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Cartelli vendesi - affittasi
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Testo
<blockquote data-quote="PROGETTO_CASA" data-source="post: 391775"><p>L'indicazione delle dimensioni ritorna anche nella normativa sull'imposta di pubblicità. Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, che impone il pagamento di un'imposta comunale per le affissioni pubblicitarie anche su proprietà privata, all'articolo 17 comma 1 lettera b), stabilisce la stessa esenzione: «Gli avvisi al pubblico (...) riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali siano affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato». I cartelli «Vendesi» con queste caratteristiche, dunque, devono essere affissi sull'immobile oggetto dell'avviso: da qui le diciture «in questo stabile» o «in questo immobile», presenti nella maggior parte degli annunci</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="PROGETTO_CASA, post: 391775"] L'indicazione delle dimensioni ritorna anche nella normativa sull'imposta di pubblicità. Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, che impone il pagamento di un'imposta comunale per le affissioni pubblicitarie anche su proprietà privata, all'articolo 17 comma 1 lettera b), stabilisce la stessa esenzione: «Gli avvisi al pubblico (...) riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali siano affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato». I cartelli «Vendesi» con queste caratteristiche, dunque, devono essere affissi sull'immobile oggetto dell'avviso: da qui le diciture «in questo stabile» o «in questo immobile», presenti nella maggior parte degli annunci [/QUOTE]
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