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Cedolare secca anche se il conduttore è una società
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 424259" data-attributes="member: 31598"><p>L’Agenzia delle Entrate risponde alla CTP di Reggio Emilia, ignorando la sua pronuncia del novembre scorso (n°470/03/2014) e riaffermando, con la risposta pubblicata ieri nelle FAQ (seleziona: CONTATTA L’AGENZIA / FAQ / CONTRATTO DI LOCAZIONE (CEDOLARE SECCA), che “<em>sono esclusi dal campo di applicazione della cedolare secca i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti</em>”<em>.</em></p><p></p><p>Il ragionamento dell’’Agenzia delle Entrate, nella circolare n°26/E/2011, si fonda sulla tesi che il limite posto dal co. 6 dell’art. 3 del D.Lgs. n°23/2011 (“<em>Le disposizioni di cui ai commi (da 1 a 5) del presente articolo non si applicano alle locaszioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti o professioni</em>”) si riferisca (anche) al conduttore. Ma ciò non trova riscontro nella disposizione di legge, che, quando parla di locazioni “<em>effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti o professioni” </em>fa evidentemente riferimento al soggetto che, per l’appunto, effettua l’attività in questione, vale a dire il locatore (chi altro?), e che (guarda caso!) è il soggetto attivo dell’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca, non a quello nei cui confronti tale attività viene effettuata, vale a dire il conduttore. </p><p></p><p>Si riuscirà mai un giorno a venirne a capo? Ricordo che le circolari dell’Agenzia delle Entrate in materia tributaria non vincolano né i contribuenti né i giudici, e non possono mai costituire fonte di diritti ed obblighi, né di integrazione delle leggi vigenti, essendo tutt’al più espressione della potestà di indirizzo e di disciplina dell’attività dell’Amministrazione finanziaria.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 424259, member: 31598"] L’Agenzia delle Entrate risponde alla CTP di Reggio Emilia, ignorando la sua pronuncia del novembre scorso (n°470/03/2014) e riaffermando, con la risposta pubblicata ieri nelle FAQ (seleziona: CONTATTA L’AGENZIA / FAQ / CONTRATTO DI LOCAZIONE (CEDOLARE SECCA), che “[I]sono esclusi dal campo di applicazione della cedolare secca i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti[/I]”[I].[/I] Il ragionamento dell’’Agenzia delle Entrate, nella circolare n°26/E/2011, si fonda sulla tesi che il limite posto dal co. 6 dell’art. 3 del D.Lgs. n°23/2011 (“[I]Le disposizioni di cui ai commi (da 1 a 5) del presente articolo non si applicano alle locaszioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti o professioni[/I]”) si riferisca (anche) al conduttore. Ma ciò non trova riscontro nella disposizione di legge, che, quando parla di locazioni “[I]effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti o professioni” [/I]fa evidentemente riferimento al soggetto che, per l’appunto, effettua l’attività in questione, vale a dire il locatore (chi altro?), e che (guarda caso!) è il soggetto attivo dell’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca, non a quello nei cui confronti tale attività viene effettuata, vale a dire il conduttore. Si riuscirà mai un giorno a venirne a capo? Ricordo che le circolari dell’Agenzia delle Entrate in materia tributaria non vincolano né i contribuenti né i giudici, e non possono mai costituire fonte di diritti ed obblighi, né di integrazione delle leggi vigenti, essendo tutt’al più espressione della potestà di indirizzo e di disciplina dell’attività dell’Amministrazione finanziaria. [/QUOTE]
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