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Cassazione sul credito privilegiato ai condomini. Bufala o Verità?
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Testo
<blockquote data-quote="realessandro" data-source="post: 33833" data-attributes="member: 3381"><p>il creditore ipotecario prevale sempre sul privilegiato:vedi sentenza cassazione recente</p><p>Con la sentenza n. 21045 del 1 ottobre 2009 la Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili) ha stabilito che, in caso di fallimento del venditore (o sottoposizione dello stesso ad altre procedure concorsuali) il credito ipotecario in ordine di tempo trascritto prima, prevale sul privilegio vantabile dal promissario acquirente che abbia trascritto il preliminare presso un notaio, ai sensi dell’ 2645 bis del codice civile . Pertanto, verificandosi il dissesto e il conseguente fallimento, le somme incassate dalla vendita del complesso immobiliare (oggetto di finanziamento bancario e di conseguente ipoteca) prima andranno utilizzate per soddisfare il creditore ipotecario (la Banca) e solo dopo se c’è capienza, verrà soddisfatto il credito privilegiato oggetto di trascrizione ex 2645 bis.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="realessandro, post: 33833, member: 3381"] il creditore ipotecario prevale sempre sul privilegiato:vedi sentenza cassazione recente Con la sentenza n. 21045 del 1 ottobre 2009 la Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili) ha stabilito che, in caso di fallimento del venditore (o sottoposizione dello stesso ad altre procedure concorsuali) il credito ipotecario in ordine di tempo trascritto prima, prevale sul privilegio vantabile dal promissario acquirente che abbia trascritto il preliminare presso un notaio, ai sensi dell’ 2645 bis del codice civile . Pertanto, verificandosi il dissesto e il conseguente fallimento, le somme incassate dalla vendita del complesso immobiliare (oggetto di finanziamento bancario e di conseguente ipoteca) prima andranno utilizzate per soddisfare il creditore ipotecario (la Banca) e solo dopo se c’è capienza, verrà soddisfatto il credito privilegiato oggetto di trascrizione ex 2645 bis. [/QUOTE]
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