai indicato nel post 6 ma giustamente i tre che indichi ora ; Dire poi che rischi di venir pizzicato significa dire che avrai sicuramente l'accertamento e sarai soccombente cosa che allo stato attuale non e' vera e per quanto mi riguarda poco probabile e condivido l'interpretazione di questo notaio: Cito testualemente da pagina 5 a 6. [URL='http://www.notaioricciardi.it/UFFICIO/PRIMA_CASA/DECADENZA%20DALLE%20AGEVOLAZIONI%20PRIMA%20CASA%20(Bassetti).doc']http://www.notaioricciardi.it/UFFICIO/PRIMA_CASA/DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (Bassetti).doc[/URL] "ancora in tema di rapporto tra residenza e perdita dei benefici, lo spostamento della residenza dal comune in cui è situato l’immobile agevolato ad un altro comune successivamente alla registrazione dell’atto, non è espressamente annoverato tra le cause di revoca dalle agevolazioni. Difatti, colui che acquista, beneficiando del regime agevolato, una porzione di fabbricato abitativo nel comune in cui risiede e a posteriori si trasferisce in un’altra città, agisce nel pieno rispetto della norma in quanto ha comprato nel comune in cui risiedeva, non aveva altri immobili nel territorio comunale interessato e non aveva utilizzato le agevolazioni in oggetto. Occorre, però prestare attenzione al fatto che questa ricostruzione non impedisce al contribuente di trasferirsi in un altro comune, ma gli impone l’onere di non acquisire nel proprio patrimonio un altro beneusufruendo delle agevolazioni, almeno fino a quando non venda l’immobile[URL='http://www.immobilio.it/#sdfootnote1sym']1[/URL]. L’argomentazione appena esposta, con la quale siamo pienamente d’accordo non trova al momento alcun sostegno nella prassi e in giurisprudenza. Coerentemente con quanto sopra, non pare che sussista limite temporale minimo di residenza nel comune (e tanto meno nell’immobile), quando al trasferimento della residenza si sia proceduto dopo l’acquisto agevolato.E ancora in tema di rapporto tra residenza e perdita dei benefici, lo spostamento della residenza dal comune in cui è situato l’immobile agevolato ad un altro comune successivamente alla registrazione dell’atto, non è espressamente annoverato tra le cause di revoca dalle agevolazioni. Difatti, colui che acquista, beneficiando del regime agevolato, una porzione di fabbricato abitativo nel comune in cui risiede e a posteriori si trasferisce in un’altra città, agisce nel pieno rispetto della norma in quanto ha comprato nel comune in cui risiedeva, non aveva altri immobili nel territorio comunale interessato e non aveva utilizzato le agevolazioni in oggetto. Occorre, però prestare attenzione al fatto che questa ricostruzione non impedisce al contribuente di trasferirsi in un altro comune, ma gli impone l’onere di non acquisire nel proprio patrimonio un altro bene" che non collima con la tua ratio che chiaramente e' rispettabile ma non necesseriamente condivisibile non essendoci risultanze oggettive in tal senso. Quindi giusto far rilevare il remoto rischio ma anche darne la giusta dimensione. [/QUOTE]
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