Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Cedolare secca e circolare 26/E del 01/06/2011 - Osservazioni e commenti
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="gregorio xiii" data-source="post: 131081" data-attributes="member: 31457"><p><strong>Cedolare Secca - Effetti sugli adeguamenti ISTAT</strong></p><p></p><p>Un commercialista ha convinto il mio inquilino che in base all'Art.3 del Dlgs 23/2011 , io, optando per la cedolare secca, non ho il diritto di richiedere l'adeguamento ISTAT maturato fino al momento dell'esercizio dell'opzione. In realtà l'art.3 comma 11 del Dlgs parla di sospensione dell'indice per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione. Non trova quindi giustificazione affermare che il Dlgs ha effetto anche su quanto già maturato dal contratto prima dell'opzione.</p><p>L'equivoco forse nasce dal fatto che il testo dell'art.3 comma 11 - nel citare l'indice (evidentemente per identificare l'indice di cui si tratta) - riprende quasi per intero il titolo della tabella ISTAT utilizzata - per l'appunto - per il calcolo degli adeguamenti: "... e' sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'<u><span style="font-family: 'Courier New'">indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente</span></u>".</p><p>Ad una lettura non superficiale dovrebbe però essere di tutta evidenza - anche per principio costituzionale - che la rinuncia agli adeguamenti contrattuali ha inizio solo con l'esercizio dell'opzione. Semmai, andrebbe ricordato che gli effetti della sospensione (congelamento del canone) si riverberano fino all'annualità successiva a quella dell'eventuale rinuncia all'opzione da parte del locatore, poichè, anche tornando al precedente regime fiscale, egli non potrà richiedere sulla nuova annualità l'indicizzazione del canone relativa agli aumenti intervenuti nell'anno precedente (in quanto in quell'annualità l'indice era sospeso). In buona sostanza, è comunque riconosciuto un extra bonus di un anno al conduttore (e di "dieta" al locatore).</p><p>Ma in nessun caso sarà facile dimostrare che l'opzione ha anche effetti retroattivi.</p><p>Credo che la questione sarà causa di parecchie controversie e che necessiti un'inerpretazione autentica dell'Agenzia delle Entrate.</p><p>Invoco un parere specialistico. Grazie</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gregorio xiii, post: 131081, member: 31457"] [b]Cedolare Secca - Effetti sugli adeguamenti ISTAT[/b] Un commercialista ha convinto il mio inquilino che in base all'Art.3 del Dlgs 23/2011 , io, optando per la cedolare secca, non ho il diritto di richiedere l'adeguamento ISTAT maturato fino al momento dell'esercizio dell'opzione. In realtà l'art.3 comma 11 del Dlgs parla di sospensione dell'indice per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione. Non trova quindi giustificazione affermare che il Dlgs ha effetto anche su quanto già maturato dal contratto prima dell'opzione. L'equivoco forse nasce dal fatto che il testo dell'art.3 comma 11 - nel citare l'indice (evidentemente per identificare l'indice di cui si tratta) - riprende quasi per intero il titolo della tabella ISTAT utilizzata - per l'appunto - per il calcolo degli adeguamenti: "... e' sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'[U][FONT="Courier New"]indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente[/FONT][/U]". Ad una lettura non superficiale dovrebbe però essere di tutta evidenza - anche per principio costituzionale - che la rinuncia agli adeguamenti contrattuali ha inizio solo con l'esercizio dell'opzione. Semmai, andrebbe ricordato che gli effetti della sospensione (congelamento del canone) si riverberano fino all'annualità successiva a quella dell'eventuale rinuncia all'opzione da parte del locatore, poichè, anche tornando al precedente regime fiscale, egli non potrà richiedere sulla nuova annualità l'indicizzazione del canone relativa agli aumenti intervenuti nell'anno precedente (in quanto in quell'annualità l'indice era sospeso). In buona sostanza, è comunque riconosciuto un extra bonus di un anno al conduttore (e di "dieta" al locatore). Ma in nessun caso sarà facile dimostrare che l'opzione ha anche effetti retroattivi. Credo che la questione sarà causa di parecchie controversie e che necessiti un'inerpretazione autentica dell'Agenzia delle Entrate. Invoco un parere specialistico. Grazie [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Cedolare secca e circolare 26/E del 01/06/2011 - Osservazioni e commenti
Alto