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Canoni non percepiti: sono ugualmente tassati?
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 301163" data-attributes="member: 31598"><p></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">Hai perfettamente ragione. Con la novità introdotta dal legislatore nel 1998 si fece un’opera che fu solo di parziale giustizia. Resta in verità ancora difficile da giustificare il persistere della disparità di trattamento riservato alle locazioni ad uso diverso rispetto a quelle abitative in tema non solo di crediti d’imposta per canoni di locazione non percepiti, ma anche in tema di sanatoria della morosità e sarebbe giunto il momento di prendere atto che il meccanismo disegnato dal legislatore trentacinque anni fa, per tale tipo di locazioni, ha ormai fatto il suo corso.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">Con un evidente riguardo alla tassazione dei canoni di locazione non riscossi, l’Amministrazione finanziaria, in data 19 maggio 2000 (Ministero delle Finanze, circolare n°101/E, risposta 5.2), si è così espressa: “<em>Resta fermo, pertanto che per gli immobili ad uso diverso dall’abitativo, il canone di locazione va comunque dichiarato come risulta dal contratto di locazione ancorché non percepito, rilevando in tal caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo</em>”.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">La questione, per la verità, non appare pacifica in quanto continuano a persistere interpretazioni difformi sul territorio nazionale da parte degli uffici locali dell’Amministrazione finanziaria riguardo il momento a partire dal quale scatta l'intassabilità del reddito fondiario. Alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate sostengono che in caso di convalida di sfratto per morosità relativa a contratti ad uso diverso dall'abitativo, i canoni vadano dichiarati fino alla conclusione del procedimento giudiziale. Altri ritengono, invece, che, non operando il richiamato art. 26 del TUIR, la tassabilità del reddito fondiario in oggetto persista sino a quando il conduttore non ha rilasciato i locali. E’ da osservare, tuttavia, che anche coloro che si dicono propensi a tassare il reddito fondiario fino alla conclusione del rapporto locativo, finiscano poi per delineare l’occorrenza di una risoluzione anticipata (con conseguente cessazione fiscale degli effetti negoziali) rispetto all’esecuzione forzata di sfratto, qualora il conduttore continui a detenere a lungo i locali. Pertanto, nel caso di specie, per evitare spiacevoli contestazioni, si suggerisce di rivolgersi all’ufficio competente.</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 301163, member: 31598"] [SIZE=3][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]Hai perfettamente ragione. Con la novità introdotta dal legislatore nel 1998 si fece un’opera che fu solo di parziale giustizia. Resta in verità ancora difficile da giustificare il persistere della disparità di trattamento riservato alle locazioni ad uso diverso rispetto a quelle abitative in tema non solo di crediti d’imposta per canoni di locazione non percepiti, ma anche in tema di sanatoria della morosità e sarebbe giunto il momento di prendere atto che il meccanismo disegnato dal legislatore trentacinque anni fa, per tale tipo di locazioni, ha ormai fatto il suo corso.[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]Con un evidente riguardo alla tassazione dei canoni di locazione non riscossi, l’Amministrazione finanziaria, in data 19 maggio 2000 (Ministero delle Finanze, circolare n°101/E, risposta 5.2), si è così espressa: “[I]Resta fermo, pertanto che per gli immobili ad uso diverso dall’abitativo, il canone di locazione va comunque dichiarato come risulta dal contratto di locazione ancorché non percepito, rilevando in tal caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo[/I]”.[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana][FONT=Verdana]La questione, per la verità, non appare pacifica in quanto continuano a persistere interpretazioni difformi sul territorio nazionale da parte degli uffici locali dell’Amministrazione finanziaria riguardo il momento a partire dal quale scatta l'intassabilità del reddito fondiario. Alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate sostengono che in caso di convalida di sfratto per morosità relativa a contratti ad uso diverso dall'abitativo, i canoni vadano dichiarati fino alla conclusione del procedimento giudiziale. Altri ritengono, invece, che, non operando il richiamato art. 26 del TUIR, la tassabilità del reddito fondiario in oggetto persista sino a quando il conduttore non ha rilasciato i locali. E’ da osservare, tuttavia, che anche coloro che si dicono propensi a tassare il reddito fondiario fino alla conclusione del rapporto locativo, finiscano poi per delineare l’occorrenza di una risoluzione anticipata (con conseguente cessazione fiscale degli effetti negoziali) rispetto all’esecuzione forzata di sfratto, qualora il conduttore continui a detenere a lungo i locali. Pertanto, nel caso di specie, per evitare spiacevoli contestazioni, si suggerisce di rivolgersi all’ufficio competente.[/FONT][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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