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Cedolare secca anche se il conduttore è una società
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 412751" data-attributes="member: 31598"><p>La strada è ancora lunga: l’Agenzia probabilmente ricorrerà in 2° grado perché venga riconosciuta davanti alla Commissione tributaria regionale l’illegittimità della pronuncia in questione, sostenendo che la CTP di Reggio Emilia è andata al di là di quello che il Legislatore voleva intendere quando ha fissato nel 2011 (D.Lgs 23) i requisiti soggettivi richiesti per godere del regime sostitutivo, e poi eventualmente in Cassazione. E’ una sentenza che sconfessa l’Agenzia delle Entrate, ma è pur sempre una sentenza, un orientamento, non è legge; come ci può essere una sentenza favorevole, ce ne possono essere altre dieci contrarie. Bisognerà vedere come si muoverà l’Agenzia, se questa pronuncia minerà le sue certezze, oppure se, scossa la polvere dal suo mantello, continuerà (come costume) a tirare dritto per la sua strada.</p><p></p><p>Se il contenzioso in materia dovesse aumentare, potrebbe anche decidere di emanare una risoluzione in cui specifica che in determinate fattispecie (ad es. locazioni ad uso di foresteria) nei confronti di particolari soggetti è applicabile la tassa piatta. Dobbiamo solo aspettare. Riguardo a come muoversi in questo momento: anche ammettendo di forzare la procedura di compilazione del modello RLI (in fase di accettazione non dovresti essere bloccata, in quanto il sistema in modalità cedolare è impostato per accettare anche un conduttore non persona fisica = la società potrebbe essere un ente non commerciale), l’ufficio in seguito probabilmente procederebbe ad un accertamento per il recupero dell’imposta e conseguente contenzioso. Ma il contenzioso, davanti ad un'altra CTP, come andrebbe a finire? I giudici tributari di quella Commissione giungerebbero alle medesime conclusioni di quelli di Reggio Emilia oppure si pronuncerebbero a sfavore?</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>C’è chi, come l’Agenzia delle Entrate (e Vasco <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" />) dice no. Porte chiuse a chi affitta un immobile abitativo ad uso ufficio. La cedolare può essere applicata solo in presenza di immobili abitativi locati ad uso abitativo. La circolare prodotta dall’Amministrazione finanziaria nel 2011 (la n°26/E), avuto riguardo al limite normativo di riferimento (il D.Lgs. 23/2011) alla sola locazione di immobili abitativi, sostiene che sia determinante la categoria catastale, nel senso che il regime della <em>flat tax</em> risulta utilizzabile unicamente per i rapporti aventi ad oggetto fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, escluso A/10), restandone esclusi gli immobili che siano accatastati come uffici o negozi locati ad uso abitativo oppure che, pur essendo accatastati come abitativi, siano stati locati per uso ufficio o promiscuo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 412751, member: 31598"] La strada è ancora lunga: l’Agenzia probabilmente ricorrerà in 2° grado perché venga riconosciuta davanti alla Commissione tributaria regionale l’illegittimità della pronuncia in questione, sostenendo che la CTP di Reggio Emilia è andata al di là di quello che il Legislatore voleva intendere quando ha fissato nel 2011 (D.Lgs 23) i requisiti soggettivi richiesti per godere del regime sostitutivo, e poi eventualmente in Cassazione. E’ una sentenza che sconfessa l’Agenzia delle Entrate, ma è pur sempre una sentenza, un orientamento, non è legge; come ci può essere una sentenza favorevole, ce ne possono essere altre dieci contrarie. Bisognerà vedere come si muoverà l’Agenzia, se questa pronuncia minerà le sue certezze, oppure se, scossa la polvere dal suo mantello, continuerà (come costume) a tirare dritto per la sua strada. Se il contenzioso in materia dovesse aumentare, potrebbe anche decidere di emanare una risoluzione in cui specifica che in determinate fattispecie (ad es. locazioni ad uso di foresteria) nei confronti di particolari soggetti è applicabile la tassa piatta. Dobbiamo solo aspettare. Riguardo a come muoversi in questo momento: anche ammettendo di forzare la procedura di compilazione del modello RLI (in fase di accettazione non dovresti essere bloccata, in quanto il sistema in modalità cedolare è impostato per accettare anche un conduttore non persona fisica = la società potrebbe essere un ente non commerciale), l’ufficio in seguito probabilmente procederebbe ad un accertamento per il recupero dell’imposta e conseguente contenzioso. Ma il contenzioso, davanti ad un'altra CTP, come andrebbe a finire? I giudici tributari di quella Commissione giungerebbero alle medesime conclusioni di quelli di Reggio Emilia oppure si pronuncerebbero a sfavore? C’è chi, come l’Agenzia delle Entrate (e Vasco :mrgreen:) dice no. Porte chiuse a chi affitta un immobile abitativo ad uso ufficio. La cedolare può essere applicata solo in presenza di immobili abitativi locati ad uso abitativo. La circolare prodotta dall’Amministrazione finanziaria nel 2011 (la n°26/E), avuto riguardo al limite normativo di riferimento (il D.Lgs. 23/2011) alla sola locazione di immobili abitativi, sostiene che sia determinante la categoria catastale, nel senso che il regime della [I]flat tax[/I] risulta utilizzabile unicamente per i rapporti aventi ad oggetto fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, escluso A/10), restandone esclusi gli immobili che siano accatastati come uffici o negozi locati ad uso abitativo oppure che, pur essendo accatastati come abitativi, siano stati locati per uso ufficio o promiscuo. [/QUOTE]
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