Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Professioni legate al Settore Immobiliare
Mediatori Creditizi
Cancellazione dalle banche dati cattivi pagatori
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Massimo Chimienti" data-source="post: 195738" data-attributes="member: 12159"><p>Il Garante della Privacy all’art. 4 comma 7 del Codice di Deontologia e di Buona Condotta (Provv. n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004 n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005 n. 23) ha stabilito che, in caso di ritardi nei pagamenti, il partecipante (banche e finanziarie) ha l’obbligo di fornire al cliente, unitamente alla richiesta di pagamento, il preavviso di registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, in caso di mancato adempimento. </p><p></p><p>Laddove dovesse essere rifiutato un mutuo o un finanziamento, prima cosa da fare è verificare se la banca o la finanziaria ha adempiuto a questo obbligo perché, in caso contrario, i dati personali son stati trattati in modo illegittimo e si può richiedere la cancellazione degli stessi da tutte le banche dati sia private che pubbliche, che gestiscono informazioni di questo tipo, facendo di fatto nascere in capo al segnalato, il diritto al risarcimento del danno.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Massimo Chimienti, post: 195738, member: 12159"] Il Garante della Privacy all’art. 4 comma 7 del Codice di Deontologia e di Buona Condotta (Provv. n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004 n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005 n. 23) ha stabilito che, in caso di ritardi nei pagamenti, il partecipante (banche e finanziarie) ha l’obbligo di fornire al cliente, unitamente alla richiesta di pagamento, il preavviso di registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, in caso di mancato adempimento. Laddove dovesse essere rifiutato un mutuo o un finanziamento, prima cosa da fare è verificare se la banca o la finanziaria ha adempiuto a questo obbligo perché, in caso contrario, i dati personali son stati trattati in modo illegittimo e si può richiedere la cancellazione degli stessi da tutte le banche dati sia private che pubbliche, che gestiscono informazioni di questo tipo, facendo di fatto nascere in capo al segnalato, il diritto al risarcimento del danno. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Professioni legate al Settore Immobiliare
Mediatori Creditizi
Cancellazione dalle banche dati cattivi pagatori
Alto