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<blockquote data-quote="kolia cassin" data-source="post: 246941" data-attributes="member: 42475"><p>La logica della norma è quella di non penalizzare il creditore che ha agito prima di un condono di cui non ha potuto usufruire per poter regolarizzare l'immobile che andava a far vendere forzosamente: in questo modo si da tale facoltà al futuro acquirente, che potrà avere la possibilità condonare con le modalità ed i costi che avrebbe sostenuto il creditore nel momento in cui è sorto il credito. La legge che lo permette è la <span style="font-family: 'Lucida Grande'"><span style="color: #000000">Legge 47/85 e successive modificazioni del 2001.</span></span></p><p><span style="font-family: 'verdana'"><em><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000">Per quello che riguarda la possibilità di accatastare l'immobile correttamente senza che quest'ultima regolarizzazione sia licenziata dall'ufficio tecnico del comune di appartenenza è una cosa che chiunque può fare, il catasto è solo dichiarativo; il problema è che accatastando un abuso edilizio ci si auto denuncia per quello che riguarda la mancata licenza urbanistica e scattano degli automatismi che portano inevitabilmente alle sanzioni e demolizioni del caso (tutti i nuovi accatastamenti vengono notificati agli uffici tecnici dei comuni). Il CTU della procedura immobiliare (esecutiva, Fallimentare o Liquidativa che sia) in tutto questo ha una corsia provilegiata per favorire lo Stato nella riscossione dei giusti Tributi gravanti sull'immobile e che attinge informazioni dal Catasto per stabilirne la coretta base imponibile.</span></span></em></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="kolia cassin, post: 246941, member: 42475"] La logica della norma è quella di non penalizzare il creditore che ha agito prima di un condono di cui non ha potuto usufruire per poter regolarizzare l'immobile che andava a far vendere forzosamente: in questo modo si da tale facoltà al futuro acquirente, che potrà avere la possibilità condonare con le modalità ed i costi che avrebbe sostenuto il creditore nel momento in cui è sorto il credito. La legge che lo permette è la [FONT=Lucida Grande][COLOR=#000000]Legge 47/85 e successive modificazioni del 2001.[/COLOR][/FONT] [FONT=verdana][I][SIZE=3][COLOR=#000000]Per quello che riguarda la possibilità di accatastare l'immobile correttamente senza che quest'ultima regolarizzazione sia licenziata dall'ufficio tecnico del comune di appartenenza è una cosa che chiunque può fare, il catasto è solo dichiarativo; il problema è che accatastando un abuso edilizio ci si auto denuncia per quello che riguarda la mancata licenza urbanistica e scattano degli automatismi che portano inevitabilmente alle sanzioni e demolizioni del caso (tutti i nuovi accatastamenti vengono notificati agli uffici tecnici dei comuni). Il CTU della procedura immobiliare (esecutiva, Fallimentare o Liquidativa che sia) in tutto questo ha una corsia provilegiata per favorire lo Stato nella riscossione dei giusti Tributi gravanti sull'immobile e che attinge informazioni dal Catasto per stabilirne la coretta base imponibile.[/COLOR][/SIZE][/I][/FONT] [/QUOTE]
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