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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Cancellata la comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza
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Testo
<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 232439" data-attributes="member: 245"><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #474747"><strong><em>Semplificazioni per gli accordi con registrazione in termine fisso</em></strong></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #474747">Cancellata la comunicazione di cessione di fabbricato all'autorità di Pubblica Sicurezza. E' quanto dispone l'articolo 2, del Decreto Legge 20 giugno 2012 n° 79. A partire dal 21 giugno 2012 sono stati infatti introdotti alcuni importanti cambiamenti per i contratti di locazione e di comodato soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso. La norma stabilisce che non è più necessario per i contratti di locazione e di comodato di un fabbricato, che siano soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, effettuare la comunicazione di cessione di fabbricato all’autorità di pubblica sicurezza in quanto sarà l’Agenzia delle Entrate ad individuare le informazioni necessarie - in precedenza comunicate appunto attraverso la comunicazione di cessione di fabbricato – attraverso la registrazione del contratto ed a trasmetterle in via telematica al Ministero dell’Interno.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #474747">Nel caso invece in cui il godimento di un fabbricato venga concesso sulla base di un contratto (anche verbale) non soggetto alla registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica sicurezza potrà essere assolto attraverso l’invio di un modello informatico che sarà approvato con decreto del Ministero dell’Interno.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #474747">La comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dovrà continuare ad essere effettuata per tutti i contratti non soggetti a registrazione in termine fisso; i dati dovranno essere comunicati entro 90 giorni tramite apposito modulo informatico.</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 232439, member: 245"] [SIZE=3][FONT=Verdana][COLOR=#474747][B][I]Semplificazioni per gli accordi con registrazione in termine fisso[/I][/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana][COLOR=#474747]Cancellata la comunicazione di cessione di fabbricato all'autorità di Pubblica Sicurezza. E' quanto dispone l'articolo 2, del Decreto Legge 20 giugno 2012 n° 79. A partire dal 21 giugno 2012 sono stati infatti introdotti alcuni importanti cambiamenti per i contratti di locazione e di comodato soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso. La norma stabilisce che non è più necessario per i contratti di locazione e di comodato di un fabbricato, che siano soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, effettuare la comunicazione di cessione di fabbricato all’autorità di pubblica sicurezza in quanto sarà l’Agenzia delle Entrate ad individuare le informazioni necessarie - in precedenza comunicate appunto attraverso la comunicazione di cessione di fabbricato – attraverso la registrazione del contratto ed a trasmetterle in via telematica al Ministero dell’Interno.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana][COLOR=#474747]Nel caso invece in cui il godimento di un fabbricato venga concesso sulla base di un contratto (anche verbale) non soggetto alla registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica sicurezza potrà essere assolto attraverso l’invio di un modello informatico che sarà approvato con decreto del Ministero dell’Interno.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana][COLOR=#474747]La comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dovrà continuare ad essere effettuata per tutti i contratti non soggetti a registrazione in termine fisso; i dati dovranno essere comunicati entro 90 giorni tramite apposito modulo informatico.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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