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Cedolare secca, risoluzione e nuovo contratto
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<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 176150" data-attributes="member: 6214"><p>Per la verità a me pare che la stessa circ. 26 dica appunto la stessa cosa, ed è disponibile sul sito AdE.</p><p></p><p>Ti riporto comunque il punto interessato.</p><p></p><p><em>4.2 Tributi Speciali </em></p><p><em>In ordine all’applicabilità dei tributi speciali di cui al decreto-legge 31 </em></p><p><em>luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, </em></p><p><em>n. 869, in casi di registrazione dei contratti di locazione e di esercizio </em></p><p><em>dell’opzione per il regime della cedolare secca, si precisa che nel Titolo II della </em></p><p><em>tabella A, annessa allo stesso decreto-legge n. 533 del 1954, al punto II è prevista </em></p><p><em>la corresponsione dei tributi speciali per “il rilascio dei certificati e attestazioni </em></p><p><em>di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di denunzie e di documenti depositati </em></p><p><em>negli uffici …”. 19</em></p><p><em>Pertanto, il rilascio di “certificati e attestazioni di qualsiasi specie” </em></p><p><em>menzionati nella riportata norma realizza il presupposto per l’applicazione dei </em></p><p><em>tributi speciali. Tale attività si sostanzia nel rilascio di documenti che attestano e </em></p><p><em>certificano atti o fatti che sono a conoscenza della pubblica amministrazione e </em></p><p><em>che possono essere desunti dalla consultazione di atti in possesso della </em></p><p><em>medesima. </em></p><p><em>A parere della scrivente, il presupposto per l’applicazione dei tributi </em></p><p><em>speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione </em></p><p><em>apposte dall’ufficio in calce o a margine dell’atto portato alla registrazione. </em></p><p><em>L’annotazione sull’atto degli estremi e della data di registrazione prevista </em></p><p><em>dall’articolo 16 del TUR, costituisce, infatti, una modalità di “Esecuzione della </em></p><p><em>Registrazione” stessa che si incardina nel procedimento di registrazione degli </em></p><p><em>atti. Tale procedura non può qualificarsi, a parere della scrivente, né come </em></p><p><em>certificazione, né come attestazione da parte dell’ufficio. </em></p><p><em>Conseguentemente, si precisa che per la registrazione dei contratti di </em></p><p><em>locazione, sia in caso di esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca</em></p><p><em>sia nel caso in cui tale opzione non venga esercitata, non sono dovuti i tributi </em></p><p><em>speciali di cui al punto 2) del Titolo II della tabella, annessa al decreto-legge n. </em></p><p><em>533 del 1954, per carenza del presupposto impositivo. </em></p><p><em>Peraltro, occorre altresì considerare che la richiesta di registrazione del </em></p><p><em>contratto è presentata dal contribuente in adempimento di un obbligo di legge; </em></p><p><em>non si ritiene, quindi, che l’attività svolta dagli uffici dell’Agenzia delle entrate </em></p><p><em>per l’espletamento di detta formalità possa essere inquadrata nell’ambito dei </em></p><p><em>servizi resi al cittadino di cui al decreto-legge n. 533 del 1954. </em></p><p><em>Si precisa che non risulta integrato il presupposto per l’applicazione dei </em></p><p><em>tributi speciali in esame anche nel caso in cui la registrazione del contratto di </em></p><p><em>locazione venga effettuata tramite il modello Siria. </em></p><p><em>Restano, in ogni caso, dovuti i tributi speciali per il rilascio di copie, </em></p><p><em>estratti, certificazioni o attestazioni resi dall’Amministrazione finanziaria su </em></p><p><em>richiesta del contribuente. La corresponsione dei tributi speciali resta dovuta 20</em></p><p><em>anche nei casi in cui venga rilasciata una copia o una certificazione di contratti di </em></p><p><em>locazione per i quali è stata esercitata l’opzione per il regime della cedolare </em></p><p><em>secca. Tali tributi non sono stati, infatti interessati, dalle disposizioni introdotte </em></p><p><em>con l’articolo 3 del decreto legislativo</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 176150, member: 6214"] Per la verità a me pare che la stessa circ. 26 dica appunto la stessa cosa, ed è disponibile sul sito AdE. Ti riporto comunque il punto interessato. [I]4.2 Tributi Speciali In ordine all’applicabilità dei tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, in casi di registrazione dei contratti di locazione e di esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca, si precisa che nel Titolo II della tabella A, annessa allo stesso decreto-legge n. 533 del 1954, al punto II è prevista la corresponsione dei tributi speciali per “il rilascio dei certificati e attestazioni di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di denunzie e di documenti depositati negli uffici …”. 19 Pertanto, il rilascio di “certificati e attestazioni di qualsiasi specie” menzionati nella riportata norma realizza il presupposto per l’applicazione dei tributi speciali. Tale attività si sostanzia nel rilascio di documenti che attestano e certificano atti o fatti che sono a conoscenza della pubblica amministrazione e che possono essere desunti dalla consultazione di atti in possesso della medesima. A parere della scrivente, il presupposto per l’applicazione dei tributi speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall’ufficio in calce o a margine dell’atto portato alla registrazione. L’annotazione sull’atto degli estremi e della data di registrazione prevista dall’articolo 16 del TUR, costituisce, infatti, una modalità di “Esecuzione della Registrazione” stessa che si incardina nel procedimento di registrazione degli atti. Tale procedura non può qualificarsi, a parere della scrivente, né come certificazione, né come attestazione da parte dell’ufficio. Conseguentemente, si precisa che per la registrazione dei contratti di locazione, sia in caso di esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca sia nel caso in cui tale opzione non venga esercitata, non sono dovuti i tributi speciali di cui al punto 2) del Titolo II della tabella, annessa al decreto-legge n. 533 del 1954, per carenza del presupposto impositivo. Peraltro, occorre altresì considerare che la richiesta di registrazione del contratto è presentata dal contribuente in adempimento di un obbligo di legge; non si ritiene, quindi, che l’attività svolta dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per l’espletamento di detta formalità possa essere inquadrata nell’ambito dei servizi resi al cittadino di cui al decreto-legge n. 533 del 1954. Si precisa che non risulta integrato il presupposto per l’applicazione dei tributi speciali in esame anche nel caso in cui la registrazione del contratto di locazione venga effettuata tramite il modello Siria. Restano, in ogni caso, dovuti i tributi speciali per il rilascio di copie, estratti, certificazioni o attestazioni resi dall’Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. La corresponsione dei tributi speciali resta dovuta 20 anche nei casi in cui venga rilasciata una copia o una certificazione di contratti di locazione per i quali è stata esercitata l’opzione per il regime della cedolare secca. Tali tributi non sono stati, infatti interessati, dalle disposizioni introdotte con l’articolo 3 del decreto legislativo[/I] [/QUOTE]
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