Rosario Ravanini

Oggi è il mio Compleanno!
Agente Immobiliare
Amm.re Condominio
( E' una bufala o verità ? )
La S.C.Cassazione ha emesso una sentenza ove ha conferito al condominio, in quanto prestatore d'opera, un credito privilegiato,sull'ipoteca bancaria di primo grado sull'immobile, in caso di esecuzione immobiliare.
In sostanza,all'assegnazione d'asta dell'immobile, pignorato per insolvenza, le spese condominiali vengono pagate per prima, poi viene soddisfatta l'ipoteca bancaria posta sull'immobile.
Il credito chirografario avanza sull'ipotecario....è mai possibile ?

Sarebbe una bella notizia....
chi ne sa qualcosa ?
 

realessandro

Nuovo Iscritto
Non mi pare sia stata emanata una sentenza di questo tenore.
Esiste però una possibilità per fare salire di grado il credito e che è legata alla tempestività dell'azione dell'amministratore ; decreto inguntivo ed -in caso di infruttuosità-, iscrizione di una ipoteca rapida di primo o secondo grado ( se c' è già quella della banca che ha erogato il mutuo, in primo grado) a tutela del credito; cosi' facendo il condominio diviene creditore ipotecario fra i primi ad essere pagato
 

Rosario Ravanini

Oggi è il mio Compleanno!
Agente Immobiliare
Amm.re Condominio
Vero, ma sempre in seconda battuta, solo se l'appartamento è svincolato si coglie il segno altrimenti la banca viene sempre prima.....
vabbè....
se nessuno ha notizie certe era una bufala.....
grazie!!
 

Susi

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Hhmm, non necessariamente...
Ordine tra le cause legittime di prelazione

credito con privilegio speciale immobiliare ----> prevale sul credito garantito da ipoteca
credito con privilegio speciale mobiliare <---- non prevale sul credito garantito da pegno

I casi riportati in tabella sono quelli previsti dall'articolo 2748 del codice civile e sono validi in via generale, nel senso che possono essere derogati da speciali disposizioni di legge che dispongano diversamente.


Precisamente, l'art. 2748 dice:
...I creditori che hanno privilegio sui beni immobiliari sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente

Ma se poi si va a vedere le cause di privilegio speciale, non si trova riferimento al condominio ma soltanto ai tributi dirette ed indiretti, l'unica voce che in qualche manierami fa riflettere è che fra questi è compreso anche l'ICI, il condominio potrebbe pertanto diventare creditore privilegiato per l'ICI sulle parti condominiali...

Saluti
Susi
 

realessandro

Nuovo Iscritto
il creditore ipotecario prevale sempre sul privilegiato:vedi sentenza cassazione recente
Con la sentenza n. 21045 del 1 ottobre 2009 la Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili) ha stabilito che, in caso di fallimento del venditore (o sottoposizione dello stesso ad altre procedure concorsuali) il credito ipotecario in ordine di tempo trascritto prima, prevale sul privilegio vantabile dal promissario acquirente che abbia trascritto il preliminare presso un notaio, ai sensi dell’ 2645 bis del codice civile . Pertanto, verificandosi il dissesto e il conseguente fallimento, le somme incassate dalla vendita del complesso immobiliare (oggetto di finanziamento bancario e di conseguente ipoteca) prima andranno utilizzate per soddisfare il creditore ipotecario (la Banca) e solo dopo se c’è capienza, verrà soddisfatto il credito privilegiato oggetto di trascrizione ex 2645 bis.
 

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