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Cassazione a SSUU: alienazione di immobili pubblici, riduzione di prezzo e prelazione del locatario
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Testo
<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 284065" data-attributes="member: 245"><p><em>Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 5944 dell'11 Marzo 2013</em></p><p>Secondo l'art. 4 della legge 488/1999 (<em>legge finanziaria 2000</em>) in combinato disposto con la legge 662/1996 (<em>misure di razionalizzazione della finanza pubblica</em>) gli immobili dello Stato possono essere alienati (c.d. <strong>dismissione</strong> del patrimonio immobiliare degli enti pubblici) a condizioni differenti rispetto i normali prezzi di mercato. Ad esempio, gli onorari notarili sono ridotti del 20% e per lo Stato venditore sono previste agevolazioni in tema di produzione di documentazione relativa alla proprietà ed alla regolarità urbanistica.</p><p>In particolare è prevista una riduzione del 30% rispetto al prezzo di mercato degli alloggi liberi per la vendita di abitazioni di proprietà dello Stato in favore degli stessi conduttori attuali: a questi soggetti spetta il <strong>diritto di prelazione</strong> nell'acquisto dell'immobile locato e gli stessi possono procedere all'acquisto beneficiando della riduzione di legge senza che sia necessario alcuna particolare <strong>condizione reddituale</strong>.</p><p>La Suprema Corte evidenzia come nessuna norma statuisca un tale requisito; semplicemente la volontà del legislatore è stata quella di agevolare l'acquisto degli immobili un tempo dati in locazione da parte di quegli stessi soggetti che vi si sono insidiati, i quali in caso contrario potrebbero incorrere nel pericolo di vedersi privati della casa in cui (da più o meno tempo) dimorano.</p><p><span style="color: #000000"></span></p><p><span style="color: #000000">Fonte: <a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13324.asp#ixzz2OdSzInoX" target="_blank"><span style="color: #003399">Cassazione a SSUU: alienazione di immobili pubblici, riduzione di prezzo e prelazione del locatario</span></a> </span></p><p><span style="color: #000000">(StudioCataldi.it) </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 284065, member: 245"] [I]Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 5944 dell'11 Marzo 2013[/I] Secondo l'art. 4 della legge 488/1999 ([I]legge finanziaria 2000[/I]) in combinato disposto con la legge 662/1996 ([I]misure di razionalizzazione della finanza pubblica[/I]) gli immobili dello Stato possono essere alienati (c.d. [B]dismissione[/B] del patrimonio immobiliare degli enti pubblici) a condizioni differenti rispetto i normali prezzi di mercato. Ad esempio, gli onorari notarili sono ridotti del 20% e per lo Stato venditore sono previste agevolazioni in tema di produzione di documentazione relativa alla proprietà ed alla regolarità urbanistica. In particolare è prevista una riduzione del 30% rispetto al prezzo di mercato degli alloggi liberi per la vendita di abitazioni di proprietà dello Stato in favore degli stessi conduttori attuali: a questi soggetti spetta il [B]diritto di prelazione[/B] nell'acquisto dell'immobile locato e gli stessi possono procedere all'acquisto beneficiando della riduzione di legge senza che sia necessario alcuna particolare [B]condizione reddituale[/B]. La Suprema Corte evidenzia come nessuna norma statuisca un tale requisito; semplicemente la volontà del legislatore è stata quella di agevolare l'acquisto degli immobili un tempo dati in locazione da parte di quegli stessi soggetti che vi si sono insidiati, i quali in caso contrario potrebbero incorrere nel pericolo di vedersi privati della casa in cui (da più o meno tempo) dimorano. [COLOR=#000000] Fonte: [URL='http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13324.asp#ixzz2OdSzInoX'][COLOR=#003399]Cassazione a SSUU: alienazione di immobili pubblici, riduzione di prezzo e prelazione del locatario[/COLOR][/URL] (StudioCataldi.it) [/COLOR] [/QUOTE]
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