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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 204250" data-attributes="member: 31598"><p>Riparto da qui per precisare alcune cose.</p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">1. Confermo la tua tesi. La cedolare sostituisce le imposte di registro e di bollo dovute “<strong>sul contratto di locazione</strong>” (D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23, comma 2). Dal momento che la norma esclude tali imposte dovute sul contratto, il tributo da pagare a Cesare relativo ad altre pattuizioni private o scritture integrative è sempre dovuto (si pensi solo, ad esempio, all’imposta di bollo sulle ricevute dei versamento dei canoni in cedolare). </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">2. Il riferimento normativo relativo al minimo da pagare in caso di garanzie prestate da terzi è il Testo unico dell’imposta di registro, 26 aprile 1986, n°131. <strong>L’art. 41</strong> – <strong>Liquidazione dell’imposta</strong> (in vigore dal 29 novembre 2006) - rimanda alla <strong>Tariffa, Parte 1,</strong> <strong>art. 11</strong> – <strong>Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti pubblici e scritture private</strong> (in vigore dal 1 febbraio 2005) che recita: <em>Atti pubblici e scritture private autenticate […] atti di ogni specie perr i quali è prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa ………….. <strong>euro 168,00</strong>.</em></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">3. Se il contratto di locazione - in cui sia presente una pattuizione di garanzia - invece, è in regime ordinario, occorre pagare due volte l’imposta di registro, una per la prima annualità (cod. trib. 115T) - con un minimo (solo per il primo anno) di 67,00 euro - l’altra per la garanzia (cod. trib. 109T) - con un minimo, come s'è visto, di 168,00 euro - + bolli. Se, però, <strong>l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo minimo di legge, ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione (ad esempio 50 euro), in questo caso</strong>, le cose cambiano, in quanto<strong> l’imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa una sola volta, in quanto la formalità della registrazione, alla quale va sottoposto il contratto contenente più disposizioni e per l’esecuzione della quale il legislatore ha previsto un importo minimo, è unica</strong>, vale a dire 168 euro. Pertanto, nel modello F23 occorre procedere in questo modo: il totale da pagare è 168 euro, così suddiviso:</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">* Registrazione contratto (prima annualità): 2% del canone annuo (cod. trib. 115T)</span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'">* Garanzia prestata da terzi: la differenza per arrivare a 168 euro (cod. trib. 109T)</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 204250, member: 31598"] Riparto da qui per precisare alcune cose. [FONT=Verdana]1. Confermo la tua tesi. La cedolare sostituisce le imposte di registro e di bollo dovute “[B]sul contratto di locazione[/B]” (D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23, comma 2). Dal momento che la norma esclude tali imposte dovute sul contratto, il tributo da pagare a Cesare relativo ad altre pattuizioni private o scritture integrative è sempre dovuto (si pensi solo, ad esempio, all’imposta di bollo sulle ricevute dei versamento dei canoni in cedolare). [/FONT] [FONT=Verdana]2. Il riferimento normativo relativo al minimo da pagare in caso di garanzie prestate da terzi è il Testo unico dell’imposta di registro, 26 aprile 1986, n°131. [B]L’art. 41[/B] – [B]Liquidazione dell’imposta[/B] (in vigore dal 29 novembre 2006) - rimanda alla [B]Tariffa, Parte 1,[/B] [B]art. 11[/B] – [B]Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti pubblici e scritture private[/B] (in vigore dal 1 febbraio 2005) che recita: [I]Atti pubblici e scritture private autenticate […] atti di ogni specie perr i quali è prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa ………….. [B]euro 168,00[/B].[/I][/FONT] [FONT=Verdana]3. Se il contratto di locazione - in cui sia presente una pattuizione di garanzia - invece, è in regime ordinario, occorre pagare due volte l’imposta di registro, una per la prima annualità (cod. trib. 115T) - con un minimo (solo per il primo anno) di 67,00 euro - l’altra per la garanzia (cod. trib. 109T) - con un minimo, come s'è visto, di 168,00 euro - + bolli. Se, però, [B]l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo minimo di legge, ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione (ad esempio 50 euro), in questo caso[/B], le cose cambiano, in quanto[B] l’imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa una sola volta, in quanto la formalità della registrazione, alla quale va sottoposto il contratto contenente più disposizioni e per l’esecuzione della quale il legislatore ha previsto un importo minimo, è unica[/B], vale a dire 168 euro. Pertanto, nel modello F23 occorre procedere in questo modo: il totale da pagare è 168 euro, così suddiviso:[/FONT] [FONT=Verdana]* Registrazione contratto (prima annualità): 2% del canone annuo (cod. trib. 115T)[/FONT] [FONT=Verdana]* Garanzia prestata da terzi: la differenza per arrivare a 168 euro (cod. trib. 109T)[/FONT] [/QUOTE]
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