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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Cedolare secca anche se il conduttore è una società
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 412634" data-attributes="member: 31598"><p>L’Agenzia delle Entrate – con riferimento al conduttore - ha sempre negato l’opzione per il nuovo regime fiscale a società e imprese commerciali. L’Agenzia – nella circolare n°26/E del 2011 - faceva riferimento al co. 6 dell’art. 3 del D.Lgs 23/2011 che escludeva espressamente dalla cedolare “<em>le locazioni di unità immobiliari abitative effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti o professioni</em>”.</p><p></p><p>La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia rovina i piani dell’Agenzia (la sentenza n°470/03/2014, depositata due giorni fa, e ripresa dal Sole24Ore, riguardava un contratto ad uso foresteria): il ragionamento dei giudici emiliani si fonda sulla tesi che il limite di cui alla norma citata non si estende al conduttore, ma fa riferimento al solo locatore, che è il soggetto attivo dell’esercizio dell’opzione e perché sia applicabile la tassa piatta bastano solo due requisiti: che il locatore sia una persona fisica e che l’immobile (abitativo) sia destinato a tale uso, spalancando, di fatto, le porte all’inquilino che non è persona fisica.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 412634, member: 31598"] L’Agenzia delle Entrate – con riferimento al conduttore - ha sempre negato l’opzione per il nuovo regime fiscale a società e imprese commerciali. L’Agenzia – nella circolare n°26/E del 2011 - faceva riferimento al co. 6 dell’art. 3 del D.Lgs 23/2011 che escludeva espressamente dalla cedolare “[I]le locazioni di unità immobiliari abitative effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti o professioni[/I]”. La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia rovina i piani dell’Agenzia (la sentenza n°470/03/2014, depositata due giorni fa, e ripresa dal Sole24Ore, riguardava un contratto ad uso foresteria): il ragionamento dei giudici emiliani si fonda sulla tesi che il limite di cui alla norma citata non si estende al conduttore, ma fa riferimento al solo locatore, che è il soggetto attivo dell’esercizio dell’opzione e perché sia applicabile la tassa piatta bastano solo due requisiti: che il locatore sia una persona fisica e che l’immobile (abitativo) sia destinato a tale uso, spalancando, di fatto, le porte all’inquilino che non è persona fisica. [/QUOTE]
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