Massimo Chimienti

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Il Garante della Privacy all’art. 4 comma 7 del Codice di Deontologia e di Buona Condotta (Provv. n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004 n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005 n. 23) ha stabilito che, in caso di ritardi nei pagamenti, il partecipante (banche e finanziarie) ha l’obbligo di fornire al cliente, unitamente alla richiesta di pagamento, il preavviso di registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, in caso di mancato adempimento.

Laddove dovesse essere rifiutato un mutuo o un finanziamento, prima cosa da fare è verificare se la banca o la finanziaria ha adempiuto a questo obbligo perché, in caso contrario, i dati personali son stati trattati in modo illegittimo e si può richiedere la cancellazione degli stessi da tutte le banche dati sia private che pubbliche, che gestiscono informazioni di questo tipo, facendo di fatto nascere in capo al segnalato, il diritto al risarcimento del danno.
 

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