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Esercitare la Professione di Agente Immobiliare
Causa per mediazione persa .... il venditore falsifica e vince
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<blockquote data-quote="Walter67" data-source="post: 480519" data-attributes="member: 63338"><p><span style="font-size: 12px">Cercherò di riassumere le parti salienti con la massima obiettività. </span><span style="font-size: 15px">La vicenda inizia nel settembre 2008 quando il venditore mi telefona per andare a vedere il suo appartamento a Galciana di Prato (la moglie detiene quote associative) che vuole cedere/vendere a Euro 320.000, io eseguo il sopralluogo e prendo in carico la vendita. Mi adopero in tal senso, inserendo l’immobile sul nostro circuito immobiliare e pubblicizzandolo. Dopo varie visite non andate a buon fine, il 30 ottobre accompagno una coppia, futura compratrice, che manifesta la volontà di comprarla, mi ricordo molto bene la contentezza della moglie per aver trovato la casa con le caratteristiche che cercava, avevano quasi perso le speranze.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">Comunico subito al venditore la notizia andandolo a trovare nel suo magazzino di filati, successivamente mi tengo in contatto con entrambi aspettando che la compratrice abbia ricevuto la sicurezza di aver venduto la sua villetta a Seano di Prato sulla quale aveva una proposta condizionata a mutuo da un acquirente cinese.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">A metà dicembre mi reco di nuovo dal venditore che questa volta al mio arrivo mi dice che non ha più intenzione di vendere la casa. Telefono alla compratrice che con voce tremolante mi dice che non comprerà perchè ancora non ha venduto. In realtà si accordano a mia insaputa per estromettermi dall’affare da me creato e seguito con impegno. Il venditore convince la compratrice a rivolgersi all’agenzia immobiliare Il xxxxx di Prato (conosciuta nell’ambiente per ripetitivi comportamenti scorretti) nella quale lavora un suo parente, e farsi fare un foglio di visita precedente alla visita da me effettuata ed una fattura di Euro 2.000+ IVA 20%. </span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">Il 13 gennaio 2009 mando un telegramma alla compratrice manifestando la mia disponibilità alla trattativa.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">In seguito a visura catastale prendo atto che hanno comprato la casa il 25 giugno 2009, quindi mi presento nella casa che hanno comprato chiedendo almeno un compenso in accordo, mi sento rispondere “IO NON LA CONOSCO”.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">Onestamente, mi sono adattato a riscuotere poco o nulla per gravi motivi sociali o di disagio economico, ma questa volta non ce l’ho fatto a far finta di nulla.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">Per la prima volta ho aderito a via legali e questo l’iter:</span></p><p><span style="font-size: 15px">- 28/02/2012 sentito come testimone il mio collega presente con me alla visita alla casa e altro che ha appreso del mio sopralluogo dal gestionale. </span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">- 30/07/2014 sentenza del Tribunale di Prato la dott.sa recita; “il sig. Agenti Immobiliari non ha diritto alla provvigione perchè non è risultato dimostrato che l’affare sia stato concluso neanche in parte, per effetto del suo intervento. Infatti le prove per testi raccolte hanno riferito i fatti oggetti di prova a favore dell’attore solo de relato. E in ogni caso non era oggetto di contestazione che gli acquirenti convenuti abbiano visitato l’appartamento oggetto di vendita con l’Agenti Immobiliari E’ rimasto sfornito di prova, invece, il contributo causale dato dall’Agenti Immobiliari alla definizione della trattativa, la quale appare essere stata gestita e portata a termine dall’Agenzia Il xxxxx di Prato. Ne è rilevante che nell’atto pubblico di acquisto sia stato escluso da parte dei convenuti l’intervento dell’agenzia di mediazione ….. ecc …..” quindi mi condanna a pagare le spese dell’avvocato del venditore per Euro 7.273,95 e dell’avvocato del compratore per Euro 7.273,95 (essendo lo stesso studio sembrano che abbiano fatto la fotocopia) per un totale di Euro 14.547,90. Cifra di cui non dispongo e che non posso pagare.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">Quindi riassumendo, il mio testimone che era con me al momento dell’incontro con gli acquirenti alla casa è stato definito “de relato”, questo vuol dire che lui secondo il giudice non c’era ma è venuto a saperlo da altri, dice inoltre che non è oggetto di contestazione che gli acquirenti abbiamo visitato l’appartamento con me nel senso che anche il compratore ammette che gli ho accompagnati, però io non ho diritto a nulla perchè non ho contribuito all’affare che sembra (perchè utilizza il verbo “sembra”?) essere stata gestita e portata a termine dall’Agenzia Il xxxxx di Prato. Il fatto che sia agli atti la fattura dell’agenzia di Euro 2.000+IVA e questa non sia presente in atto pubblico di assegnazione non è rilevante in questa causa e non porta a pensare neanche alla malafede delle parti ed oltretutto tale comportamento non ha neanche rilevanza penale in quanto il giudice ha ritenuto di non esporre denuncia d’ufficio.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">Mi chiedo se un valore così ridotto di mediazione difronte al valore di compravendita possa essere considerato normale e inoltre la persona che dice di aver fatto incontrare le parti non essendo un agente immobiliare come può vantare il diritto alla mediazione. </span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">26/05/2015 Pignoramento della mia auto. Non essendo stato in grado di far fronte al mio debito mi hanno pignorato l’utilitaria che mi permetteva di lavorare, da allora utilizzo mezzi di fortuna. Ho offerto alla controparte che in realtà è un solo studio legale la somma di Euro 5.000 a chiusura di tutto che ha rifiutato. Decido di procedere alla corte d’appello sperando in una attenta rilettura degli atti.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">5/11/2015 Sentenza Corte d’Appello di Firenze, ai sensi all’art. 281-sexies c.p.c. discussione orale. “Questa rafforza la sentenza del tribunale e addirittura dice: “Ricorrono le condizioni per la condanna dell’appellante (io) da emettere d’ufficio, ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in favore degli appellati (compratore e venditore), di una somma complessiva …..ecc”. </span></p><p><span style="font-size: 15px">Praticamente mi condanna a pagare dall’inizio del procedimento un totale di circa Euro 25.000. </span></p><p><span style="font-size: 15px">La corte d’Appello non potendo far fronte a tutte le richieste, nella pratica, tale articolo trova applicazione nei processi seriali, quelli che possono essere considerati bazzecole e sciocchezze perché estremamente esiguo è il loro valore.</span></p><p><span style="font-size: 15px">In realtà la discussione orale, alla quale ero presente, non è gradita e quindi non viene fatta, tutti si rimettono agli atti e quasi sempre viene mantenuta la sentenza di primo grado.</span></p><p><span style="font-size: 15px">Per conoscenza lo studio legale a me contrario è quello del primo cittadino della mia città. </span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px">A breve pubblicherò tutti gli atti e aggiungerò il link.</span> </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Walter67, post: 480519, member: 63338"] [SIZE=3]Cercherò di riassumere le parti salienti con la massima obiettività. [/SIZE][SIZE=4]La vicenda inizia nel settembre 2008 quando il venditore mi telefona per andare a vedere il suo appartamento a Galciana di Prato (la moglie detiene quote associative) che vuole cedere/vendere a Euro 320.000, io eseguo il sopralluogo e prendo in carico la vendita. Mi adopero in tal senso, inserendo l’immobile sul nostro circuito immobiliare e pubblicizzandolo. Dopo varie visite non andate a buon fine, il 30 ottobre accompagno una coppia, futura compratrice, che manifesta la volontà di comprarla, mi ricordo molto bene la contentezza della moglie per aver trovato la casa con le caratteristiche che cercava, avevano quasi perso le speranze. Comunico subito al venditore la notizia andandolo a trovare nel suo magazzino di filati, successivamente mi tengo in contatto con entrambi aspettando che la compratrice abbia ricevuto la sicurezza di aver venduto la sua villetta a Seano di Prato sulla quale aveva una proposta condizionata a mutuo da un acquirente cinese. A metà dicembre mi reco di nuovo dal venditore che questa volta al mio arrivo mi dice che non ha più intenzione di vendere la casa. Telefono alla compratrice che con voce tremolante mi dice che non comprerà perchè ancora non ha venduto. In realtà si accordano a mia insaputa per estromettermi dall’affare da me creato e seguito con impegno. Il venditore convince la compratrice a rivolgersi all’agenzia immobiliare Il xxxxx di Prato (conosciuta nell’ambiente per ripetitivi comportamenti scorretti) nella quale lavora un suo parente, e farsi fare un foglio di visita precedente alla visita da me effettuata ed una fattura di Euro 2.000+ IVA 20%. Il 13 gennaio 2009 mando un telegramma alla compratrice manifestando la mia disponibilità alla trattativa. In seguito a visura catastale prendo atto che hanno comprato la casa il 25 giugno 2009, quindi mi presento nella casa che hanno comprato chiedendo almeno un compenso in accordo, mi sento rispondere “IO NON LA CONOSCO”. Onestamente, mi sono adattato a riscuotere poco o nulla per gravi motivi sociali o di disagio economico, ma questa volta non ce l’ho fatto a far finta di nulla. Per la prima volta ho aderito a via legali e questo l’iter: - 28/02/2012 sentito come testimone il mio collega presente con me alla visita alla casa e altro che ha appreso del mio sopralluogo dal gestionale. - 30/07/2014 sentenza del Tribunale di Prato la dott.sa recita; “il sig. Agenti Immobiliari non ha diritto alla provvigione perchè non è risultato dimostrato che l’affare sia stato concluso neanche in parte, per effetto del suo intervento. Infatti le prove per testi raccolte hanno riferito i fatti oggetti di prova a favore dell’attore solo de relato. E in ogni caso non era oggetto di contestazione che gli acquirenti convenuti abbiano visitato l’appartamento oggetto di vendita con l’Agenti Immobiliari E’ rimasto sfornito di prova, invece, il contributo causale dato dall’Agenti Immobiliari alla definizione della trattativa, la quale appare essere stata gestita e portata a termine dall’Agenzia Il xxxxx di Prato. Ne è rilevante che nell’atto pubblico di acquisto sia stato escluso da parte dei convenuti l’intervento dell’agenzia di mediazione ….. ecc …..” quindi mi condanna a pagare le spese dell’avvocato del venditore per Euro 7.273,95 e dell’avvocato del compratore per Euro 7.273,95 (essendo lo stesso studio sembrano che abbiano fatto la fotocopia) per un totale di Euro 14.547,90. Cifra di cui non dispongo e che non posso pagare. Quindi riassumendo, il mio testimone che era con me al momento dell’incontro con gli acquirenti alla casa è stato definito “de relato”, questo vuol dire che lui secondo il giudice non c’era ma è venuto a saperlo da altri, dice inoltre che non è oggetto di contestazione che gli acquirenti abbiamo visitato l’appartamento con me nel senso che anche il compratore ammette che gli ho accompagnati, però io non ho diritto a nulla perchè non ho contribuito all’affare che sembra (perchè utilizza il verbo “sembra”?) essere stata gestita e portata a termine dall’Agenzia Il xxxxx di Prato. Il fatto che sia agli atti la fattura dell’agenzia di Euro 2.000+IVA e questa non sia presente in atto pubblico di assegnazione non è rilevante in questa causa e non porta a pensare neanche alla malafede delle parti ed oltretutto tale comportamento non ha neanche rilevanza penale in quanto il giudice ha ritenuto di non esporre denuncia d’ufficio. Mi chiedo se un valore così ridotto di mediazione difronte al valore di compravendita possa essere considerato normale e inoltre la persona che dice di aver fatto incontrare le parti non essendo un agente immobiliare come può vantare il diritto alla mediazione. 26/05/2015 Pignoramento della mia auto. Non essendo stato in grado di far fronte al mio debito mi hanno pignorato l’utilitaria che mi permetteva di lavorare, da allora utilizzo mezzi di fortuna. Ho offerto alla controparte che in realtà è un solo studio legale la somma di Euro 5.000 a chiusura di tutto che ha rifiutato. Decido di procedere alla corte d’appello sperando in una attenta rilettura degli atti. 5/11/2015 Sentenza Corte d’Appello di Firenze, ai sensi all’art. 281-sexies c.p.c. discussione orale. “Questa rafforza la sentenza del tribunale e addirittura dice: “Ricorrono le condizioni per la condanna dell’appellante (io) da emettere d’ufficio, ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in favore degli appellati (compratore e venditore), di una somma complessiva …..ecc”. Praticamente mi condanna a pagare dall’inizio del procedimento un totale di circa Euro 25.000. La corte d’Appello non potendo far fronte a tutte le richieste, nella pratica, tale articolo trova applicazione nei processi seriali, quelli che possono essere considerati bazzecole e sciocchezze perché estremamente esiguo è il loro valore. In realtà la discussione orale, alla quale ero presente, non è gradita e quindi non viene fatta, tutti si rimettono agli atti e quasi sempre viene mantenuta la sentenza di primo grado. Per conoscenza lo studio legale a me contrario è quello del primo cittadino della mia città. [/SIZE] [SIZE=3][SIZE=4]A breve pubblicherò tutti gli atti e aggiungerò il link.[/SIZE] [/SIZE] [/QUOTE]
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