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Testo
<blockquote data-quote="Vincenzo Visentin" data-source="post: 137382" data-attributes="member: 863"><p>Per quanto concerne il certificato di agibilità, prendiamo atto che la proprietà abbia già ritirato la concessione in sanatoria e che non abbia avuto il tempo materiale per poter richiedere il succesivo certificato, resta inteso però che almeno la richiesta inoltrata all'UTE di Roma di tale certificato dovrà essere esibita in sede di stipula dell'atto preliminare di compravendita, e che lo stesso certificato dovrà essere esibito e consegnato alla data prevista per la stipula del rogito notarile. </p><p>L'agibilità è documento essenziale e pertanto deve esistere all'atto della sottoscrizione del rogito notarile. </p><p>Se l'acquirente non ha fretta di rogitare, si può tranquillamente prevedere la data del rogito notarile ad ottenimento detto certificato, ma entro una data ragionevole per entrambe le parti contraenti. Data certo di comodo anche per la proprietà che potrà godere di tutto il tempo necessario a provvedere in tempo ad inoltrare agli uffici competenti la richiesta, ed al successivo ritiro in tutta tranquillità. </p><p>Inoltre è bene evidenziare quanto i giudici della Corte Suprema hanno stabilito nella sentenza 25040/2009 "...nelle vendite immobiliari il certificato di agibilità è essenziale dal momento che viene in rilievo l'interesse di un qualsiasi acquirente a ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere una determinata funzione economica-sociale e quindi a soddisfare i concreti bisogni che inducono il compratore all'acquisto. Ne consegue che la mancanza del certificato di agibilità al momento della diffida ad adempiere costituisce grave inadempimento del venditore che giustifica il rifiuto del compratore ad adempiere all'acquisto". </p><p>Oltretutto aggiungerei quali sono gli obblighi di diligenza del mediatore immobiliare nei confronti dei clienti, che si caratterizza per la particolare scrupolosità richiesta soprattutto nella fase precedente alla stipula, secondo i dettami dell'art.1176 c.c., al quale si impongono anche gli specifici obblighi di trasparenza, correttezza ed equità previsti dal Codice del Consumo quali diritti fondamentali dei consumatori D.lgs 205/06.</p><p>Vincenzo Maria Visentin</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Vincenzo Visentin, post: 137382, member: 863"] Per quanto concerne il certificato di agibilità, prendiamo atto che la proprietà abbia già ritirato la concessione in sanatoria e che non abbia avuto il tempo materiale per poter richiedere il succesivo certificato, resta inteso però che almeno la richiesta inoltrata all'UTE di Roma di tale certificato dovrà essere esibita in sede di stipula dell'atto preliminare di compravendita, e che lo stesso certificato dovrà essere esibito e consegnato alla data prevista per la stipula del rogito notarile. L'agibilità è documento essenziale e pertanto deve esistere all'atto della sottoscrizione del rogito notarile. Se l'acquirente non ha fretta di rogitare, si può tranquillamente prevedere la data del rogito notarile ad ottenimento detto certificato, ma entro una data ragionevole per entrambe le parti contraenti. Data certo di comodo anche per la proprietà che potrà godere di tutto il tempo necessario a provvedere in tempo ad inoltrare agli uffici competenti la richiesta, ed al successivo ritiro in tutta tranquillità. Inoltre è bene evidenziare quanto i giudici della Corte Suprema hanno stabilito nella sentenza 25040/2009 "...nelle vendite immobiliari il certificato di agibilità è essenziale dal momento che viene in rilievo l'interesse di un qualsiasi acquirente a ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere una determinata funzione economica-sociale e quindi a soddisfare i concreti bisogni che inducono il compratore all'acquisto. Ne consegue che la mancanza del certificato di agibilità al momento della diffida ad adempiere costituisce grave inadempimento del venditore che giustifica il rifiuto del compratore ad adempiere all'acquisto". Oltretutto aggiungerei quali sono gli obblighi di diligenza del mediatore immobiliare nei confronti dei clienti, che si caratterizza per la particolare scrupolosità richiesta soprattutto nella fase precedente alla stipula, secondo i dettami dell'art.1176 c.c., al quale si impongono anche gli specifici obblighi di trasparenza, correttezza ed equità previsti dal Codice del Consumo quali diritti fondamentali dei consumatori D.lgs 205/06. Vincenzo Maria Visentin [/QUOTE]
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