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Cedolare secca e raccomandata
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 263239" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">Qualora i</span><span style="font-family: 'Verdana'">l contratto di locazione sia munito della clausola di opzione per la cedolare e di rinuncia gli aggiornamenti del canone (la rinuncia agli aggiornamenti del canone non significa automaticamente che il locatore intende applicare la cedolare secca), la preventiva comunicazione all’inquilino non va necessariamente spedita: </span><span style="font-family: 'Verdana'">tale facoltà ha valenza non solo per i contratti di locazione rientranti nel regime transitorio 2011, ma anche per quelli stipulati successivamente </span><span style="font-family: 'Verdana'">(circolare n°20/E/2012, pag. 14).</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Nel caso, invece, tu preferisca la comunicazione preventiva al conduttore, a mezzo posta, rimane irrilevante che questi non la abbia ritirata. In tema, la giurisprudenza ha infatti avuto modo di puntualizzare che la prova che un atto sia pervenuto all’indirizzo del destinatario, nell’ipotesi in cui un atto sia stato inviato “<em>mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale</em>” (Cass. 24 aprile 2003, n°6527).</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 263239, member: 31598"] [SIZE=3][FONT=Verdana]Qualora i[/FONT][FONT=Verdana]l contratto di locazione sia munito della clausola di opzione per la cedolare e di rinuncia gli aggiornamenti del canone (la rinuncia agli aggiornamenti del canone non significa automaticamente che il locatore intende applicare la cedolare secca), la preventiva comunicazione all’inquilino non va necessariamente spedita: [/FONT][FONT=Verdana]tale facoltà ha valenza non solo per i contratti di locazione rientranti nel regime transitorio 2011, ma anche per quelli stipulati successivamente [/FONT][FONT=Verdana](circolare n°20/E/2012, pag. 14).[/FONT][/SIZE] [FONT=Verdana][SIZE=3]Nel caso, invece, tu preferisca la comunicazione preventiva al conduttore, a mezzo posta, rimane irrilevante che questi non la abbia ritirata. In tema, la giurisprudenza ha infatti avuto modo di puntualizzare che la prova che un atto sia pervenuto all’indirizzo del destinatario, nell’ipotesi in cui un atto sia stato inviato “[I]mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale[/I]” (Cass. 24 aprile 2003, n°6527).[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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