Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Cassazione: nessuna indennità da avviamento se il conduttore non prova il contatto con il pubblico
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 279446" data-attributes="member: 245"><p><em>Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 4773 del 26 Febbraio 2013</em>.</p><p> </p><p><span style="color: #000000"> L'articolo 34 della legge 392/1978 (regolamentazione della <a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13190.asp" target="_blank">locazione di immobili ad uso commerciale</a>) prevede a carico del locatore l'obbligo di versamento di un'indennità di avviamento alla cessazione degli effetti del contratto.</span></p><p>Tale somma è pari a 18 o 21 mensilità (a seconda che il conduttore abbia esercitato o meno attività turistico-alberghiera) e non va versata soltanto nel caso in cui a recedere per giusto motivo o con congruo preavviso sia lo stesso conduttore. L'ordinamento ha previsto tale cautela proprio per tutelare la posizione del conduttore ed evitare che il locatore, con una semplice disdetta, possa approfittare dell'attività già consolidata dalla controparte contrattuale e goderne i frutti in prima persona senza versare alcun idoneo compenso.</p><p> </p><p>E' anche vero però che, per avere diritto a tale indennità, l'attività esercitata dal conduttore deve riguardare specificamente i <strong>rapporti con il pubblico</strong>, poiché il fatto stesso di aver creato una clientela più o meno stabile costituisce senza dubbio fonte di ricchezza. Secondo la Suprema Corte questo fatto deve essere provato dallo stesso conduttore che richieda il pagamento dell'avviamento; in caso contrario, dal locatore non potrà pretendere il versamento di alcuna indennità. Nel caso di specie infatti la Corte ha sottolineato come non sia idoneo a tal fine il solo <strong>ipotetico contatto con l'utenza esterna</strong>, non essendo sufficiente soltanto l'aver ottenuto <strong>idonee autorizzazioni amministrative</strong> all'esercizio di una determinata attività commerciale.</p><p><span style="color: #000000"></span></p><p><span style="color: #000000">Fonte: (StudioCataldi.it) </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 279446, member: 245"] [I]Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 4773 del 26 Febbraio 2013[/I]. [COLOR=#000000] [/COLOR] [COLOR=#000000] L'articolo 34 della legge 392/1978 (regolamentazione della [URL='http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13190.asp']locazione di immobili ad uso commerciale[/URL]) prevede a carico del locatore l'obbligo di versamento di un'indennità di avviamento alla cessazione degli effetti del contratto.[/COLOR] Tale somma è pari a 18 o 21 mensilità (a seconda che il conduttore abbia esercitato o meno attività turistico-alberghiera) e non va versata soltanto nel caso in cui a recedere per giusto motivo o con congruo preavviso sia lo stesso conduttore. L'ordinamento ha previsto tale cautela proprio per tutelare la posizione del conduttore ed evitare che il locatore, con una semplice disdetta, possa approfittare dell'attività già consolidata dalla controparte contrattuale e goderne i frutti in prima persona senza versare alcun idoneo compenso. E' anche vero però che, per avere diritto a tale indennità, l'attività esercitata dal conduttore deve riguardare specificamente i [B]rapporti con il pubblico[/B], poiché il fatto stesso di aver creato una clientela più o meno stabile costituisce senza dubbio fonte di ricchezza. Secondo la Suprema Corte questo fatto deve essere provato dallo stesso conduttore che richieda il pagamento dell'avviamento; in caso contrario, dal locatore non potrà pretendere il versamento di alcuna indennità. Nel caso di specie infatti la Corte ha sottolineato come non sia idoneo a tal fine il solo [B]ipotetico contatto con l'utenza esterna[/B], non essendo sufficiente soltanto l'aver ottenuto [B]idonee autorizzazioni amministrative[/B] all'esercizio di una determinata attività commerciale. [COLOR=#000000] Fonte: (StudioCataldi.it) [/COLOR] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Cassazione: nessuna indennità da avviamento se il conduttore non prova il contatto con il pubblico
Alto