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Testo
<blockquote data-quote="andrea boschini" data-source="post: 480662" data-attributes="member: 822"><p>Questa sentenza dice altro</p><p>Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all'accordo definitivo.</p><p>Pertanto, conclude la Corte, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice ed è sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Anche la semplice attività del reperimento e indicazione dell'altro contraente, o la segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione.</p><p>È questo il principio di diritto espresso dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza n. 3812 del 28 ottobre 2014.</p><p></p><p></p><p>E questa altro ancora...</p><p>In attuazione della Direttiva europea in materia di agenzia, il d.lgs. 15 febbraio 1999 n.65 ha innovato la disciplina codicistica, stabilendo che "<em>per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento</em>" (nuovo art.17481 c.c.). Inoltre "<em>salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico</em>" (nuovo art.1748).</p><p></p><p>La novità - di grande rilievo - consiste, dunque, nello sganciamento del diritto alla provvigione dal "buon fine" dellaffare. Presupposto necessario e sufficiente per il sorgere del diritto dellagente alla provvigione è, ora, la mera conclusione delloperazione o affare per effetto del suo intervento.</p><p></p><p></p><p><a href="http://goo.gl/Y9eFaZ" target="_blank">Il diritto dellagente (anche abusivo) alla provvigione, alla luce delle più rilevanti novità legislative e giurisprudenziali. :: Diritto & Diritti</a></p><p></p><p><a href="http://goo.gl/Svnr6V" target="_blank">http://goo.gl/Svnr6V</a></p><p></p><p>Quindi , si dice tutto e il suo contrario, e per quanto riguarda la ns professione le sentenze sono un terno al lotto. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/disappointed.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":disappunto:" title="Disappunto :disappunto:" data-shortname=":disappunto:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="andrea boschini, post: 480662, member: 822"] Questa sentenza dice altro Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all'accordo definitivo. Pertanto, conclude la Corte, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice ed è sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Anche la semplice attività del reperimento e indicazione dell'altro contraente, o la segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione. È questo il principio di diritto espresso dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza n. 3812 del 28 ottobre 2014. E questa altro ancora... In attuazione della Direttiva europea in materia di agenzia, il d.lgs. 15 febbraio 1999 n.65 ha innovato la disciplina codicistica, stabilendo che "[I]per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento[/I]" (nuovo art.17481 c.c.). Inoltre "[I]salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico[/I]" (nuovo art.1748). La novità - di grande rilievo - consiste, dunque, nello sganciamento del diritto alla provvigione dal "buon fine" dellaffare. Presupposto necessario e sufficiente per il sorgere del diritto dellagente alla provvigione è, ora, la mera conclusione delloperazione o affare per effetto del suo intervento. [URL='http://goo.gl/Y9eFaZ']Il diritto dellagente (anche abusivo) alla provvigione, alla luce delle più rilevanti novità legislative e giurisprudenziali. :: Diritto & Diritti[/URL] [URL]http://goo.gl/Svnr6V[/URL] Quindi , si dice tutto e il suo contrario, e per quanto riguarda la ns professione le sentenze sono un terno al lotto. :wall: [/QUOTE]
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