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Testo
<blockquote data-quote="Avv Luigi Polidoro" data-source="post: 380449" data-attributes="member: 53081"><p>In questo caso tutto cambia.</p><p>A mio parere potrete stipulare un nuovo contratto transitorio: se lo spostamento delle nozze non è avvenuto sine die, ma è stata già fissata una nuova data, ricorre una nuova esigenza transitoria suscettibile di giustificare la stipula di un nuovo contratto temporaneo (la clausola potrebbe essere diversamente formulata, tenendo conto anche del trasferimento, avendo concreta cognizione della vicenda e delle carte). </p><p>Non si tratterebbe del rinnovo di una locazione transitoria (fattispecie non permessa dalla legge), bensì di un nuovo contratto fondato su nuove esigenze di transitorietà.</p><p>Se invece il conduttore non sa quando dovrà abbandonare casa, potrebbe farlo tre mesi oppure fra tre anni... allora ritengo opportuno interrompere il rapporto di locazione senza farne sorgere di nuovi.</p><p>Gli unici contratti che potrebbero essere stipulati sarebbero il 4 + 4 od il 3 + 2, entrambi non idonei a soddisfare gli interessi del locatore, da quel che leggo.</p><p>L'<em>escamotage</em> di stipulare un nuovo contratto transitorio dopo qualche mese di "vacanza contrattuale" è un rimedio pericoloso per la proprietà: in caso di controversia, il conduttore potrebbe facilmente dimostrare che i due contratti sono in realtà uno solo ed ottenere, così, la conversione in un 4 + 4.</p><p>La locazione di parte dell'appartamento, infatti, è soggetta alla stessa disciplina relativa la locazione dell'intero appartamento: se non vi sono i requisiti per la stipula di un contratto cosiddetto concordato, la durata (e le pattuizioni) saranno quelle previste dalla legge 431/1998 per i 4 + 4.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Avv Luigi Polidoro, post: 380449, member: 53081"] In questo caso tutto cambia. A mio parere potrete stipulare un nuovo contratto transitorio: se lo spostamento delle nozze non è avvenuto sine die, ma è stata già fissata una nuova data, ricorre una nuova esigenza transitoria suscettibile di giustificare la stipula di un nuovo contratto temporaneo (la clausola potrebbe essere diversamente formulata, tenendo conto anche del trasferimento, avendo concreta cognizione della vicenda e delle carte). Non si tratterebbe del rinnovo di una locazione transitoria (fattispecie non permessa dalla legge), bensì di un nuovo contratto fondato su nuove esigenze di transitorietà. Se invece il conduttore non sa quando dovrà abbandonare casa, potrebbe farlo tre mesi oppure fra tre anni... allora ritengo opportuno interrompere il rapporto di locazione senza farne sorgere di nuovi. Gli unici contratti che potrebbero essere stipulati sarebbero il 4 + 4 od il 3 + 2, entrambi non idonei a soddisfare gli interessi del locatore, da quel che leggo. L'[I]escamotage[/I] di stipulare un nuovo contratto transitorio dopo qualche mese di "vacanza contrattuale" è un rimedio pericoloso per la proprietà: in caso di controversia, il conduttore potrebbe facilmente dimostrare che i due contratti sono in realtà uno solo ed ottenere, così, la conversione in un 4 + 4. La locazione di parte dell'appartamento, infatti, è soggetta alla stessa disciplina relativa la locazione dell'intero appartamento: se non vi sono i requisiti per la stipula di un contratto cosiddetto concordato, la durata (e le pattuizioni) saranno quelle previste dalla legge 431/1998 per i 4 + 4. [/QUOTE]
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